All'attenzione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli dottor Luigi Riello
Con la presente il sottoscritto Renato Valerio Cavallo intende rappresentare al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli quanto è in essere presso il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Campania, in considerazione del fatto che:
1) secondo l'articolo 24 della legge 69/1963 e successive modificazioni (Ordinamento della professione di giornalista) il ministro della Giustizia esercita l’alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine;
2) in accordo al "Regolamento delle funzioni disciplinari dei giornalisti" - deliberato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti visti l’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; e il parere favorevole espresso dal ministro della Giustizia con nota racc. m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U - il suddetto Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine giornalisti della Campania è stato nominato dal Presidente del tribunale di Napoli, come disciplina l'articolo 1 (Composizione del Consiglio di disciplina territoriale) del citato regolamento.
3) Tra le attribuzioni dell'ufficio da lei diretto, previste dalle normative in materia, rientra la citata vigilanza sugli Ordini professionali del distretto della Corte d'appello, ed in particolare dell’Ordine dei giornalisti, ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ed esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per l’interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l’Ordine è preposto.
In data 16 aprile 2022 il sottoscritto ed altri iscritti all'Ordine giornalisti hanno firmato un esposto al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine giornalisti della Campania con il quale si è chiesto di intervenire per accertare, per quanto di competenzadello stesso, se e quali violazioni deontologiche siano state commesse dal signor Stefano Albamonte, iscritto all'Ordine dei giornalisti della Campania (tessera 164426) nell'Albo dei pubblicisti dal 26 settembre 2016 e, nel caso, voler adottare i conseguenti provvedimenti.
L'esposto è stato integrato in data 13 ottobre 2022, ed è stato seguito da ulteriore esposto in data 28 ottobre 2022. Nei suindicati esposti si è portata all'attenzione del Consiglio di disciplina territoriale una serie di condotte dell'Albamonte, sinteticamente riconducibili a:
1) Una pluriennale attività giornalistica attraverso la APP - Agency Press Photo, agenzia stampa della quale l'Albamonte si dichiara fondatore e coordinatore, la cui esistenza legale - a seguito di alcune visure - non risulta presso alcun registro pubblico, né in forma societaria né di testata registrata in Tribunale. L'unica traccia relativa alla predetta APP - Agency Press Photo è rilevabile da alcuni profili sui social network. L'attività della sedicente agenzia, tra le altre cose, si è sostanziata in un costante ottenimento di accrediti stampa, dietro istanza scritta, presso Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati, organizzazioni politiche. Per espressa dichiarazione dell'Albamonte (risultante da allegati all'esposto), inoltre, detta agenzia si è avvalsa di un imprecisato numero di collaboratori, pur gravando sull'agenzia stessa, per le ragioni previamente indicate, il forte sospetto di essere completamente sprovvista di regolare partita Iva;
2) Un ultraventennale esercizio della professione di giornalista e addetto stampa - per esplicita dichiarazione dell'Albamonte(risultante da allegati all'esposto) - a far data dal 1995, pur risultando egli iscritto all'Ordine dei giornalisti soltanto ventuno anni dopo, ossia dal 26 settembre 2016. La circostanza, così come configurata, si è da noi ritenuta meritevole di approfondimento, da parte dell'organismo di Disciplina territoriale, al quale compete anche l'obbligo giuridico di trasmettere all'autorità giudiziaria i fatti conosciuti nell'esercizio della funzione disciplinare che potrebbero presentare profili penali, nella circostanza relativi all'articolo 348 codice penale (esercizio abusivo di una professione). Giova infatti ricordare come il ministero della Giustizia, investito della questione da Consigli di Ordini professionali, abbia chiarito che i Consiglieri di disciplina rivestono la qualità di pubblici ufficiali. E pertanto, in quanto tali hanno l'obbligo di denunciare i reati procedibili d'ufficio dei quali vengano a conoscenza sia nell'esercizio delle funzioni – cioè durante l'orario di lavoro – sia a causa della funzione o servizio (artt. 361 e 362 codice di procedura penale). Vi è da aggiungere che la problematica in esame comincia a costituire anche oggetto di procedimenti penali, come testimonia la recente circostanza - appresa da notizie di stampa - della condanna in primo grado a quattro mesi di reclusione e a settemila euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali (con sospensione condizionale della pena) del collaboratore di un'emittente privata della provincia di Catania, emessa dal Tribunale di Caltagirone, proprio per il reato di esercizio abusivo della professione. A quanto si apprende, l'imputato avrebbe svolto per quattro anni (e non certo ben venti anni) attività giornalistica senza essere iscritto all'Ordine dei giornalisti.
3) Il fatto chel'account Twitter Stefano Albamonte(@SteAlbamonte) dal marzo 2022 sia sospeso in modo permanente dal social network per aver violato le regole dello stesso contro abusi e molestie. Dal febbraio 2023 l'Albamonte si è di nuovo iscritto alla piattaforma Twitter, dovendo tuttavia utilizzare il nuovo account @stealbamonte73
Si precisa che il Collegio è obbligato a concludere il procedimento nel termine di 90 giorni in quanto ai sensi dell’articolo 58 della legge 69 del 3 febbraio 1963, l’azione disciplinare è soggetta a termini prescrizionali, in attuazione degli articoli 21 e 24 della Costituzione; tali termini sono interrotti dalla notificazione degli addebiti all’interessato e ricominciano a decorrere dal giorno dell’interruzione.
Tanto premesso, a 13 mesi dal primo esposto, senza che sulle questioni da noi esponenti sollevate risulti alcuna pronuncia, chiediamo il suo intervento al fine di accertare se, nel caso di specie, l'esercizio della propria funzione da parte del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Campania sia compatibile con i tempi e le modalità di una corretta ed efficiente azione disciplinaree se l’omissione degli obblighi di vigilanza possa costituire una fattispecie illegittima, con l’adozione di ogni più opportuno provvedimento.
Si resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento e/o documento.
Si formula espressa istanza di essere informati di ogni eventuale provvedimento adottato. |