Il giudice
sciogliendo la riserva;
ritenuta inammissibile la prova per testi articolata dagli attori nella memoria depositata il 5 marzo 2013, perché generica e senza alcun riferimento a ditte ben individuate e a fatti specifici;
P.Q.M.
rinvia per la precisazione delle conclusioni al 9 gennaio 2015.
Si comunichi.
Napoli, 8 maggio 2013 Enrico Ardituro |