Il Consiglio Nazionale irroga sanzioni nei confronti delle Associazioni regionali della stampa che violino lo Statuto federale o pregiudichino l'unità e la politica sindacale, vengano meno agli obblighi finanziari verso la Fnsi, non adeguino i propri statuti a quello federale o compromettano il prestigio della categoria.
Le sanzioni possono essere le seguenti: a) diffida; b) ammonizione; c) censura; d) radiazione dalla Fnsi.
Contro le suddette sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri e, in secondo grado, al Congresso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. |