Il ricorso al Tar
di 5 ex Corecom

Il 18 dicembre scorso cinque ex componenti del Corecom Campania, assistiti dall’avvocato Luigi Adinolfi, hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, sostenendo la presunta ineleggibilità di cinque dei nuovi componenti del comitato.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli
Ricorso

Per il 1) Dott. Vincenzo Gazzillo, nato a Caserta il 30 maggio 1957 e ivi residente alla Via G. M. Bosco n. 69,
2) Dott. Roberto Colizza, nato a Napoli il 1° febbraio 1957 e residente in Giugliano (NA) al IV V.le P.co della Noce  n. 4;
3) Sig. Norberto Vitale nato a Foggia il 15 ottobre 1952 e residente in Grottaminarda (AV) alla Via Condotto 1;
4) Sig. Isidoro Tardivo nato a Nola (NA) il 6 febbraio 1961 ed ivi residente alla Via S. Francesco n. 26;
5) Avv. Riccardo Plazza nato a Sessa Aurunca (CE) il 28 aprile 1950 e residente in Sant’Arpino (CE) alla Via A. Volta n. 2;
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Adinolfi, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Po n. 1 (Parco Parva Domus) presso l’avv. Stefano Sorgente, giusta mandato a margine del presente atto.
Per l’annullamento, previa sospensiva, delle Delibere del Consiglio Regionale della Campania del 13 novembre 2008 e 20 novembre 2008 con le quali si è proceduto alla elezione del Presidente e del Componenti del Co.Re.Com.
Atti presupposti e conseguenziali: 1) Intese istituzionale del 6 giugno 2007, 29 aprile 2008 e 15 ottobre 2008 sulla candidatura alla carica di Presidente; 2) Decreti Presidenziali di nomina del Presidente e dei Componenti del Co.Re.Com..
F a t t o
I ricorrenti sono il Presidente, i due Vicepresidenti e alcuni componenti del Co.Re.Rat che, in base all’art. 11, comma 4, della L.Reg. n. 9 dell’1 luglio 2002, svolge le funzioni proprie e delegate del Co.Re.Com. fino all’elezione dei suoi membri.
Gli istanti, inoltre, hanno partecipato all’avviso pubblico in BURC n. 30 del 13 giugno 2005 per l’elezione del Presidente e Componenti del Co.Re.Com, avviso pubblico mai revocato e/o annullato, emanato al fine di scegliere “ nove componenti,compreso il Presidente,tra persone in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali,giuridici,economici e tecnologici”.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.Reg. n. 9/02 istitutiva del Co.Re.Com., infatti, in considerazione della delicatezza ed alta professionalità delle competenze proprie e delegate dallo Stato affidate al Co.Re.Com. ex art. 12 e 13, possono essere eletti alla carica di Presidente e componenti persone scelte tra soggetti “in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazioni, suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati”. Detti requisiti di esperienza e professionalità sono stati ribaditi dalla delibera n. 52/99 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 1, lett. a) n. 2).
In ragione di detta specifica competenza voluta dalla L. Reg. n. 9/02, che riprende con maggior specificità le disposizioni dettate in generale dalla L.Reg. 7 agosto 1996 n. 17 (vedi art. 1 e 6) in tema di nomina di soggetti da parte della Giunta e Consiglio Regionale, i ricorrenti erano e sono i candidati ideali a ricoprire detti incarichi sia in ragione della competenza già valutata in sede di nomina di componenti Co.Re.Rat. avvenuta nel lontano 3 gennaio 2001 giusta Decreto Presidente Consiglio Regionale n. 8, sia in virtù dell’esperienza acquisita sul campo dal gennaio 2001 ad oggi.
Ebbene con una norma incostituzionale, che comunque non si applica ai ricorrenti in virtù del principio del tempus regit actum, in sede di votazione le loro valide candidature sono state ex abrupto escluse giusta le disposizioni orali del Presidente del Consiglio Regionale dettate dalla stessa al Consiglio Regionale un attimo prima della votazione nelle sedute del 13 e 20 novembre 2008 (vedi resoconti integrali che si allegano). Trattasi della modifica, disposta con l’art. 41 della L.Reg. n. 1 del 30 gennaio 2008, all’art. 3, comma 3, della L.Reg. n. 9/02, in base al quale “in sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del Co.Re.Rat”.
Nelle sedute del 13 e 20 novembre 2008, quindi, si procedeva alle elezioni de quibus in assenza di qualsivoglia verifica “documentata” della professionalità degli aspiranti e delle loro incompatibilità.
In assenza di detta verifica dovuta per legge, venivano eletti anche membri incompatibili,nonostante più volte fosse stato denunciata detta situazione di incompatibilità da tutti,ivi compreso i ricorrenti (vox clamans in deserto).
In assenza della verifica delle qualità degli aspiranti, addirittura il Presidente del Consiglio nel presentare le candidature a Presidente attribuiva il titolo di “Professore” ai Sigg.ri Rosario Naddeo e Giovanni Festa, che detto titolo non hanno (vedi pag. 13 Resoconto Integrale). Risultava eletto Presidente il “Prof. Giovanni Festa”, ripetendo l’errore di attribuzione del titolo anche nella proclamazione.
Tutta la procedura è illegittima e va annullata per le seguenti ragioni in
 
D i r i t t o
I. – Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, L.Reg. n. 9/02 e art. 1, L.Reg. n. 17/96 – Difetto di motivazione ed istruttoria-Violazione legge speciale del concorso- Violazione delibera n. 52/99 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art.1, lett. A) n. 2).
Come già accennato nella parte in fatto alla prestigiosa carica di Presidente e componente del Co.Re.Com. non può essere nominato un quivis de  populo in base alla semplice candidatura dei partiti politici, ma un soggetto (ex art 3 in epigrafe) “in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati”.
La disposizione riprende inasprendola la disposizione dell’art. 1 L.Reg. n. 17/96, che evidenzia in via generale “requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti”. La verifica del possesso e la valutazione dei requisiti é rimessa ad una apposita Commissione consiliare ex art. 6 della L.Reg. n. 17/96, che in primis ex comma 4 valuta l’esistenza di detti requisiti, oltre alle eventuali incompatibilità.
Anche l’avviso pubblico in BURC n. 30 del 13 giugno 2005 appositamente pubblicato per l’elezione del Presidente e Componenti del Co.Re.Com, avviso pubblico mai revocato e/o annullato,stabilisce che la scelta dei “ nove componenti,compreso il Presidente, (AVVERRA’ ndr )tra persone in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali,giuridici,economici e tecnologici”. Detti requisiti di esperienza e professionalità sono stati ribaditi dalla delibera n. 52/99 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 1, lett. A) n. 2).
Ebbene in considerazione del fatto che la Commissione Consiliare componente non ha valutato “nulla”, la votazione “segreta” effettuata non preceduta da alcuna verifica da parte del Consiglio Regionale delle candidature di cui all’Avviso Pubblico del 13 giugno 2005 e di eventuali cause di incompatibilità, è radicalmente illegittima in quanto i requisiti di competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni non sono stati affatto “documentati ed appositamente valutati”.
Un “voto segreto” su di una lista di nomi proposta dai partiti da nessuno scrutinati, infatti, è la prova provata che il dettato della legge e del bando è stato a piè pari violato, legge e bando che imponeva letteralmente l’apposita valutazione del documentato curriculum che andava allegato a pena di esclusione alla domanda.
Si evidenzia al Collegio che anche a voler leggere e rileggere il resoconto integrale delle sedute consiliari del 13 e 20 novembre 2008 non un rigo, un accenno, un semplice riferimento viene fatto ai requisiti di competenza dei candidati, pur dando atto che la Commissione consiliare nulla aveva valutato.
Il dibattito si sviluppa solo ed esclusivamente su ragioni di contrapposizione politica tra maggioranza e minoranza.
In pratica è tuttora un mistero le ragioni di “competenza tecnica e pregressa esperienza” nel settore delle telecomunicazioni che hanno indotto il Consiglio ad eleggere gli otto controinteressati. Tutt’al più potrebbe parlarsi di ragione di appartenenza a questo e/o a quel partito e o corrente,appartenenza che non giustifica però la nomina a detto prestigioso incarico, visto che la candidatura di partito per legge non ha alcun valore.
Trattasi di un vizio assorbente che travolge tutta la procedura.
II. – eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto ed inesatta configurazione della realtà.
Come accennato nella parte in fatto in ragione del fatto che nessuno ha valutato i titoli di competenza e qualificazione dei candidati, il Presidente del Consiglio ha attribuito, nel presentare i candidati alla carica di Presidente, i titoli di Professore ai Sigg.ri Rosario Naddeo e Giovanni Festa, titoli che non posseggono (vedi pag. 13 Resoconto Integrale della seduta del 13 novembre 2008).
L’Assemblea ha recepito supinamente detta qualificazione, eleggendo Presidente il “Prof. Giovanni Festa”. E’ chiaro ed evidente che la votazione si è svolta su di un erroneo presupposto di fatto ed una palese (o molto probabilmente strumentale) falsa configurazione della realtà, che ha falsato in radice la votazione in quanto il Consiglio, prendendo per buona la dichiarazione del Presidente in merito al titolo, ha ritenuto di votare un soggetto in possesso della qualifica di “Professore”, titolo che in realtà non possedeva, eleggendolo alla carica di vertice del Co.Re.Com.
III. – Violazione art. 6, comma 3, lett. a), L.Reg. 17/96
La disposizione in epigrafe sancisce che alla proposta di candidatura dovrà essere allegato: a) un curriculum, sottoscritto dall’interessato, che contenga i dati delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire “Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva”.
Ebbene i controinteressati nel presentare le loro candidature non hanno documentalmente comprovato, tramite attestati e certificati, quanto sopra richiesto dalla norma. Ciò avrebbe comportato la loro esclusione dalla competizione se solo qualcuno si fosse preoccupato di analizzare i documenti allegati alla domanda sempre se esistenti,come si fa in qualsiasi procedura pubblica.
IV. – Violazione art. 6 , comma 4 L.Reg. 17/96
La legge in epigrafe, prima del voto in aula, rimette ad un’apposita Commissione consiliare la valutazione dei titoli e delle cause di incompatibilità. Fatto ciò la Commissione Consiliare esprime “un parere” (vedi comma 4) in base al quale il Consiglio Regionale vota.
Ebbene nel caso di specie detto “parere” e detta “previa valutazione” dei requisiti dei candidati da parte dell’organo consultivo previsto ex lege non c’è stata, con consequenziale illegittimità di tutta la procedura.
V. – Violazione art. 4  L.Reg. 17/96- Violazione delibera n. 52/99 dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il motivo per cui non si è proceduto conformemente alla legge è semplice e lampante. Occorreva coprire molteplici incompatibilità degli aspiranti, per come previste dall’art. 4 in epigrafe ribadito dall’art 1, lett. A) n. 3 e 6 della delibera dell’Autorità in epigrafe, ostative alla loro candidatura. Come è noto,infatti,la norma in epigrafe prevede che le incompatibilità non devono sussistere sin dalla nomina. In conformità del dettato normativo l’avviso pubblico obbligava i candidati a dichiarare di non essere in situazione di incompatibilità al momento della domanda.
E valga il vero!
A) Il Presidente eletto, Sig. Giovanni Festa, era ed è incompatibile ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g) della L.Reg. n. 9/02 in quanto proprietario del 40% delle azioni della s.r.l. “Edizioni Proposta Sud” operante nel campo dell’editoria. Risulta essere, inoltre, Presidente del CdA della Soc. Coop. a r.l. “Proporre il Sud”, sempre operante nel campo dell’editoria.
B) Il componente Todaro Vincenzo Leonardo è già stato Presidente del Co.Re.Rat. Pertanto l’inellegibilità di cui all’art. 41 della L.Reg. n. 1/08 invocati dal Presidente Lonardo contro in ricorrenti andava applicata anche per lui.
C) La Sig.ra Brunella Cimadomo era ed è incompatibile ai sensi della lett. f) e/o i) dell’art. cit. in quanto addetto stampa dell’attuale Assessore Regionale all’Ambiente Ganapini.
D) Il Sig. Giovanni Russo era ed è incompatibile ai sensi della lett. g) in quanto dipendente dell’Ufficio Stampa della Provincia di Napoli, nonché dell’Ufficio Stampa della Senatrice Armato. Era inoltre incompatibile ai sensi della lett. f), in quanto componente della Segreteria Politica del P.D.;
E) Il Sig. Giovanni Scala era incompatibile ai sensi della lett. f) in quanto Dirigente Politico del partito “Alleanza Nazionale”.
F) Il Sig. Eriberto Francesco D’Ippolito era incompatibile ai sensi della lett. f) in quanto componente del Direttivo del Partito Comunista Italiano.
G) Il Sig. Pietro Funaro era ed è incompatibile ai sensi della lett. f) e g) in quanto Dirigente Nazionale dell’UDEUR e Direttore Responsabile della rivista “ARPAC”, peraltro edita con in fondi della Regione.
In pratica metà dei candidati era incompatibile. Tutto ciò travolge l’intera procedura di votazione.
VI. – Eccesso di potere per disparità di trattamento - Violazione art. 3 Costituzione.
La norma di cui all’art. 41 della L. Reg. n. 1/08 è stata utilizzata solo ed esclusivamente contro i ricorrenti, e non anche nei confronti del sig. Todaro che è stato Preseidente del CO.RE.RAT. nel periodo 1991/95.
Tale odiosa disparità di trattamento è inspiegabile e depone nel senso che il principio del tempus regit actum andava applicato come testé affermato dai ricorrenti e, quindi, nel senso della cristallizzazione della loro posizione di partecipanti al momento dell’emanazione del bando. Ragionare diversamente significherebbe dire che nei confronti del Todaro è stato effettuato un palese favoritismo, degno dell’attenzione anche di altra magistratura.
VII. –Violazione legge Speciale del Concorso- violazione di tutti i principi in tema di esclusione dei partecipanti ai concorsi
Come sopra accennato quasi la metà degli eletti si trovava all’epoca dell’emanazione del bando in una situazione di incompatibilità. Nonostante ciò hanno firmato il facsimile allegato all’avviso in BURC n. 30/05 nel quale dichiaravano per ben due volte di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/02 e n. 17/96.
Detta dichiarazione non veritiera comportava la loro esclusione dalla competizione, al di là delle responsabilità previste dalle norme in tema di autodichiarazioni non veritiere, se solo si fosse proceduto alla verifica di quanto dichiarato prima del voto in aula da parte di qualcheduno. Tutto ciò non è avvenuto con consequenziale illegittimità di tutta la procedura, ivi compresa quella che ha portato alla firma dei decreti di nomina da parte del Presidente della Regione, in quanto detta firma finale neppure è stata preceduta dalla verifica delle incompatibilità.
Come minimo il Presidente della Regione, constatato che né la Commissione apposita, né il Consiglio Regionale avevano verificato l’esistenza delle più volte denunziate incompatibilità, prima di firmare i decreti di nomina avrebbe dovuto preoccuparsi di procedere a dette verifiche di ufficio nell’interesse della Legge e della collettività. Come è noto infatti le incompatibilità sono dettate dalla Legge al fine di impedire che un soggetto non terzo rispetto all’Ufficio eserciti un munus pubblico.
VIII. – Violazione del principio tempus regit actum
Il Presidente del Consiglio (vedi pag. 16 e 17 Resoconto Integrale seduta del 13 novembre 2008) elimina dai candidati i ricorrenti, in pretesa e strumentale applicazione del principio del tempus regit actum, che però non applica stranamente nei confronti dell’ex Presidente Co.Re.Rat. Vincenzo Todaro.
Ebbene trattandosi di una vera e propria procedura concursuale in quanto solo i migliori in senso tecnico potevano aspirare alla carica, detto principio deponeva nel senso inverso, e cioè della possibilità di partecipazione dei ricorrenti. Ciò in omaggio alla costante giurisprudenza formatasi sul punto che cristallizza la possibilità di partecipazione al concorso in base al tempo di pubblicazione dell’avviso pubblico che, divenendo la legge speciale del concorso, non può essere incisa automaticamente da norme sopravvenute.
Sul punto si rinvia ai chiarimenti resi in casi analoghi dal Consiglio di Stato e di cui alle Sentenze della sez. IV del 13 aprile 2005 n. 1728 e n. 5018 del 6 giugno 2004;
“Le norme poste dai d.d.P.C.M. 12 febbraio 1992 e 30 marzo 1994 n. 298 secondo cui i concorsi farmaceutici banditi anteriormente alla entrata in vigore della l. n. 362 del 1991, in omaggio al principio tempus regit actum, restano disciplinati dalla normativa vigente alla data di emanazione del bando, sono volte a salvaguardare le aspettative di chi, all'epoca aveva partecipato al concorso, e ciò, senza alcuna distinzione delle varie fasi procedimentali del concorso stesso e senza che possano aver rilievo altre considerazioni collegate alla lunghezza dei tempi di espletamento della procedura concorsuale” .
(Consiglio Stato , sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1728)
“In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella "lex specialis", non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse”.
(Conferma Tar Emilia - Romagna, sez. II, n. 526 del 1994).
(Consiglio Stato , sez. IV, 06 luglio 2004, n. 5018)
Sul punto si richiamano anche le Sentenze del TAR Calabria n. 1014 del 4 aprile 2003 e TAR Toscana n. 1155 del 3 maggio 2002,conformi ai principi del CdS.
In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso (nella specie, norme sulle equipollenze dei titoli nei concorsi a dirigente medico specialista in psichiatria contenute nelle tabelle pubblicate sulla G.U. del 5 settembre 2002) non trovano applicazione alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di una propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di pubblico concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”.
(T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 04 aprile 2003, n. 1014)
“Sulla base del principio "tempus regit actum" il contenuto del decreto di indizione di un concorso deve essere conforme alla disciplina allora in vigore, restando irrilevante la circostanza che, successivamente alla sua adozione e prima della pubblicazione (fase che non può comportare alcuna modifica al contenuto sostanziale del decreto pubblicato) sia sopraggiunta una diversa normativa”.
(T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 31 maggio 2002, n. 1155)
IX. – Violazione art. 7 – 10 bis L. 241/90.
L’esclusione dalla procedura concursuale è stata “dettata” in aula dal Presidente del Consiglio un attimo prima delle votazioni, senza previo avviso ex art. 7 L. 241/90 ai ricorrenti.
In considerazione che i ricorrenti giammai sono stati esclusi dalla competizione in precedenza, come minimo avevano diritto a ricevere la comunicazione ex art. 7 e/o 10 bis della L. 241/90.
X. – Eccesso di potere per contraddittorietà – Perplessità dell’agire amministrativo
L’avviso pubblico pubblicato nel BURC del 13 giugno 2005 n. 30 a firma dello stesso Presidente del Consiglio Regionale, non è mai stato modificato e/o revocato in parte qua alla luce delle sopravvenute disposizioni normative.
Rappresentando l’avviso pubblico la “legge speciale del concorso” il Consiglio su input del Presidente non poteva disapplicarlo tout court, ma era tenuto ad applicarlo per come pubblicato e vigente, fino a diversa disposizione. Il Presidente del Consiglio Regionale, invece, con un proprio atto di imperio recepito dal Consiglio, ha integrato il bando prevedendo un nuova causa di inellegibilità nonostante detta causa non fosse stata inserita nella legge speciale del concorso. Ciò vizia la procedura impugnata.
XI. – Violazione delibera n. 52/99 dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Violazione di tutti i principi in tema di voto limitato
 L’art. 3, comma 2 della L.Reg. n. 9/02, come modificato dalla L.Reg. n. 4/04 (vedi art. 1, comma 1) prevede il sistema del voto limitato a 5 al fine di permettere alle minoranze di avere 3 componenti di propria scelta. Ciò in quanto il Co.Re.Com. svolge funzioni di garanzie, per le quali è necessaria la presenza della minoranze. Ciò è stato ribadito anche dall’art. 1, lett. A) n. 4) della Delibera n. 52/99 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
 Ebbene le votazioni non si sono svolte in maniera tale da garantire tre componenti all’apposizione , per il semplice fatto che all’inizio della votazione maggioranza ed opposizione non hanno chiarito chi fossero i loro candidati.
Ma vi è di più!
Con il sistema del ballottaggio su ben due componenti a cui ha partecipato tutto il Consiglio Regionale con il voto limitato a due si è svilito la ratio del “voto limitato”.
Come chiarito dal TAR Campania Napoli con la Sent n. 20146 del 12 dicembre 2005 il sistema del voto limitato, volto a garantire le minoranze, non può tradursi in un sistema di “voto separato in due tronconi” che depotenzia detta funzione, come appunto accaduto nel caso di specie.
XII. – Violazione art. 3 e 51 Costituzione
In via subordinata rispetto ai motivi di cui sopra si chiede che il Collegio sollevi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 5, della L.Reg. n, 1 del 30 gennaio 20087 che ha sancito, modificando l’art. 3 della L.Reg. n. 9/02, l’inellegibilità dei componenti del Co.Re.Rat.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 220/03, 306/03 e 13 febbraio 2008 n. 25 le cause di “inellegibilità” per essere conformi all’art. 3 e 51 Costituzione devono essere adeguatamente motivate con riferimento ad esigenze di interesse pubblico idonee a legittimare  la restrizioni del diritto di elettorato passivo.
Nel caso di specie sono oscure e comunque non valide da un punto di vista costituzionale, le ragioni che hanno indotto il Consiglio Regionale a votare detta inellegibilità.
Anzi sembrerebbe che la ragione effettiva sia stata proprio quella di escludere dal novero dei candidati gli unici in possesso della specifica esperienza nel settore voluta dall’art. 3, comma 1, della L.Reg. n. 9/02 per poter essere eletti alla carica. Gli ex componenti del Co.Re.Rat., infatti, proprio in ragione del lavoro svolto erano i candidati ideali “per competenza” a ricoprire l’incarico” tecnico” nel Co.Re.Com. Il loro curriculum infatti, avrebbe tenuto testa a tutti, se non fosse per l’esperienza acquisita sul campo per quasi un decennio. La ratio sottesa alla inellegibilità, quindi, è incostituzionale in quanto in violazione del principio di parità di cui all’art. 3 della Costituzione è stato impedito ai ricorrenti di accedere ad un ufficio elettivo in condizione di eguaglianza, in dispregio dell’art. 51 della Costituzione.
In pratica il diritto a poter essere eletto poteva essere compromesso dalla L. Regionale “solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti” che nel caso di specie non sussistono, in quanto è stata prevista una inellegibilità solo per liberarsi in radice di scomodi pretendenti titolati, e cioè per una  ragione che viola la nostra Costituzione.
Sui danni
Si chiede che in caso di accoglimento del ricorso la Regione venga condannata al risarcimento dei danni subiti, pari alle indennità previste dall’art. 9/02 e non percepite dai ricorrenti che, si ribadisce, fino alle nuove valide elezioni del Co.re.Com. continuano a svolgere, quali componenti legittimamente eletti del Co.Re.Rat,le funzioni proprie e delegate del Co.Re.Com. ex art. 11 comma 4, l.Reg. n. 9/02. 
Sulla sospensiva
Per il fumus si rimanda alla narrativa del presente ricorso.
Per il danno si evidenzia che esso è in re ipsa stante le molteplici incompatibilità segnalate e la mancata verifica dei requisiti di competenza ed esperienza, peraltro posseduti dai ricorrenti. I ricorrenti, in ipotesi di accoglimento della sospensiva, continueranno a svolgere legittimamente e con competenza i propri compiti in applicazione dell’art. 4, comma 4, L.Reg. n. 9/02.
Si rappresenta che l’elezione per come svolta contrasta con gli “indirizzi generali” stabiliti in tema di requisiti ed incompatibilità dei componenti Co.Re.Com. dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni con atto n. 52/99, ed in particolare con la lett. A) sub 2, 3 e 6. In tali casi, come è noto, l’Autorità non conferisce le deleghe ex art. 13 L.Reg. n. 9/02, con ulteriore danno pubblico.
P.Q.M.
si chiede l’accoglimento del ricorso, previa sospensiva, con condanna della regione in caso di impossibilità di reintegra in forma specifica al risarcimento dei danni richiesti.
Vittoria di spese ed onorari con attribuzione per anticipazione fattane, e applicazione dell’art. 21, comma 4, del D.L. n. 223/06 come modificato dalla L. di conversione n. 248/06.
Trattandosi di ricorso al T.A.R. verrà versato un contributo unificato di € 500/00.
 
Caserta, giovedì 18 dicembre 2008 avv. Luigi Adinolfi