Il ricorso ex articolo 28
al giudice del lavoro

TRIBUNALE DI NAPOLI – GIUDICE UNICO DEL LAVORO

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RICORSO EX ART. 28 LEGGE 20.5.1970 N. 300

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Per: l’Associazione Napoletana della Stampa, quale organismo locale della F.N.S.I., Federazione Nazionale Stampa Italiana, in persona del Presidente e legale rapp.te pro- tempore, giornalista Gianni Ambrosino, rapp.to e difeso dall’Avv. Lucio Giacomardo con il quale è elett.te dom.to in Napoli, alla Via S. Teresa al Museo n.8 giusta mandato a margine del presente atto

CONTRO

Il Mattino S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t con sede legale in Roma alla via Montello n.10.

PREMESSO

1) che l’Associazione Sindacale ricorrente è organismo locale dell’unica O.S., in rappresentanza della categoria dei giornalisti, firmataria del relativo Contratto Nazionale di Lavoro, al quale, per esplicita e diretta applicazione, fa riferimento, per la regolamentazione economica e giuridica dei rapporti di lavoro giornalistico, la convenuta Il Mattino S.p.A.;
2) che, del resto, a conferma dell’esplicito riconoscimento dell’Associazione Sindacale ricorrente, e della sua rappresentatività, quale organismo locale della indicata F.N.S.I., deve evidenziarsi come Il Mattino S.p.A., Società editrice e datore di lavoro proprio del legale rapp.te pro tempore dell’Associazione Sindacale ricorrente, l’indicato giornalista Gianni Ambrosino, ha sempre concesso allo stesso i previsti permessi per lo svolgimento della normale attività sindacale e di proselitismo;
3) che, in particolare, tra le attività di proselitismo e di maggior espressione dei diritti sindacali, rientra l’organizzazione e la indizione di scioperi, intesi come momento di maggiore contrasto, nell’ambito della dialettica tra le parti sociali, tra le posizioni dei lavoratori e quella del datore;
4) che, nella particolare fattispecie, particolare rilevanza assume lo sciopero indetto nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto di Lavoro, strumento che, per l’appunto, disciplina (rectius: regolamenta) i rapporti di lavoro, sia per la parte economica che per quella giuridica;
5) che, nello specifico, deve ritenersi persino circostanza notoria, attesa la rilevanza che gli scioperi dei giornalisti hanno nella pubblica opinione, il fatto che il conflitto tra Editori e giornalisti si è sempre di più acuito, tenuto conto che da oltre 500 giorni i giornalisti italiani sono privi di un “nuovo” Contratto di Lavoro, che sostituisca quello da tempo scaduto;
6) che, pertanto, la partecipazione agli scioperi indetti dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana - in sigla, come detto,F.N.S.I. - in special modo negli ultimi tempi ha assunto una valenza particolare, tenuto conto che si tratta di un’astensione dal lavoro che rappresenta il momento di maggiore dissenso che i giornalisti tutti esprimono nei confronti delle posizioni degli Editori;
7) che, come pure risulta dalla documentazione che si esibisce e deposita e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata, per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre del corrente anno la F.N.S.I., ut supra indicata, ha preannunciato e poi indetto diversi giorni di sciopero, al fine di rendere maggiormente efficace l’azione sindacale e il confronto con gli Editori;
8) che, pertanto, appare naturale che la partecipazione allo sciopero, come volontario atto di adesione da parte dei lavoratori - e nella concreta fattispecie, dei giornalisti - non può e non deve conoscere ostacoli e/o impedimenti, in particolare da parte del soggetto datore di lavoro, attesa la rilevanza costituzionale di un tale diritto;
9) che, con comunicazioni pure esibite e prodotte e che, del pari, in questa sede devono intendersi per integralmente trascritte e riportate, la F.N.S.I. e, in sede locale, le diverse Associazioni della Stampa, hanno reso noto agli Editori il calendario degli scioperi proclamati;
10) che, in particolare, per quanto riguarda la concreta fattispecie, i giornalisti dipendenti della Società convenuta, editrice del quotidiano “Il Mattino”, hanno aderito in numero assai elevato agli scioperi proclamati dalla F.N.S.I. nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto di Lavoro, al punto che, in ragione delle astensioni, il giornale, al pari di tantissimi altri in Italia, non è stato distribuito nelle edicole (rectius : non è stato stampato);
11) che, per quanto qui interessa, in data 29 e 30 Settembre 2006, così come per i giorni 5 e 6 Ottobre 2006 i giornalisti dipendenti della Società convenuta aderivano allo sciopero indetto dalla F.N.S.I., astenendosi dal fornire ogni prestazione lavorativa;
12) che, tuttavia, al momento di ricevere la retribuzione del mese di Settembre 2006 - con busta paga consegnata nel successivo mese di Ottobre - tutti i giornalisti che hanno aderito allo sciopero si sono visti operare dalla Società convenuta una trattenuta pari non solo ai giorni effettivi di sciopero ma ad un ulteriore giorno della stessa settimana;
13) che, per ulteriormente precisare, a seguito di disposizioni unilaterali adottate dalla Società convenuta, i giornalisti dipendenti della stessa convenuta hanno visto, in alternativa, applicare dal datore di lavoro il seguente trattamento :
a) per chi ha aderito ad una specifica richiesta, avanzata in tal senso dall’Ufficio Personale della convenuta, imputazione del giorno di riposo settimanale, come contrattualmente spettante nell’ambito della stessa settimana, a titolo di assenza in conto ferie e/o permessi maturati e/o a maturarsi;
b) per chi non ha aderito alla sopra riportata richiesta, trattenuta dell’importo pari ad un ulteriore giorno sulla retribuzione spettante, considerando il riposo settimanale, come contrattualmente spettante, come assenza “non giustificata” (cfr. l’indicazione sulla busta paga di “mancata prestazione”);
14) che, appare necessario sottolineare, al fin di rendere ulteriormente chiaro l’illegittimo comportamento sopra descritto, la Società convenuta ha inteso trattenere la retribuzione - o, comunque, imputare a ferie e/o permessi - il giorno di riposo settimanale, come previsto e disciplinato dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, ritenendo che detto riposo settimanale (in gergo giornalistico cd. “corta”) non fosse maturato nel corso della settimana in ragione dei due giorni di sciopero proclamati per la stessa settimana;
15) che, a voler ulteriormente esplicitare le conseguenze derivanti dall’illegittimo comportamento della Società convenuta, nella settimana nella quale vi è stata l’astensione per lo sciopero, a fronte dei 2 (due) giorni di sciopero i giornalisti si sono visti sottrarre la retribuzione per 3 (tre) giorni, con un gravissimo danno, come si dirà in seguito, non solo economico per i singoli ma, in particolare modo, per l’Associazione Sindacale che ha indetto gli stessi scioperi;
16) che, deve precisarsi sul punto, il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, come pacificamente applicato ai rapporti di lavoro dei giornalisti dipendenti della Società convenuta, non ha mai - né d’altronde avrebbe potuto - disciplinato la materia del riposo settimanale, la cd. “corta” come prima indicato, legando la maturazione di detto giorno di riposo alla prestazione per un numero minimo di ore e/o giorni per ogni settimana, come emerge chiaramente dalla lettura degli artt. 7 e 19 del più volte invocato C.N.L.G.;
17) che, pertanto, assolutamente illegittimo appare il comportamento posto in essere dalla convenuta che, per l’appunto, in occasione dell’astensione per due giorni in adesione allo sciopero proclamato dalla F.N.S.I., ha ritenuto che i giornalisti non avessero maturato il giorno di riposo settimanale, così operando una trattenuta sulla retribuzione pari a detto giorno (ritenuto di “mancata prestazione”, come indicato nelle buste paga) o, comunque, considerando l’assenza a titolo di ferie e/o permessi, sottraendo così ai giornalisti comunque un giorno maturato – e da godere successivamente - a titolo di ferie e/o permessi;
18) che, appare persino superfluo aggiungere, il comportamento della Società convenuta non solo ha determinato un inaccettabile danno economico a tutti i partecipanti allo sciopero (rectius : agli scioperi) ma, cosa ancor più grave, ha leso in maniera illegittima i diritti sindacali e le prerogative della Organizzazione Sindacale ricorrente, la quale, soprattutto in vista degli scioperi futuri - e già preannunciati dalla F.N.S.I. per i mesi di Novembre e Dicembre - dovrà chiarire ai singoli giornalisti che il sacrificio economico da sopportare non sarà corrispondente ai soli giorni di sciopero ma, per una errata ed ingiustificabile interpretazione (rectius : applicazione) del Contratto di lavoro da parte della convenuta, sarà maggiore e comprensivo anche del giorno di riposo settimanale, con gravissimo rischio di veder ridotte il numero delle adesioni allo stesso sciopero;
19) che, deve aggiungersi, il comportamento assunto dalla Società convenuta non appare episodico ma frutto di una precisa scelta antisindacale, attuata sistematicamente in occasione degli ultimi scioperi e, ovviamente, destinata a ripetersi in occasione delle prossime astensioni dal lavoro, risultando quindi con carattere permanente nella sua offensività dei diritti sindacali;
20) che, pertanto, il comportamento posto in essere dalla Società convenuta deve considerarsi oltre che contra - legem anche palesemente discriminatorio e antisindacale nei confronti dell’Associazione Sindacale ricorrente, con violazione dei più elementari diritti al proselitismo ed all’azione sindacale in genere, nonché tale da impedire, oggettivamente, la libera informazione ed il confronto tra tutti gli appartenenti alla comunità di lavoro ed idoneo, tra l’altro, a predeterminare arbitrariamente la stessa platea di aderenti allo sciopero, atteso che chi non è disposto a “perdere” un giorno dal monte ferie e/o permessi e, ancor più, vedersi sottrarre una ulteriore giornata di retribuzione, è “costretto” a non aderire allo sciopero per evitare i descritti danni economici;
21) che, del resto, del tutto arbitraria e non conforme alla ratio dell’istituto contrattuale, oltre che delle vigenti disposizioni di legge, appare l’interpretazione della Società convenuta circa la maturazione del giorno di riposo settimanale;
22) che come pure si preciserà in seguito, su una fattispecie analoga, il Giudice del Lavoro di Bologna, con sentenza n. 811/04 del 22.10.2004, che si esibisce e deposita e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata, ha chiarito che “…la cd. <settimana corta> è semplicemente un’articolazione del rapporto di lavoro e non un beneficio che matura progressivamente in forza delle giornate lavorative svolte…” sottolineando altresì che, in relazione ad assenze per l’espletamento di incarichi sindacali, “…l’assenza del dipendente per tali motivi è pattiziamente equiparata alla presenza a tutti gli effetti, e solo la norma contrattuale può prevedere deroghe a tale principio…”;
23) che, deve ulteriormente aggiungersi, nell’ambito dello stesso Gruppo Editoriale, facente capo allo stesso Editore (Caltagirone), ed in particolare per quanto attiene il quotidiano di Roma “Il Messaggero”, tale anomala interpretazione del contratto e, di conseguenza, il descritto comportamento antisindacale, non ha avuto luogo, risultando pacifico il riconoscimento in favore dei giornalisti addetti a quel quotidiano – per gli stessi giorni di sciopero osservati dai giornalisti de “Il Mattino” ! – del normale riposo settimanale (cd. corta), come maturato nella settimana lavorativa interessata dagli stessi scioperi ;
24) che, pertanto, laddove non bastassero le eccezioni e deduzioni sopra formulate, deve evidenziarsi come il comportamento della Società convenuta appaia anche in violazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto che i giornalisti che aderiscono allo sciopero ed addetti al quotidiano “Il Messaggero”, pur rientrando nell’ambito dello stesso Gruppo Editoriale (cfr. Relazione al bilancio, come esibita e prodotta per estratto, che considera i due quotidiani nell’ambito della stessa attività Editoriale!), hanno maggiori possibilità di svolgere l’attività sindacale e contribuire alle azioni di lotta sindacale rispetto ai colleghi giornalisti addetti al quotidiano “Il Mattino”, la cui attività sindacale, per l’appunto, fa capo all’Associazione Sindacale odierna ricorrente;
25), che, pertanto, si rende necessaria l’adozione di un immediato provvedimento ex art. 28 L. 300/70 di codesto Giudice Unico del Lavoro, così come adito, attesa la necessità da parte dell’Associazione Sindacale ricorrente, quale organismo locale della F.N.S.I., come sopra indicato, di proseguire nelle azioni di lotta sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro e proclamare i previsti e necessari scioperi, già preannunciati per i mesi di Novembre e Dicembre p.v.;
26) che, del resto, vani sono stati tutti i tentativi di far cessare, da parte della Società convenuta, il comportamento antisindacale come sopra descritto;

TANTO PREMESSO

va altresì osservato in punto di diritto che:
1) In ordine al ricorso ex art. 28 Legge 300/70 non possono esserci dubbi sulla competenza del Giudice adito e l’ammissibilità dell’azione proposta.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ammissibile il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, in tema di condotta antisindacale lesiva di diritti sindacali, poiché ta­li diritti sindacali, come nel caso dell’Associazione Sindacale ricorren­te, assurgono a veri e propri "diritti soggettivi" meritevoli di apposita tutela.
Non vi è dubbio, inoltre, che nella fattispecie con­creta l’Associazione Sindacale ricorrente ha un preminente interesse ad una pronunzia in ordine alla antisindacalità del comportamento posto in essere dalla Società convenuta. In primo luogo perché, come è facile intuire, se non venis­se, per assurdo, riconosciuta l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla Società convenuta, anche per il futuro qualsiasi sciopero programmato potreb­be essere "scippato" dalla sfera di tutela per i la­voratori attraverso una ridotta adesione per motivi economici (non vi è dubbio che, a fronte di due giornate di sciopero, è sicuramente disincentivante per l’adesione all’astensione dal lavoro, la circostanza che, per unilaterale determinazione del datore, sarà operata una trattenuta pari a 3 giorni o, in alternativa, sarà “consumato” un giorno di ferie e/o permessi da quelli maturati e spettanti!).
Va aggiunto inoltre, in proposito, che sulla scorta della più qualificata dottrina ".....il Sindacato è interessato.....ed agisce in base alle valutazioni che esso stesso ne compie.....e comunque a tutela di un proprio interes­se" (cfr. in dottrina Giugni Diritto Sindacale, Bari 1984, pagg. 111 e 112).
2) Quanto alla fattispecie concreta, non pare possano sorgere dubbi per qualificare come "antisindacale" e comunque contra-legem il comportamento po­sto in essere dalla Società convenuta.
Ed infatti, nella fattispecie che ci occupa la S.p.A. Il Mattino ha palesemente violato la norma di Legge e di contratto (cfr. artt. 7 e 19, come sopra richiamati).
Non vi è dubbio, infatti, che lo sciopero deve ritenersi un diritto dei lavoratori costituzionalmente garantito, al punto che l’esercizio di tale diritto è incompatibile con qualsiasi potere concessivo, autorizzativo o comunque direzionale del datore di lavoro.
Come è stato condivisibilmente affermato, del resto, “.....l’esigenza di garantire concretamente il principio della libertà sindacale esclude la possibilità di una verifica da parte del datore di lavoro in merito alla natura (ed alle modalità) dell’attività che si intende svolgere.....” (cfr. Cass. 30.10.1990 n. 10476; Cass. 22.4.1992 n. 4839 e Cass. 2.9.1996 n. 8032 tutte in Mass. Uda).
Inoltre, come pure è stato condivisibilmente osservato, requisito essenziale per la speciale azione di cui all’art. 28 della Legge 300/1970 è non solo l’attualità della condotta ma il perdurare dei suoi effetti (cfr. sul punto, tra le altre, Cassaz. Sez.un. 13.6.1977, n.2443 ; Cassaz. 16.2.1998 n.1600 in Juris data, dvd Giuffrè). Anzi, è stato pure precisato, a proposito della valutazione della condotta datoriale, come sia meritevole di essere adeguatamente sanzionato ex art. 28 Legge 300/1970 quel comportamento che, come nella concreta fattispecie, sia tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo,”…sia per la portata intimidatoria sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale…”(cfr. Cassaz. 3.7.1984 n.3894 ; Cassaz. 2.6.1996 n.8032 ; Cassaz, 2.6.1998 n.5422 ; Cassaz. 5.2.2003 n. 1684 tutte in Juris data , cit.).
Da quanto sopra, pertanto, non può dubitarsi della sanzionabilità, ex art. 28 dello Statuto, della condotta posta in onere dalla Società convenuta. L’impedire la partecipazione ad uno sciopero - minacciando di operare (rectius: concretamente operando) una trattenuta per un ulteriore giorno lavorativo - , sciopero tra l’altro indetto nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto di Lavoro, si traduce in una illegittima violazione di un diritto sindacale, incidendo sulla libertà di autodeterminazione, in considerazione del fatto che tale comportamento illegittimo può indurre a non partecipare, anche in futuro, agli scioperi per timore di veder ridotta la propria retribuzione, anche indirettamente, come sopra evidenziato, con la possibilità di usufruire di un giorno in meno, rispetto a quelli maturati, a titolo di ferie e/o permessi.
Da qui, dunque, l'esigenza per l’Associazione Sindacale ricorrente di procedere con la richiesta di provvedimento ex art. 28 dello Statuto che, del resto, proprio perché azione particolare collegata ad una posizione "soggettiva", anche diversa da quella di cui all'art.100 c.p.c., deve tutelare non solo le prerogative del Sindacato previste diretta­mente dalla Legge 300/70 ma anche tuttequelle for­me di attività che traggono origine dalla sua pre­senzanell'ambiente di lavoro in cui il sindacato opera.
Del resto, appare persino superfluo sottolineare, a tale proposito, come per dottrina e giurisprudenza ormai da ritenersi consolidate debba riconoscersi che la tutela ex art. 28 Legge 300/1970 non possa e non debba considerarsi limitata ai diritti sindacali nominativamente riconosciuti “…ma copre qualsiasi comportamento del datore di lavoro diretto, comunque, a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero…”(cfr. Cassaz. sez. un. 12.6.1997 n.5295 e Cassaz. 26.2.2004 n.3917 in Juris data , cit.).
3) Laddove non bastasse quanto sopra dedotto – il che, francamente, si esclude – a rimarcare l’antisindacalità del denunciato comportamento della Società convenuta e la sostanziale violazione di legge e di contratto, deve pure evidenziarsi come, in una fattispecie per certi versi analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte abbia ritenuto costituire una violazione dell’art. 28 della Legge 20.5.1970 n.300 il comportamento del datore che abbia negato il diritto alla retribuzione dei lavoratori, operando una relativa trattenuta, per il giorno di riposo settimanale in ragione della partecipazione degli stessi allo sciopero coincidente con la domenica (cfr. Cassaz. 20.8.2003 n.12250 in Juris data , cit.). Tale orientamento, del resto, appare consolidato, nel senso di riconoscere in capo al lavoratore il diritto alla normale retribuzione, e ad usufruire del normale riposo settimanale come previsto dal relativo Contratto di Lavoro, a prescindere dall’astensione dal lavoro per sciopero (cfr. tra le altre Cassaz. 15.9.1997 n.9176 ; Cassaz.23.9.1986 n. 5712 inJuris data , cit.). D’altronde, a ben guardare, chi ha mai dubitato che per aver aderito ad uno sciopero infrasettimanale, il lavoratore non debba perdere il diritto al riposo settimanale di domenica, perdendo esclusivamente la retribuzione dovuta per il giorno lavorativo oggetto di sciopero?
Ma, deve ulteriormente aggiungersi, proprio in relazione al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, ed al sistema di “computo” del riposo settimanale, come pure sopra ricordato, il Giudice del Lavoro di Bologna ha definitivamente sgombrato il campo da ogni possibile equivoco, ribadendo che, come appare naturale dalla semplice lettura della stessa disposizione contrattuale, il diritto alla settimana corta prescinde dal numero dei giorni lavorati, trovando quale unica eccezione il periodo di ferieeffettivamente godute (cfr. la richiamata sentenza, come esibita e prodotta in atti).
In guisa che, considerare il giorno di normale riposo settimanale, come contrattualmente maturato, non spettante nel corso di una settimana contrassegnata da due giorni di sciopero, come illegittimamente ha fatto la Società convenuta nei confronti dei giornalisti aderenti all’Associazione Sindacale ricorrente, rappresenta un comportamento che oltre ad essere antisindacale è palesemente in violazione delle disposizioni dello stesso Contratto di Lavoro.
Del resto,ritenere – come ha fatto la Società convenuta – l’assenza dei giornalisti come “mancata prestazione” (cfr. busta paga) comporta, in maniera non solo teorica, la possibilità che la stessa Società convenuta possa richiedere a tutti gli aderenti allo sciopero giustificazioni circa la successiva assenza per riposo settimanale, con la conseguenza che “…costituisce comportamento antisindacale, per la valenza oggettivamente intimidatoria,l’invio alle lavoratrici che si siano astenute dal lavoro per aver aderito allo sciopero, una richiesta di giustificazioni…”(cfr. Trib. Milano, 3.4.2002 in D&L Riv. crit. Dir.lav., 2002, 602).
4) Due brevissime considerazioni, infine, meritano di essere svolte in ordine ai danni che l’Associazione Sindacale ricorrente subisce dal comportamento antisindacale posto in essere da Il Mattino S.p.A.
Come ha osservato F.M. Gallo (cfr. Dir. e Prat. Lav., 1990, 1314) con argomentazione che ben si adatta anche alla fattispecie concreta ".....l'esclusione apodittica di un sinda­cato assume di per sé un valore oltraggioso e ridut­tivo, con intuibili effetti negativi sull'attività sindacale poiché i lavoratori non si sentiranno più tutelati da quella organizzazione che l'azienda ha ostentatamente mostrato di non calcolare per nulla e potranno anche temere di essere visti con antipatia dal datore di lavoro per queste adesioni a un sinda­cato "scomodo" e dunque il sindacato escluso da cer­te forme di vita aziendale subisce un innegabile e concreto danno, nella propria immagine e nella pro­pria credibilità....." (nella fattispecie concreta, pur non trattandosi di esclusione, il comportamento della S.p.A. Il Mattino ha di fatto creato nei lavoratori un forte disorientamento circa la possibilità e, soprattutto, la libertà di partecipare o meno, ad uno sciopero, pena la illegittima trattenuta di un giorno in più sulla retribuzione spettante).
Come prima evidenziato, inoltre, il comportamento della Società convenuta ha determinato una inaccettabile disparità di trattamento, non solo tra lavoratori (rectius: giornalisti) appartenenti al medesimo Gruppo Editoriale ma ,a ben vedere, anche tra Associazioni Sindacali territoriali appartenenti alla F.N.S.I.
Ed infatti se, come pure descritto in precedenza, i giornalisti addetti al quotidiano “Il Messaggero” possono partecipare agli scioperi indetti dalla F.N.S.I. e, parimenti, usufruire normalmente del riposo settimanale loro spettante in applicazione del vigente C.N.L. Giornalistico, non vi è dubbio che per l’Associazione Romana della Stampa, organismo locale della F.N.S.I. territorialmente competente per l’attività sindacale degli stessi giornalisti de “Il Messaggero”, vi sarà una maggiore possibilità di esercitare i diritti sindacali, di fare opera di proselitismo, di raccogliere adesioni alle giornate di sciopero indette per il rinnovo del Contratto di Lavoro.
Attività sindacale e di proselitismo che, viceversa, proprio in ragione del comportamento antisindacale posto in essere dalla Società convenuta, come sopra descritto, viene fortemente leso per l’Associazione Sindacale ricorrente, posta in gravi condizioni di difficoltà per raccogliere le adesioni agli scioperi proclamati nell'ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto di Lavoro, tenuto conto del grave danno economico, conseguente alle illegittime trattenute, al quale vanno incontro i giornalisti addetti alla testata giornalistica ”Il Mattino”, pur se rientrante nell’ambito dello stesso Gruppo Editoriale.
In guisa che deve richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ".....ai fini della tutela rappresen­tata dall'art.28 della L.300/70, è da considerare antisindacale ogni comportamento del datore di lavo­ro che, pur non rientrando fra le ipotesi di anti­sindacalità oggettiva di cui ai titoli secondo e ter­zo della legge, sia diretto aimpedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.....” (cfr. in particolare Cass. 22.1.1987 n. 612, inDir. Prat. Lav., 23/1987, 1728).
Del resto, in proposito, va aggiunto che il comportamento posto in essere dalla Società convenuta risponde ad una vera e propria disposizione (rectius: decisione) aziendale, decisione i cui effetti non solo e non tanto vanno dichiarati antisindacali per quanto già realizzato, ma soprattutto vanno rimossi, con un provvedimento dell’adito Magistrato che ordini alla stessa Società convenuta, ut supra indicata, di astenersi dall’operare una trattenuta sulla retribuzione per ore e/o giorni oltre quelli di astensione dalle prestazioni lavorative in ragione dell’adesione allo sciopero e, comunque, considerare non maturato, a seguito dell’adesione ad uno sciopero, il giorno di riposo settimanale come previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (cfr. i richiamati artt. 7 / 19).
5) Buon ultimo, ma solo in ordine espositivo, va evidenziata l’esigenza di ascoltare, quali informatori , non solo e non tanto i componenti del Comitato di Redazione del quotidiano “Il Mattino”, organismo sindacale, come riconosciuto dallo stesso Contratto, che opera all’interno dell’Azienda Editoriale e, di conseguenza, si trova ad affrontare in prima linea le difficoltà che un comportamento come quello posto in essere dalla Società convenuta, ma soprattutto il Segretario Nazionale ed il Direttore Generale della F.N.S.I., quali soggetti firmatari del Contratto Nazionale di Lavoro, perfettamente in grado di chiarire la reale portata della disposizione contrattuale e la volontà dei soggetti contraenti.
Analogamente, tenuto conto della necessità di ottenere non solo un reale effetto riparatorio ma, soprattutto, di ripristino delle normali condizioni di libertà ed esercizio dei diritti sindacali e dell’attività di proselitismo sindacale da parte dell’Associazione ricorrente, si chiede che l’adito Giudice voglia disporre, come richiesto nelle conclusioni di seguito riportate, la pubblicazione dell’emanando Decreto ex art. 28 Legge 300/1970 sui più importanti quotidiani cittadini.

P.T.M.

L’Associazione Napoletana della Stampa, quale organismo locale della F.N.S.I., come ut supra indicata, rapp.ta e difesa a mezzo del sottoscritto procura­tore,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudico Unico del Lavoro di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della Legge 20.5.1970 n. 300, assunte sommarie infor­mazioni, e fissata con proprio decreto l'udienza di comparizione delle parti, voglia così provvedere:
1) Dichiarareantisindacale, discriminatorioecontra-legemilcomportamento posto in essere dalla S.p.A. Il Mattino, in persona del legalerapp.tep.t., che ha considerato come non maturato il diritto per ogni giornalista al riposo settimanale, come previsto dal vigente C.N.L. Giornalistico (artt. 7 e 19), a seguito della partecipazione nella stessa settimana ad uno sciopero e, di conseguenza, ha operato una trattenuta sulla retribuzione pari ad una ulteriore giornata, oltre quella di sciopero, ritenuta di “mancata prestazione” come illegittimamente indicato dalla stessa Società convenuta sulle buste paga;
2) Analogamente, dichiarare antisindacale, discriminatorioecontra-legemilcomportamento posto in essere dalla S.p.A. Il Mattino, in persona del legalerapp.tep.t., che ha considerato come non maturato il diritto per ogni giornalista al riposo settimanale, come previsto dal vigente C.N.L. Giornalistico (artt. 7 e 19), a seguito della partecipazione nella stessa settimana ad uno sciopero e, di conseguenza, ha “convertito” unilateralmente detto giorno di riposo settimanale in assenza per ferie e/ o permessi;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare antisindacale, discriminatorioecontra-legemilcomportamento posto in essere dalla S.p.A. Il Mattino, in persona del legalerapp.tep.t., che considera come non maturato il diritto per ogni giornalista al riposo settimanale, come previsto dal vigente C.N.L. Giornalistico (artt. 7 e 19), a seguito della partecipazione nella stessa settimana ad uno sciopero, tenuto conto che detto comportamento, posto in essere con una determinazione unilaterale, lede in maniera grave i diritti sindacali e di proselitismo della stessa Associazione Sindacale ricorrente e della F.N.S.I., quale sindacato nazionale dei giornalisti, di fatto rendendo più gravosa ed antieconomica la partecipazione ad uno sciopero per quanto attiene i giornalisti de “Il Mattino”;
4) Perl'effetto, ordinarealla S.p.A. Il Mattino,utsupraindicata, la rimozione degli effetti di tale comportamento antisindacalee, conseguentemente, ordinare alla stessa Società di revocare immediatamente le disposizioni ed i comportamenti adottati in occasione degli scioperi indetti dalla F.N.S.I. per i giorni 29 e 30 Settembre nonché 5 e 6 Ottobre 2006, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto di Lavoro, e di astenersi per il futuro, tenuto conto degli ulteriori scioperi già proclamati per i mesi di Novembre e Dicembre 2006,da analoghe iniziative volte a condizionare la libera partecipazione dei giornalisti agli scioperi e/o alle manifestazioni sindacali, attesa la particolare importanza di dette astensioni nell'ambito della trattativa per il rinnovo del C.C.N.L.;
5) Condannare la S.p.A.Il Mattino, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla Via Montello n.10, a pubblicare, sui quotidiani Il Mattino, La Repubblica ed. Napoli, Corriere del Mezzogiorno e Roma, copia e/o estratto dell’emanando decreto ex art.28 Legge 300/70 del Giudice Unico del Lavoro di Napoli, attesa l’efficacia riparatoria e di reintegrazione degli effetti in ordine al proselitismo sindacale di tale pubblicazione;
6) Condannare la S.p.A.Il Mattino, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma alla Via Montello n. 10, al pagamentodellespe­se, dei diritti e dell'onorario del presente giudi­zio con attribuzione al procuratore costituito perché anticipatario.
Si allegano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti mediante deposito:
1) Comunicato F.N.S.I. relativo agli scioperi;
2) Copia buste paga di alcuni giornalisti con indicazione della trattenuta per “mancata prestazione”;
3) Comunicato del Comitato di redazione del quotidiano “Il Mattino” di Ottobre 2006;
4) Estratto Statuto FNSI;
5) Estratto (artt. 7 e 19) C.N.L. Giornalistico;
6) Copia Sentenza Giudice Unico del Lavoro di Bologna .
Per le sommarie informazioni, che sin da ora espressamente si chiede di voler acquisire, tenuto conto della particolare materia trattata, sin da ora si indicano quali informatori i Sigg.:
1) Paolo Serventi Longhi c/o F.N.S.I. Roma;
2) Giancarlo Tartaglia c/o F.N.S.I. Roma;
3) Enzo Ciaccio c/o Comitato di Redazione de Il Mattino Napoli;
4) Francesco Romanetti c/o Comitato di Redazione de Il Mattino Napoli;
5) Enzo Colimoro c/o Associazione Napoletana della Stampa, Napoli.
Salvis Juribus.

Avv. Lucio Giacomardo