Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Marisa Barbato, con sentenza del 14 giugno scorso, ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo presentata dall’Inpgi, l’istituto di previdenza dei giornalisti, e ha confermato l’ingiunzione di pagamento della ‘ex fissa’ in favore del giornalista Toni Iavarone. E visto “il contrasto giurisprudenziale sulla questione” il magistrato “ha compensato le spese di lite tra le parti”.
Chiariamo ora per i non addetti ai lavori che la cosiddetta ‘ex fissa’ è l’indennità del fondo integrativo contrattuale che spetta ai giornalisti pensionati che avevano un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo pieno (articolo 1), come collaboratori fissi (articolo 2) |
l’ennesima volta il sindacato dei giornalisti italiani, la Fnsi, si è schierato dalla parte sbagliata, cioè non a fianco ma contro un redattore che chiede soltanto il rispetto dei diritti maturati in anni di lavoro.
“Il tribunale di Napoli, - dichiara l’avvocato Porta - in controtendenza con altri precedenti ma uniformandosi al nuovo orientamento della Corte d’appello di Roma (sezione lavoro, consigliere relatore Panariello) – ha accolto in pieno le nostre tesi e in particolare ha fatto finalmente chiarezza su una somma pacificamente dovuta al lavoratore, ma che, in virtù di dubbi e pretestuosi escamotage posti in essere dall’Inpgi, sostenuto da Fieg e Fnsi, veniva per assurdo negata o concessa con dilazioni pluriennali, più volte rivisitate, o addirittura con capziosi accordi finalizzati a far accettare al giornalista una somma ridotta rispetto all’importo dovuto, già pacificamente indicato nel suo ammontare in quanto versato dall’azienda datrice di lavoro nelle casse dell’Istituto di previdenza, e pertanto non si comprende con quale giustificazione decurtato”.
L’avvocato di Iavarone evidenzia quindi che i punti focali illustrati nelle dieci pagine della sentenza si fondano sul concetto dell’accantonamento individuale, destinato ad essere svincolato al momento della presentazione della domanda del giornalista pensionato, nonché sulla disponibilità finanziaria dell’Inpgi al momento della domanda, ed infine sull’irrilevanza di tutte le vicende e di tutti gli accordi successivi all’anno 2013, che non possono alterare i “diritti quesiti” del lavoratore. |