Rai, le varie opzioni
per gli ex vice direttori

Integrativo

ACCORDO
RAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI
PER L’ESTENSIONE DEL
RINNOVO DEL CNLG DEL 5 MAGGIO 2009
(23 giugno 2009)

Art. 11
(Caporedattore Centrale, Vicedirettore, Condirettore, Direttore)
Le parti confermano che i giornalisti chiamati a svolgere funzioni di Caporedattore Centrale, Vicedirettore, Condirettore e Direttore avranno diritto a percepire, limitatamente alla durata dei rispettivi incarichi, una indennità di funzione, fermo restando l’inquadramento nella qualifica di provenienza.
È stabilita una durata minima di diciotto mesi per gli incarichi che comportano lo svolgimento delle funzioni di caporedattore centrale, di vicedirettore e di condirettore e di dodici mesi in occasione di eventuali proroghe.
La nomina dei Direttori avviene nei tempi e con le modalità di cui al punto 2 della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico.
Premesso che lo svolgimento dell’incarico di Vicedirettore presuppone necessariamente la sussistenza di un vincolo fiduciario con il Direttore di testata, le Parti convengono che – fermi restando i predetti termini – in occasione di avvicendamenti nella funzione di Direzione di Testata, l’incarico di Vicedirettore viene contestualmente meno.
L’indennità di funzione verrà revocata all’atto della cessazione dello svolgimento del relativo incarico. Resta inteso che nel caso l’incarico di Vicedirettore venga meno prima della naturale scadenza del termine a causa dell’avvicendamento nella funzione di Direzione di Testata, l’interessato manterrà l’indennità di funzione assegnatagli fino alla scadenza prevista per l’incarico (o per la proroga).
Al termine delle funzioni di cui sopra, in caso di mancata ricollocazione in una posizione di “line”, verranno proposte agli interessati tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle sottoindicate, che le Parti hanno espressamente ritenuto equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale:
- inviato alle dirette dipendenze di un Direttore di testata, con indicazione di aree tematiche e/o geografiche di competenza;
- informatore politico-parlamentare;
- editorialista con indicazione dell’area tematica di competenza;
- vaticanista;
- direttore, vicedirettore o assistente di direttore nell’ambito di una Rete o di altra Direzione aziendale;
- componente di staff finalizzati a progetti specifici;
- corrispondente dall’estero;
- capostruttura di Reti o Direzioni fuori delle Testate;
- direttore di una Sede Regionale;
- conduttore delle edizioni principali dei notiziari radiofonici e televisivi nazionali o di rubriche e/o programmi radiotelevisivi di particolare rilievo;
- responsabile del “Media Management”.
La proposta dovrà essere formulata entro 40 giorni dal termine del precedente incarico; gli interessati avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’Azienda la propria scelta, che verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege n. 533/1973.
Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine sopra indicato, l’Azienda procederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti
.
Nell’ipotesi di rifiuto dell’incarico da parte degli interessati, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, con corresponsione dell’indennità di preavviso di cui all’art. 27 del vigente CNLG (fatta eccezione per il caso in cui il giornalista abbia diritto a percepire la cd. “ex fissa”).
In considerazione della regolamentazione sopra concordata, le Parti convengono che nei confronti di detti giornalisti non troverà applicazione l’art. 27 del citato CNLG nella parte in cui prevede che il rapporto di lavoro intercorrente con il Direttore, Condirettore e Vicedirettore possa essere risolto anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo, fermo restando quanto previsto per l’ipotesi di rifiuto dell’incarico al precedente capoverso.
Norma transitoria
I giornalisti già titolari delle funzioni di Vicedirettore, Condirettore e Direttore alla data del 1° marzo 2001 che non abbiano optato, entro il 30 settembre 2009, per l’applicazione della regolamentazione sopra concordata sono assoggettati alla disciplina prevista dal vigente CNLG.