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Art. 700, condannata
Telecom per mobbing |
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È SOLTANTO UN 700, cioè un provvedimento d’urgenza chiesto al magistrato per tutelare un diritto “minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”. Eppure è importante l’ordinanza depositata il 24 gennaio dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli Edoardo Cilenti perché nel ritenere fondata la denuncia per mobbing della giornalista Bianca D’Amato contro Telecom Italia ha esaminato a fondo le argomentazione delle parti.
Napoletana, quarantaquattro anni da compiere a marzo, una laurea in legge, dal 1988 pubblicista e dal ’94 giornalista professionista, Bianca D’Amato viene assunta in Tim
nel ’97 e assegnata alle pubbliche relazioni, con un |
inquadramento al sesto livello che diventa settimo nel 2003: dal luglio ’97 ha l’incarico di ‘relation manager’; sono soltanto sette, uno per ciascuna delle aree in cui Tim ha diviso l’Italia; la D’Amato, che è l’unica giornalista, segue l’area Sud 1, formata da Campania , Puglia e Basilicata, ed è la sola relation manager invitata a integrare l’ufficio stampa nazionale a Roma in occasione di avvenimenti di rilievo.
“La ricorrente – scrive Cilenti – si occupava in qualità di ‘relation manager’ dell’organizzazione di |

Rosa Russo Iervolino |
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eventi territoriali e di rapporti con i media locali operando in contatto con l’ufficio stampa di Roma e realizzando una fitta rete di comunicazioni con vari soggetti esterni all’azienda, anche istituzionali, con il fine di sponsorizzare ai massimi livelli l’immagine di Telecom”. E questa attività spiega la solidarietà convinta che le ha manifestato (“ho sempre apprezzato le sue capacità professionali e la vivace umanità”) il sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, quando nello scorso autunno i media hanno dato notizia del demansionamento della giornalista.
Nella primavera del 2005 arriva a Napoli Roberto Vergari, come direttore commerciale del gruppo Telecom Italia per il Sud, e l’anno successivo c’è la fusione Telecom e Tim, con il taglio del settore pubbliche relazioni. La D’Amato non è più relation manager e viene spostata al settore Trade marketing, guidato al sud da Paolo Castiglione, settimo livello come la giornalista, che le assegna incarichi modesti e dequalificanti.
“La D’Amato – osserva il giudice - ha svolto con successo un lavoro riconosciuto ad appena sette persone in tutta Italia e quindi in rilevante autonomia organizzativa”. Stridono quindi i compiti che le vengono assegnati con il passaggio al Trade marketing, compiti che il magistrato elenca |

Giuseppe Marziale
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puntigliosamente, attingendo ai documenti depositati dalla difesa della giornalista, affidata agli avvocati Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro: il responsabile del Trade marketing Paolo Castiglione “indica alla D’Amato di imbustare lettere e comprare i relativi francobolli oppure curare la spedizione di volantini”; oppure nell’ambito dell’organizzazione di un meeting provvedere alla distribuzione di ‘nastricollo’ alle hostess” . “E non si tratta di attività occasionali - precisa Cilenti – ovvero di richieste a mero titolo personale di |
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cortesia del Castiglione, poiché la documentazione in atti è ricca di molte altre similari circostanze, così come colpisce in ordine cronologico anche l’attività meramente esecutiva cui viene demandata da ultimo la D’Amato in relazione alla verifica ‘porta a porta’ circa l’effettiva consegna di materiale pubblicitario da parte di corriere privato”.
Il giudice passa quindi a esaminare le tesi dello squadrone di professori e avvocati messo in campo da Telecom: Arturo Manesca, Raffaele De Luca Tamajo, Enzo Morrico, Roberto Romei, Franco Raimondo Boccia. I legali sostengono che una peculiarità del Trade marketing è l’organizzazione definita ‘ a pettine’, in cui tutti sono chiamati a fare tutto. Ma il giudice chiarisce che “Ogni lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto ex articolo 2103 del codice civile allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza”; è quindi “necessario che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo anzi l’accrescimento delle sue capacità professionali”.
“Nemmeno convince – continua Cilenti – l’ulteriore argomentazione difensiva Telecom tesa a sminuire le precedenti mansioni svolte dalla ricorrente. … La tesi è smentita dalla documentazione e dall’istruttoria in atti”, con le quali si delinea con nettezza la figura del relation manager, e “dalla circostanza che alla |
D’Amato, in alternativa al suo inserimento nel Trade marketing e in ragione della riconosciuta sua professionalità nel campo delle pubbliche relazioni, è stata offerta la possibilità di trasferirsi presso l’ufficio stampa di Roma, trasferimento poi rifiutato dalla ricorrente (verosimilmente per ragioni familiari)”, sebbene rappresentasse una buona occasione di carriera, come risulta dalle deposizioni dei testi Vergari e Pompea Di Giacomo.
Quattro in tutto i testimoni ascoltati dal giudice, che hanno consentito, insieme alla copiosa |

Aldo Pandolfi |
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documentazione esibita, di avere un quadro nitido della situazione: due per Telecom, Vergari e Castiglione, e due per la giornalista, Di Giacomo e Aldo Pandolfi, entrambi dipendenti Telecom.
Chiarita la grave dequalificazione professionale, rimaneva il nodo dell’urgenza che Cilenti affronta con nettezza: “Non si dubita che in concreto vi è pericolo che nelle more del giudizio di merito possa determinarsi un grave pregiudizio per la professionalità della ricorrente, la quale subisce un incontestabile riflesso anche sulla vita di relazione e su aspetti psicologici tali da dover ricorrere a specifiche terapie”.
Il giudice ha perciò ordinato a Telecom Italia spa “la cessazione immediata delle condotte impugnate e di adibire la ricorrente a mansioni compatibili con quelle proprie dell’inquadramento contrattuale di appartenenza di settimo livello del contratto nazionale di settore”. Ha inoltre condannato la Telecom a pagare “le spese di giudizio liquidate in millecinquecento euro, oltre spese generali, iva e cpa”. |
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