Ansa, la sentenza
del gup De Gregorio

14 dicembre 2009. Il dispositivo
CALCIOPOLI: RITO ABBREVIATO; IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
(ANSA) - NAPOLI, 14 DICEMBRE - Tre anni di reclusione inflitti all'ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo, ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizione sportiva. Per l'ex dirigente bianconero è stata tuttavia esclusa l'aggravante di essere stato uno dei promotori della presunta associazione che sarebbe stata costituita allo scopo di condizionare gli esiti dei campionati. È quanto si evince dalla lettura del dispositivo della sentenza emessa oggi dal giudice dell'udienza preliminare Eduardo De Gregorio al termine del processo con rito abbreviato nei confronti di undici imputati della vicenda calciopoli. Il processo si è concluso con quattro condanne e sette assoluzioni.
Ecco, in sintesi, le decisioni del gup De Gregorio che ha accolto parzialmente le accuse formulate al termine della requisitoria dai pm Giuseppe Narducci e Filippo Beatrice.
Giraudo è stato ritenuto responsabile di associazione per delinquere e per tre singoli episodi di frode. Il primo si riferisce alle presunte dolose ammonizioni e a un'espulsione durante Udinese-Brescia del 2004 per favorire la squadra bianconera in relazione a Udinese-Juve 0-1 del 3 ottobre 2004. Giraudo è condannato anche per il sorteggio della terna arbitrale che sarebbe stato pilotato per favorire la Juve per Juve-Lazio del 5 dicembre 2004. Il terzo capo di imputazione per cui è stato condannato l'ex ad bianconero riguarda l'individuazione delle griglie arbitrali e il successivo sorteggio, ''atti finalizzati a determinare - si legge nel capo di imputazione - il risultato di Juventus-udinese 2-1'' del 13 febbraio 2005.
L'ex arbitro Paolo Dondarini è stato condannato a 2 anni di reclusione e 20mila euro di multa in relazione a due capi di imputazione di frode sportiva, conseguente alla designazione ad arbitrare Juventus-Lazio del 2004 e Chievo-Fiorentina 1-2 dell'8 maggio 2005.
L'ex presidente dell'Aia, Associazione italiana arbitri, Tullio Lanese è stato condannato a 2 anni di reclusione per la presunta partecipazione all'associazione per delinquere.
L'ex arbitro Tiziano Pieri è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 22mila euro di multa per associazione per delinquere e due episodi di presunta frode, in relazione a Juventus-Chievo 3-0 del 31 ottobre 2004 e Bologna-Juve 0-1 del 12 dicembre 2004.
Per Dondarini e Lanese il gup ha disposto la sospensione condizionale della pena. Nei confronti di Giraudo, Dondarini e Pieri il giudice ha applicato la pena accessoria che viene disposta in seguito a condanne per il reato di frode sportiva: il divieto, per la durata di tre anni, di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive o si accettano scommesse autorizzate e l'interdizione dagli uffici direttivi di società sportive. Gli imputati sono stati altresì condannati al pagamento in favore delle parti civili di cinquemila euro per ciascuna, di cui 2500 per onorari.
Sette gli imputati assolti con la formula ''per non aver commesso il fatto'', in massima parte accusati di singoli episodi di frodi sportive: gli assistenti assistente Duccio Baglioni (assolto anche dall'accusa di associazione), Giuseppe Foschetti, e Alessandro Griselli, nonché l'arbitro Gianluca Rocchi, gli ex arbitri Stefano Cassarà, Marco Gabriele (entrambi assolti dal reato associativo che è l'unica contestazione formulata nei confronti di Gabriele), e Domenico Messina. Giraudo è stato assolto da tre frodi sportive (Lecce-Juventus del 14 novembre 2004, Roma-Juventus del 3 marzo 2005 e Siena-Milan del 17 aprile 2005). Anche Pieri è stato assolto da un singolo episodio di presunta frode. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. (ANSA).
LN 14-DICEMBRRE-09 17:28

26 aprile 2010. Le motivazioni

CALCIOPOLI: SENTENZA GUP, DATI CERTI SU REATO ASSOCIATIVO
USCITE MOTIVAZIONI RITO ABBREVIATO GIRAUDO-LANESE
(ANSA) - NAPOLI, 26 APRILE - Esistono alcuni ''dati certi'' che provano l'esistenza di un'associazione per delinquere che condizionava il mondo del calcio italiano. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza emessa il 14 dicembre scorso dal gup Eduardo De Gregorio al termine di un processo svoltosi con rito abbreviato nei confronti, tra gli altri, dell'ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo e dell'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese.
Le motivazioni sono contenute in 202 pagine depositate oggi in cancelleria. Tra gli elementi certi che provano la sussistenza di una associazione per delinquere il gup sottolinea in particolare le schede sim di gestori stranieri che l'ex dg della Juventus Luciano Moggi avrebbe fornito a arbitri, designatori e dirigenti di altre società nonché le frequenti riunioni che si svolsero nel periodo monitorato dalle indagini tra i vertici della società bianconera, i designatori Bergamo e Pairetto, Lanese, e l'ex vice presidente della Figc Innocenzo Mazzini.
Per quanto riguarda la posizione di Giraudo condannato a tre anni al termine del processo con rito abbreviato, il giudice De Gregorio sottolinea ''il peso che l'uomo aveva nell'ambiente calcistico, peso sul piano logico compatibile piuttosto che con la sua qualità di amministratore di una società avente pari dignità di altre, con la sua appartenenza ad un gruppo organizzato ed influente sulle cose di calcio''. (ANSA).
LN/ARB 26-APRILE-10 14:10

CALCIOPOLI: SENTENZA GUP, POTERE VETO E INTERDIZIONE DI MOGGI
SECONDO IL GIUDICE SODALIZIO 'EBBE A DISPOSIZIONE PIU' ARBITRI'
(ANSA) - NAPOLI, 26 APRILE - Per il perseguimento dei propri obiettivi, come il condizionamento sull'esito dei campionati, i componenti del sodalizio ''ebbero a disposizione più arbitri''. Lo sottolinea il gup Eduardo De Gregorio, nelle motivazioni della sentenza relativa al processo di calciopoli con rito abbreviato, in particolare laddove si sofferma sull'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Il magistrato per quanto concerne le ''evidenze probatorie'' del processo abbreviato cita gli arbitri Pieri e Dondarini. ''La compagine peraltro - afferma il giudice - esercitò uno stringente potere sulla categoria, influendo sulla progressione di carriera dei singoli, con la designazione a partite di prestigio o al contrario con la sospensione dall'attività o l'affidamento prevalente di incontri di poco rilievo''.
Dopo aver ricordato gli interventi nelle trasmissioni televisive a tutela di determinati arbitri, il giudice spiega che ''l'altra faccia della medaglia era costituito dal potere di interdizione espresso in più occasioni da Moggi''. E ricorda, a tale scopo, il caso dell'arbitro Morganti ''responsabile ai suoi
occhi, di aver applicato la regola sulla sospensione per impraticabilità di campo di un incontro in cui la squadra del Messina (sotto l'ala protettrice di Moggi, secondo l'imputazione) era in vantaggio''. Oppure il caso degli arbitri Collina e Rosetti ''esclusi per un turno per concorde volontà punitiva di Moggi e Bergamo durante il dialogo notturno del 9 febbraio''. O ancora il caso degli assistenti della partita Reggina-Juventus del 6 novembre 2004 ''che da quel giorno e per motivi largamente spiegati non parteciparono più a gare dei bianconeri'', oppure quello degli assistenti Babini e Coppola ''che non furono mai scelti per dirigere partite della Juventus''.
''L'esistenza dell'associazione e la sua penetrante efficacia - si legge nella sentenza - risultano dimostrate con chiarezza anche nell'esercizio di questo potere di veto, espresso da Moggi, ma che coinvolgeva per logica l'intero gruppo che aveva grande potere sulla categoria degli ufficiali di gara,
militandovi anche i designatori ed il massimo vertice dell'Aia (l'associazione arbitri, ndr) oltre che Giraudo''.
Il giudice dà molto rilievo alla testimonianza dell'assistente Babini, definito come ''una voce di dentro'' dell'ambiente calcistico. Spiegando il vero motivo per cui non veniva scelto per le gare della Juve disse: ''tra noi si discuteva in ordine a questo pseudo sistema Juventus che cercava di controllare tutto e tutti e che quindi era diventato tra noi colleghi e addetti del mondo del calcio un vero tormentone''. (ANSA).
LN 26-APRILE-10 16:09

CALCIOPOLI: SENTENZA GUP, SCHEDE SONO PROVA ESISTENZA CUPOLA
'A TELEFONO IMPUTATI PARLAVANO DI ARBITRI E DI 'GRIGLIE'
(ANSA) - NAPOLI, 26 APRILE - L'impiego delle schede sim estere fu ''molto importante per raggiungere gli obiettivi'' in quanto ''costituivano il mezzo necessario agli imputati per colloquiare in modo sicuro con riguardo, in special modo, alle griglie arbitrali nonché, in prossimità di partite di calcio, con gli arbitri che dovevano dirigerle''. Per il gup di Napoli Eduardo De Gregorio le schede ''segrete'' che l'ex dg della Juventus distribuì a designatori e arbitri rappresentano un elemento di prova fondamentale per sostenere la sussistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva.
''Nel periodo in cui fu in vita l'associazione a delinquere, fu accertata la disponibilità e l'uso di 29 schede straniere da parte di alcuni dei coimputati'', ricorda il giudice nelle motivazioni della sentenza del processo di Calciopoli con rito abbreviato depositate oggi.
''D'altra parte il possesso e il conseguente uso di schede segrete deve essere considerato, oltre che come predisposizione di un minimum di mezzi comuni - scrive il giudice – come sintomo, insieme ai precedenti, di appartenenza all'associazione e del vincolo associativo tra i possessori e gli usuari''.
Il magistrato osserva che ''la quantità di schede, la consistenza del loro uso e la essenziale strumentalità al raggiungimento degli scopi del sodalizio, sono dati che inducono a ritenere questo elemento di fatto valido, in unione agli altri, ai fini dell'integrazione del requisito di predisposizione comune di attività e mezzi del delitto associativo''.
Dopo aver ricordato la testimonianza del padre dell'arbitro Paparesta e l'ammissione fatta dall'ex designatore Paolo Bergamo (che dichiararono di aver ricevuto cellulari con schede estere dalle mani di Moggi), il giudice evidenzia ''che lo stesso Moggi, nel suo pur lungo interrogatorio, non ha trovato elementi ed argomenti per negare il fatto di aver parlato di rilevanti
cose calcistiche con più coimputati e con grande frequenza usando schede non identificabili''. ''Quale fosse il contenuto dei colloqui tra imputati facendo uso delle utenze riservate non è dato, ovviamente, sapere a causa di detta caratteristica. Tuttavia è molto utile - aggiunge il gup - segnalare il discorso tra Moggi e Bergamo avvenuto nella notte del 9 febbraio 2005 ed ascoltato dalla polizia giudiziaria solo per l'imprudenza di quest'ultimo che chiamò il primo dal suo telefono casalingo senza sapere che fosse sotto controllo. In questa conversazione i due parlarono con chiarezza e senza problemi della composizione delle griglie e delle scelte arbitrali che i designatori dovevano fare dopo due giorni''.
''Dunque in una delle pochissime occasioni in cui fu disvelato l'argomento dei dialoghi avvenuti tramite telefoni 'coperti' - commenta il giudice - fu palese che i conversanti parlarono di temi che, nel rispetto dei reciproci ruoli, non avrebbero dovuto condividere, concordando cioè le 'fasce' all'interno delle quali effettuare il sorteggio e le scelte stesse degli arbitri per le partite da giocare nel turno successivo del campionato''.(ANSA).
LN 26-APRILE-10 17:15

CALCIOPOLI: SENTENZA GUP, SODALIZIO RAGGIUNSE TUTTI GLI SCOPI
(ANSA) - NAPOLI, 26 APRILE - Il sodalizio accusato di aver governato illecitamente il calcio italiano raggiunse tutti i suoi scopi. Lo sostiene il gup di Napoli Eduardo De Gregorio, nelle motivazioni del processo di Calciopoli svoltosi con rito abbreviato, quando si sofferma sugli elementi alla base del reato di associazione per delinquere contestato ai principali imputati.
''Quanto all'efficienza del sodalizio, altro sicuro indice rivelatore della sua esistenza - scrive il gup De Gregorio – va sottolineato che esso raggiunse tutti gli scopi già programmati e quelli che, nel corso degli eventi, si propose di conseguire''.
Il magistrato si sofferma sull'esito del campionato 2004-2005. ''Sul punto - osserva - è necessario e sufficiente rimarcare che, attraverso diversificate attività illecite, la compagine riuscì a determinare l'esito del campionato di calcio sia con riguardo all'assegnazione della vittoria finale della Juventus (all'evidenza scopo principale del gruppo), sia con riguardo alla retrocessione in serie inferiore, cui illecitamente fu sottratta perlomeno la Fiorentina''. (SEGUE).
LN 26-APRILE-10 15:33

CALCIOPOLI: SENTENZA GUP, SODALIZIO RAGGIUNSE TUTTI GLI SCOPI (2)
(ANSA) - NAPOLI, 26 APRILE - ''I componenti del gruppo che amministrava di comune accordo il campionato di calcio – scrive il gup in un altro passaggio del capitolo sul reato associativo - ebbero lo scopo comune di programmare e compiere una serie indeterminata di delitti come si ricava dalla chiara acquisizione processuale secondo la quale essi organizzarono le frodi sportive non solo con riguardo ad incontri di calcio in cui era impegnata la società juventina, ma furono aperti ad ogni altra occasione illecita, come verificatosi durante l'impresa di salvataggio della Fiorentina, cui parteciparono anche Giraudo e Moggi in modo determinante''.
''Detta iniziativa, in sé illecita, poiché realizzata con le attività fraudolente, a sua volta - osserva il giudice - ebbe per voluta conseguenza l'aumento del prestigio e della forza del gruppo nei confronti dell'intero settore ed in specie degli esponenti di quella società che in precedenza erano ed essi contrari''.(ANSA).
LN 26-APRILE-10 15:34