Ordine, le norme per
ricorrere al tribunale

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 / Versione aggiornata al decreto legislativo del primo settembre 2011, n. 150
 
 
62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
 
63. Azione giudiziaria (27)
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (28)
Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.


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(27) Articolo così modificato dal decreto legislativo 150/2011
 
(28) Articolo 27 del decreto legislativo 150/2011:
"Le deliberazioniindicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.
Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".