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Diffamazione
a mezzo fax
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È UNA STORIA come tante, una lite tra vicini che hanno terreni confinanti, ma a Montesarchio, in provincia di Benevento, ha trovato un primo epilogo assolutamente sorprendente.
Veniamo ai fatti. Giuseppe Mataluni, che si firma avvocato anche se poi nel corso del giudizio emergerà che non è avvocato, invia, “in nome e per conto del signor Mario Piacentile”, una lettera di diffida alla signora Caterina Formato. Il contenzioso riguarda il mancato rispetto delle distanze legali per “una siepe con piante sempre verdi e per la coltivazione di piante da frutto ad alto fusto”, “la costruzione di un muro perimetrale” e “la presenza di un allevamento di polli e conigli che, nel periodo estivo, provocano fastidiose e maleodoranti esalazioni”.
Alla lettera di diffida replica la figlia della Formato, l’architetto Maria Angela Fusco, che invia un fax all’avvocato Mataluni.
Il fax viene giudicato diffamatorio da Piacentile che querela per diffamazione
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Fusco. Il pm chiede l’archiviazione perché, quando è in corso una causa, le offese contenute negli scritti delle parti o degli avvocati non sono punibili se riguardano l’oggetto della causa. Ma Piacentile vede accolta la sua denuncia da Emilio Abate, giudice di pace di |

Montesarchio (Benevento). La piazza del municipio (*) |
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Montesarchio. Abate non ha apprezzato che l’imputata, all'ultima udienza, non si fosse presentata in aula tanto da sottolinearlo nella sentenza con un corpo doppio del normale e ha condannato l’architetta per aver definito Piacentile “lamentoso, speculatore e demente”. Per la verità l’ultimo termine è un’inesattezza grave perché nel fax non c’è traccia della parola ‘demente’, ma l’architetta scrive che “rasenta la demenzialità accusare una signora di 78 anni (Caterina Formato, ndr) di avere la forza fisica per sollevare coperchi di cemento armato al fine di accedere al pozzo nero”.
La difesa di Maria Angela Fusco, affidata all’avvocato Cesare Amodio, ha già presentato appello, evidenziando una serie di passaggi discutibili del provvedimento di primo grado, a cominciare dal fatto che la querela è stata “depositata soltanto il 23 febbraio 2006, ben oltre i termini di legge (il fax è del 24 ottobre 2005, ndr)” e “deve essere, dunque, considerata tardiva”.
Lasciamo ai tecnici le altre considerazioni giuridiche e concentriamoci sul nodo della diffamazione a mezzo fax, nuova allarmante frontiera della litigiosità italica. La diffamazione, articolo 595 del codice penale, è l’offesa alla reputazione altrui commessa “comunicando con più persone”. Il giudice di pace di Montesarchio ha risolto la questione spiegando che il fax, indirizzato all’avvocato Mataluni, era stato ricevuto da un suo collaboratore e che poi lo stesso avvocato lo aveva fatto leggere ai coniugi Piacentile. In due passaggi la replica dell’avvocato Amodio. Il primo attiene alla giurisprudenza, con la citazione di una sentenza di Cassazione: “nello scritto inviato personalmente al titolare di un ufficio non si ravvisa comunicazione plurima”, che invece si realizzerebbe se fosse inviato impersonalmente all’ufficio.
Il secondo riguarda il ruolo svolto da Mataluni. “L’architetta Fusco – è scritto nell'appello – non poteva mai immaginare che un soggetto tenuto al segreto professionale lo violasse, né tanto meno che un soggetto che, persino sulla carta intestata, si qualificava avvocato, non lo fosse, così da poter liberamente violare un segreto”.
Si dichiara comunque preoccupato il legale che assiste l’architetta Fusco. “La sentenza del giudice di pace di Montesarchio – osserva l'avvocato Amodio – probabilmente non farà giurisprudenza, ma desta di sicuro allarme come viene interpretato e dilatato il ‘comunicare con più persone’.” |
(*) Da www.comune.montesarchio.bn.it |
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