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Rcs condannata a pagare
200mila euro a Carotenuto
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CON LA SENTENZA firmata il primo giugno da Luigi Ruoppolo, giudice del lavoro del tribunale di Napoli, si conclude il rapporto tra il giornalista Angelo Carotenuto e la Gazzetta dello sport.
Napoletano, quarant’anni a ottobre, esordi nel 1986 alla Rotopress (dove farà il praticantato), dal ’91 professionista, ora precario a tempo pieno all’edizione campana di Repubblica, Carotenuto, ha iniziato a lavorare alla Gazzetta esattamente quindici anni prima della sentenza, il primo giugno del ’91 e al quotidiano sportivo è rimasto fino al maggio del 2003; dal gennaio 2002 il giornalista ha ottenuto dalla Rizzoli-Corriere della sera un contratto di collaborazione autonoma durato fino al maggio del ‘93 quando il rapporto è cessato per il rifiuto di Carotenuto di accettare l’assunzione alla redazione centrale di Milano.
Ruoppolo, che ha ereditato l’istruttoria dal giudice Paolo Capuano passato ad altro incarico, ha respinto l’impugnativa del licenziamento avanzata dal giornalista perché nel maggio 2003 era un collaboratore autonomo, ma ha riconosciuto a Carotenuto, assistito dall’avvocato Giuseppe Marziale, “un rapporto di lavoro subordinato, con le mansioni e qualifica di redattore dal primo giugno del ’91 al dicembre 2001”.
Il giudice ha perciò condannato la società editrice della Gazzetta, la Rizzoli-Corriere della sera spa, difesa dagli avvocati Giacinto Favalli, Salvatore
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Trifirò e Pasquale Valentino, a pagare a Carotenuto 195mila euro, “oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione del diritto e sino al saldo”, e tremila euro per le spese legali.
Nelle sei pagine della sentenza Ruoppolo ha dichiarato infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai legali della |

Giuseppe Marziale e Francesco Rasulo |
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Rcs, che miravano a spostare il giudizio a Milano; ha quindi chiarito perché riteneva dimostrato il rapporto di lavoro subordinato del giornalista con la Gazzetta grazie agli elementi di prova forniti da Marziale e alle testimonianze decisive dei giornalisti Francesco Rasulo e Gustavo Affinita.
“I testi Affinita e Rasulo – scrive il giudice nella sentenza – hanno confermato, in sostanza integralmente, le allegazioni di parte ricorrente circa lo svolgimento della prestazione lavorativa e le modalità della stessa. Tali testi devono ritenersi pienamente attendibili, in quanto per i rispettivi periodi di cui alle deposizioni risultano essere a conoscenza diretta delle circostanze riferite, in quanto redattori della “Gazzetta dello sport” presso la redazione napoletana, il primo (Affinita, ndr) dal 1990 al 2001e il secondo (Rasulo) dal 1984 al 1992 e quest’ultimo anche quale frequentatore assiduo della redazione nel periodo successivo alla cessazione del suo rapporto di lavoro”.
Testimonianze quindi non solo credibili e puntuali per il magistrato, ma nei fatti confermate dalle deposizioni degli altri testi: “Il tenore univoco delle sopra esaminate dichiarazioni testimoniali non appare, del resto, inficiato dalle altre dichiarazioni testimoniali raccolte (il riferimento è ai giornalisti della Gazzetta Domenico Malfitano e Francesco Lajacona, ndr). Queste ultime appaiono solo in prima analisi parzialmente difformi da quelle rese dai testi Affinita e Rasulo, ma dal loro esame complessivo anche alla luce delle altre risultanze istruttoriesi evince una ricostruzione dei fatti non difforme da quella di cui sopra si è detto”. In particolare su Malfitano il giudice aggiunge: “Il teste Malfitano, anch’egli dipendente della testata giornalistica presso la redazione di Napoli dal 1992, ha, invero, confermato la collaborazione giornalistica resa dal Carotenuto e ha riferito alcuni fatti specifici in senso conforme alle testi del ricorrente”.
In attesa di studiare la sentenza del giudice Ruoppolo, i legali della Rcs annunciano che presenteranno appello.
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