Nell’udienza del 2 febbraio 2005 tenuta dal giudice dottor Di Marzio è stata chiamata la causa tra Edizioni del Roma spa e Nicola Ferro e Anna Virgilio. È presente per l’Edizioni del Roma spa il signor Ivo Virgili in qualità di amministratore unico della società il quale deposita: a) l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n.1518/2004 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; b)nota di deduzione al verbale di udienza del 25 gennaio 2005; c) copia del verbale con il quale si rinvia l’udienza per la sospensione dell’esecuzione all’otto febbraio 2005.
(Virgili, ndr) Richiede un rinvio dell’udienza al fine di conoscere l’esito della procedura di sospensione davanti alla corte d’appello di Napoli.
Si rinvia l’udienza al primo luglio 2005.
Successivamente all’udienza del primo luglio 2005 è presente per i signori Nicola Ferro e Anna Virgilio l’avvocato Maria Cristina Napoleoni la quale deposita atto di costituzione quale altro difensore dei creditori nonché copia dell’ordinanza collegiale della IV sezione della corte d’appello di Napoli che ha respinto l’istanza di sospensione proposta con l’atto d’appello dalle Edizioni del Roma spa avverso l’efficacia esecutiva della sentenza di cui alla presente procedura; l’avvocato Napoleoni deposita altresì copia del bilancio depositato dalla società debitrice dal quale risulta il valore della testata ‘Roma’ e chiede disporsi la vendita della stessa al prezzo base di euro 1.807.599.
Per conto del debitore Edizioni del Roma spa è presente il dottor Ivo Virgili il quale insiste sulla richiesta di sospensione del procedimento di esecuzione in quanto l’atto di citazione di primo grado dove il debitore è stato condannato ‘contumace’ è affetto da nullità ai sensi dell’articolo 139 del codice di procedura civile. Oltre alla nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 292 del codice di procedura civile.
Si richiede la sospensione fino all’udienza del 16 gennaio 2007 (è la data fissata dalla corte d’appello di Napoli per la decisione, ndr). In subordine si richiede la riduzione del pignoramento ai sensi dell’articolo 496 del codice di procedura civile e la nomina del ctu (consulente tecnico d’ufficio, ndr) per la valutazione della testata giornalistica ‘Roma’. Si deposita nota a deduzione a verbale.
L’avvocato Napoleoni contesta in toto le suesposte dichiarazioni peraltro effettuate dalla parte personalmente e non assistita da difensore; rileva comunque che la corte d’appello di Napoli si è già pronunciata sulla richiesta di sospensione, essendo l’unico organo legittimato a tale pronunzia, insiste nella richiesta di vendita. Si precisa che la corte d’appello di Napoli non ha potuto effettuare un’indagine approfondita in sede di sospensione in quanto non erano ancora stati prodotti i documenti delle parti.
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