Da reato a sanzione,
da tre anni a 50mila €

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, numero 8
All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: nel primo comma, le parole «é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

Legge sulla stampa numero 47 dell’otto febbraio 1948
Articolo 15 della legge numero 47 del 1948 (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante)
Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Decreto legislativo numero 8 del 2016
Per le violazioni di cui all'articolo 2, é competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.
Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili
L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato é ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.