Art.1-Istituzione
È istituita presso l’Università degli Studi di Salerno, la ” Scuola di giornalismo post–laurea”, di seguito denominata“ Scuola”.
Art.2- Finalità
La Scuola, in convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ed in collaborazione con il Consiglio Regionale dei giornalisti della Campania organizza Corsi aventi la finalità di far acquisire, mediante una adeguata preparazione teorica e pratica, le competenze scientifiche, tecniche e professionali richieste nell’attività professionistica del giornalismo, nei settori della stampa quotidiana, di quella specializzata di quella radiotelevisiva e di quella on-line.
Art.3- Accesso alla Scuola ed attività
1. La Scuola, ai sensi della normativa universitaria vigente, organizza e coordina le attività di cui all’art. 2 nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al “Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo” approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine il 17 Aprile 2002 e successive modificazioni” , di seguito denominato “ Quadro di indirizzi”. La partecipazione alla Scuola sostituisce il praticantato e consente di sostenere l’esame di Stato ai fini dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti.
2. L’accesso alla Scuola, avviene per pubblico concorso ai sensi dell’art. 21 del “Quadro di indirizzi". Le selezioni per l’ammissione avvengono per titoli ed esami. I candidati devono essere in possesso di titolo universitario di durata almeno triennale o titolo equipollente conseguito all’estero.
Art. 4 - Organi
La struttura organizzativa della Scuola, per i fini della formazione didattica e della pratica professionalizzante, prevede i seguenti organi:
- il Direttore Professionale; Biagio Agnes
- il Comitato Tecnico Scientifico; Piero Ottone (ma forse rinuncia per ragioni di salute), Tullio De Mauro
- il Comitato Direttivo; Maria Galante (Preside Fac. Lettere), Annibale Elia (Dir. Dipartimento scienze della Com.), Emilio D’Agostino (prof. Nominato dal Rettore)
- il Coordinatore dei Corsi.(nominato dal Direttore Professionale: Pino Blasi, non ancora nominato)
Art. 5- Direttore Professionale
1. Il Direttore Professionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore tra i giornalisti iscritti all’Albo da almeno dieci anni eresta in carica per quattro anni.
2. Il Direttore Professionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, nomina, tra i giornalisti professionisti, il Coordinatore dei Corsi e i Docenti dei corsi professionali
3. Al Direttore professionale è affidata la direzione ed il coordinamento dei laboratori e delle testate e di tutte le attività di tirocinio per l’esercizio pratico del giornalismo. Egli programma, coordina ed indirizza le suddette attività in modo da garantire la formazione professionale al giornalismo anche in vista delle prescritte verifiche annuali del Consiglio Nazionale dell’ordine dei giornalisti ai sensi dell’art. 12 del “ Quadro di indirizzi”. Il Direttore Professionale può delegare alcune funzioni al Coordinatore dei Corsi
4. Il Direttore professionale rilascia la dichiarazione comprovante l’effettivo inizio della pratica, prevista dall’art. 33 della legge 3.2.1963 n. 69, per l’iscrizione nel registro dei praticanti, con decorrenza dall’inizio dei corsi ela dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, prevista dall’art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69.
Art.6- Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un professore universitario di chiara fama, da un giornalista di alto profilo professionalee dal Direttore Professionale, nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato dal Direttore Professionale, con funzioni di Presidente.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico elabora, e ne informa il Comitato Direttivo, il progetto didattico-giornalistico della Scuola, relativo alle scelte culturali ed editoriali nel rispetto delle linee guida di cui al ”Quadro di indirizzi “ per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico propone alla struttura amministrativo-contabile, la stipula di convenzioni (a norma della legge 196/97, art. 18, e dei regolamenti successivi) con le aziende editrici di testate giornalistiche, presso le quali gli allievi dovranno svolgere i tirocini previsti dal presente regolamento e dal bando di concorso.
5. Il Comitato Tecnico scientifico resta in carica per quattro anni.
Art. 7-Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è composto dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia o da unsuo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione o un suo delegato, da un docente di materie linguistiche nominato dal Rettore.
2. Il Presidente del Comitato Direttivo, scelto tra i suoi membri, è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
3. Il Comitato Direttivo elabora, e ne informa il Comitato Tecnico Scientifico, il progetto didattico-universitario relativo alle attività formative e culturali del biennio della Scuola.
4. Il Comitato direttivo resta in carica per quattro anni.
Art. 8 – Il Coordinatore dei corsi
1. Il Coordinatore dei corsi, su indicazione del Direttore Professionale, organizza l’andamento quotidiano della Scuola, verifica l’attuazione della programmazione didattica giornalistica sulla base del progetto elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico, funge da raccordo operativo tra Comitati, docenti, tutors e studenti.
2. Il Coordinatore dei corsi è nominato dal Direttore Professionale, tra i giornalisti iscritti all’Albo da almeno dieci anni
Art. 9 – Programmazione didattica
Prima dell’inizio di ogni biennio e ogniqualvolta i Presidenti dei Comitati lo ritengano necessario, il Comitato Tecnico scientifico e il Comitato Direttivo si riuniscono in seduta congiunta per elaborare la programmazione didattica giornalistica e universitaria della Scuola.
Art.10- Gestione amministrativo-contabile
1. La gestione amministrativo-contabile è affidata al Dipartimento di Scienze della Comunicazione che cura gli adempimenti amministrativi, di organizzazione e di gestione connessi al funzionamento della Scuola sentiti il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Direttivo. Alla discussione dei capitoli di bilancio relativi alla Scuola, in Consiglio di Dipartimento, partecipa, con funzione consultiva, il Coordinatore dei Corsi.
2. Alla Scuola, oltre alle risorse provenienti dalle tasse di iscrizione degli allievi, sono assegnati i fondi ad essa destinati dall’Ateneo e da eventuali finanziamenti europei oderivanti da appositi accordi con Enti pubblici o privatianche nel campo dell’editoria e della comunicazione.
Art.11- Regolamento di funzionamento della Scuola.
Il Regolamento di funzionamento, approvato di concerto dagli organi di cui agli articoli 6 e 7del presente Regolamento, specifica:
- la cadenza programmata delle riunioni ordinarie, che non possono, comunque, essere inferiori a quattro nel corso dell’anno accademico;
- le modalità di richiesta di convocazione dei componenti del Comitato direttivo e del Comitato Tecnico scientifico;
- le modalità di predisposizione dell’ordine del giorno;
- le modalità di presentazione di interrogazioni, di questioni pregiudiziali e procedurali;
- le modalità di costituzione di commissioni interne con funzioni istruttorie;
- le modalità di utilizzo di laboratori e le connesse responsabilità;
- le modalità di collaborazione con le strutture didatticheo di ricerca dell’Ateneo.
Art. 12-Norme finali
1. Alla Scuola si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni Statutarie e Regolamentari dell’Ateneo.
2. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |