Corte conti, la sentenza
su Corsi e su Trevisan

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Campania

composta dai seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo   SANTORO                   Presidente 

dott. Federico     LUPONE                    Consigliere 

dott.ssa Marta   TONOLO                    Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 59044 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania nei confronti dei sigg.:

1) Trevisan Costantino, nato il 2 luglio 1939 a Napoli ed ivi elettivamente domiciliato in via S. Teresa al Museo n. 8 presso lo studio dell’avv. Lucio Giacomardo che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

2) Ermanno Corsi, nato a Carrara il 8.8.1939, residente a Napoli ed ivi elettivamente domiciliato al Viale della Costituzione, Is. F3, presso lo studio dell’avv. Rocco Truncellito che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto difensivo depositato il 30 settembre 2010  ;

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 9 dicembre 2008;

VISTE le memorie di costituzione dei sigg. Trevisan Costantino ed Ermanno Corsi depositate rispettivamente il 9/9/2010 e il 30/9/2010 nonché la comparsa di intervento dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania del 10/9/2010;

CHIAMATO il giudizio nella pubblica udienza del 30 settembre 2010, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Cerino, sono presenti l’avv. Giovanni Francesco Maffei in rappresentanza dell’Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Campania, l’avvocato Lucio Giacomardo per il sig. Costantino Trevisan, l’avv. Rocco Truncellito per il dott. Ermanno Corsi e il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Patrizia Coppola Bottazzi;

Rilevato in

FATTO

1. Con citazione depositata il 9 dicembre 2008, la Procura Regionale - previo avviso ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n. 19 - conveniva in giudizio i sigg. Trevisan Costantino ed Ermanno Corsi per sentirli condannare “da un lato al pagamento, ciascuno per la parte che ha preso, in favore dell’ Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania della complessiva somma di Euro 30.138,72 debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio e, dall’altro, al pagamento, unicamente da parte del Trevisan e sempre in favore dell’Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Campania, della somma di euro 6.500,00, debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio” (citaz. pag. 9).

Al riguardo, parte attrice rappresentava che – su segnalazione (nota n.136664 del 7.11.2006) del curatore speciale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, nominato dal Gip presso il Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento penale n. 19181/04 R.G.G.I.P. - aveva avviato autonoma attività istruttoria in ordine ad una fattispecie di responsabilità amministrativo - contabile per presunti danni subìti dal predetto ente e derivati dal mancato pagamento di contributi previdenziali relativi alla posizione dell’unico dipendente, sig. Costantino Trevisan.

Veniva acquisita, quindi, la sentenza n. 2258/06 con cui il Tribunale di Napoli – Ufficio GIP, nell’assolvere il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, dott. Ermanno Corsi dal reato di truffa, delineava il ruolo svolto nella vicenda dal Trevisan il quale, autore materiale del bilancio e ragioniere dell’ente, non aveva provveduto ad eseguire il versamento dei predetti contributi all’INPS, pur indicando l’importo tra le passività dei bilanci consuntivi per gli anni dal 1997 al 2002.

L’organo inquirente evidenziava, al riguardo, che il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, in data 20.12.2002, aveva disposto un versamento complessivo di euro 12.532 (di cui euro 4.544 per contributi ed euro 7.988,00 per sanzioni e somme aggiuntive, come da verbale di accertamento INPS del 13/9/2002) al fine di regolarizzare la posizione previdenziale del Trevisan e che aveva chiesto una rateizzazione (12 rate mensili con scadenza aprile 2008) dell’ulteriore debito per omesse contribuzioni (3.528,39), sanzioni ( euro 20.83,09) e relativi interessi moratori (euro 2.067,63) per il periodo compreso tra il mese di giugno 1997 e quello di dicembre 2001 (verbale INPS del 18.6.2004).

Con l’atto introduttivo di giudizio, pertanto, la Procura Regionale – ritenendo sussistente la giurisdizione di questa Corte – addebitava ai convenuti il prodursi di un nocumento patrimoniale alle casse dell’Ordine dei Giornalisti (ente pubblico economico) individuando due distinte voci di danno: la prima, ammontante ad euro 30.130, 72 (euro 7988,00 + euro 22.150,72), per sanzioni e interessi moratori derivati dal ritardato e omesso pagamento di contributi previdenziali, e la seconda, pari ad euro 6.500,00 oltre accessori di legge, corrispondente al compenso liquidato al curatore speciale (dott. Mario Simeone) nominato dal Giudice penale nell’ambito del procedimento n. 19181/04 R.G.G.I.P., conclusosi con la  sentenza n. 2258/06 sopra riportata.

Individuava quale soggetto responsabile di entrambe le voci di danno, il rag. Costantino Trevisan – prestatore di lavoro per l’ente e soggetto preposto al versamento dei contributi previdenziali – mentre addebitava, pro quota, al dott. Ermanno Corsi, in qualità di Presidente dell’Ordine dei Giornalisti e rappresentante legale del predetto Ente, il solo danno da sanzioni e interessi per mancato versamento dei contributi di previdenza.

In particolare, riteneva che l’impiegato Trevisan avesse tenuto una condotta ingiustificatamente omissiva e grandemente negligente consistita nel mancato adempimento dei compiti istituzionali affidatigli (omesso versamento contributi previdenziali e conseguente applicazione di sanzioni e interessi legali). Questi, “nell’ inserire in bilancio poste che, pur figurando tra le uscite dell’ente, non corrispondevano ai versamenti a cui egli stesso avrebbe dovuto provvedere, avrebbe, inoltre, originato il procedimento penale nell’ambito del quale “il GIP aveva dovuto procedere alla nomina del curatore speciale ai fini della rappresentanza del soggetto offeso dal reato” (citaz pag. 8), con onere a carico dell’Ordine.

Contestava, viceversa, al Presidente, dott. Ermanno Corsi, una responsabilità a titolo di colpa grave per non aver debitamente vigilato ed impedito che si verificassero disguidi e ritardi in ordine al versamento dei contributi a cui il datore di lavoro è normativamente tenuto e “ciò anche alla luce della circostanza che i modelli relativi al versamento dei contributi risultano sottoscritti dal presidente dell’ordine - legale responsabile dell’ente e “responsabile aziendale”…(citaz. Pag. 8 ).

Concludeva per la condanna dei predetti soggetti nei termini di cui sopra.

2. Il 9 settembre 2010, si costituiva in giudizio il signor Costantino Trevisan, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giacomardo, il quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell’istanza risarcitoria osservando che il termine quinquennale, decorrendo dal 13 settembre 2002 (data del verbale di accertamento dell’INPS), doveva intendersi ampiamente decorso.

Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva soprattutto con riferimento alla domanda formulata dalla Procura Regionale inerente il compenso (euro 6.500) liquidato al curatore speciale nel procedimento penale n. 19.181/04 R.G.G.I.P. conclusosi con la sentenza n. 2258 del 2006.

Al riguardo, respingeva ogni addebito mossogli a tale titolo rilevando che, quale Ragioniere dell'Ordine, non poteva essere chiamato a rispondere degli oneri sostenuti dall'ente a seguito della nomina di un curatore speciale in un procedimento penale a cui era rimasto del tutto estraneo.

Sosteneva, fra l'altro, che tale partita di danno non poteva dirsi né certa  né attuale in quanto il pagamento della somma richiesta dal curatore era stata erroneamente parametrata alla tariffa forense mentre, viceversa,  questa non doveva ritenersi applicabile al curatore non iscritto all'albo degli avvocati e non abilitato all'esercizio di una qualsiasi attività forense.

Anche con riferimento alla partita di danno riferibile alle sanzioni e agli interessi legali conseguenti al mancato versamento delle contribuzioni previdenziali, la difesa del signor Trevisan riteneva che nessuna responsabilità potesse essere imputata al suo assistito a titolo di colpa grave posto che il pubblico ministero non aveva debitamente dimostrato la sussistenza di fondi, consegnati materialmente al ragioniere, per effettuare il pagamento di detti contributi.

Rilevava, pertanto, che tale circostanza aveva reso evidente l'assoluta estraneità del convenuto alla pretesa risarcitoria.

Concludeva chiedendo, quindi, che fosse dichiarata la prescrizione dell’azione di responsabilità, il difetto di legittimazione passiva in capo al Rag. Costantino Trevisan e, in via subordinata, la nullità, inammissibilità e infondatezza della pretesa risarcitoria.

3. Con note depositate in data 10 settembre 2010, l’Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Campania, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Francesco Maffei, interveniva nel giudizio “al fine di sostenere la fondatezza delle domande formulate dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania avendo il convenuto impiegato risorse per finalità diverse da quelle per le quali l’ente risulta istituito” (pag. 3).

Nel rilevare che la responsabilità dei convenuti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo era emersa in maniera evidente dalla documentazione acquisita, concludeva chiedendo il risarcimento del danno all’immagine da liquidare nella misura ritenuta equa e congrua dal Giudicante.

4. In data 30 settembre 2010, si costituiva in giudizio il dott. Ermanno Corsi il quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della pretesa attorea per incompetenza funzionale e per materia del giudice adìto.

Rilevava, inoltre, che la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti era del tutto infondata in quanto il GIP del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2258 del 2006, aveva accertato che i fatti per i quali il suddetto è ora convenuto nel presente giudizio, non potevano essergli addebitati.

La difesa del Corsi, inoltre, escludeva che, nei confronti del suo assistito, potesse configurarsi una culpa in vigilando in quanto l’unico strumento attraverso cui poteva riscontrarsi l’omissione di cui è causa era rappresentato dal bilancio annuale del Consiglio dell’Ordine la cui redazione e approvazione richiedono una procedura complessa, distinta in più fasi, e realizzata con l’apporto di più soggetti deputati al suo esame e verifica (consigliere tesoriere e collegio dei revisori).

Eccepiva, inoltre, la nullità della citazione per nullità della notifica della stessa in quanto effettuata non nel domicilio eletto, ma, a mani del portinaio, nella residenza del dottor Corsi, con l’indicazione generica di persona incaricata. Contestava, altresì il mancato rispetto dei termini a comparire nonché l’avvenuta prescrizione delle richieste risarcitorie.

5. All’odierna udienza,  il pubblico ministero ha confermato l’atto di citazione ed ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione di questa Corte.

L’avv. Maffei, per l’Ordine dei giornalisti, ha concluso come da atto di intervento mentre l’avv. Truncellito ha illustrato la memoria difensiva insistendo per l’accoglimento delle eccezioni preliminari di nullità della citazione e di prescrizione e per l’assoluzione del dott. Corsi.

La difesa del convenuto Trevisan, a sua volta, ha argomentato circa l’insussistenza dell’elemento della colpa grave ed ha concluso per il rigetto della pretesa attorea.

DIRITTO

1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla pretesa risarcitoria di cui è causa.

Al riguardo, va rilevato che l’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania, ai sensi della disciplina normativa istitutiva,  è persona giuridica di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n. 69/1963, D.P.R. n.747/1980), ente pubblico non economico (art. 1, comma 2, del Dlgs 29/1993, oggi Dlgs n. 165/2001) e come tale assoggettato, da un lato al controllo della Corte dei conti in
quanto assimilabile alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 3 legge 14 gennaio 1994 n. 20 (C. Conti, Sez. contr. enti, 20/07/1995, n.43), e, dall’altro, sottoposto alla giurisdizione di questa Corte (in tal senso Corte dei conti Sez. Abruzzo n.699/02/R e Sez. III^ Centrale d’appello n. 392/2003/R) con riferimento alle azioni di responsabilità contro amministratori e dipendenti del medesimo.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, l’ Ordine regionale dei giornalisti  persegue finalità di pubblico rilievo  (in tal senso cfr., Corte Costituzionale dec. n. 11/1968) in quanto lo stesso è preposto alla cura dell'osservanza della legge professionale ed alla vigilanza per il conseguimento del titolo di giornalista,  attività che, nel partecipare a funzioni pubbliche di accertamento circa l’abilitazione all'esercizio professionale, realizza la soddisfazione di pubblici interessi (cfr. Corte Cost. C. Conti Sez. Giurisd. Abruzzo, n. 699/2002).

2. Quanto alla censura di nullità della citazione per nullità della notifica, sollevata dalla difesa del dott. Ermanno Corsi, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata.

Al riguardo, si osserva che la notifica dell'atto di citazione  effettuata presso la residenza dell'imputato, anziché al domicilio eletto indicato nelle controdeduzioni all’invito a dedurre  ex art. 5, I° comma, DL n. 45371993 (atto preprocessuale), non determina  alcuna nullità assoluta in quanto la stessa  appare  comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato.

Va, inoltre, considerato che, nel caso di specie, non può neppure ritenersi nulla la notifica nelle mani del portiere dello stabile di residenza – autorizzato  al ritiro di atti - avvenuta mediante consegna di plico chiuso e sigillato in data 15.12.2009, viepiù ove si consideri che a tale notifica è seguita, in data 4.1.2010, la consegna al medesimo portiere di raccomandata, con avviso di ricevimento dell’atto, in cui è stata data specifica attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate  al comma 2 dell'art. 139 c.p.c. (cfr. Cass. penale , sez. VI, 04 dicembre 2008 , n. 3895).

3. Dev’essere, altresì, respinta l’eccezione, formulata dal dott. Corsi, di inammissibilità dell’atto introduttivo per decorrenza del termine di deposito dello stesso presso la segreteria della Sezione giurisdizionale.

Rientra, infatti, nel computo del predetto termine, aggiungendosi ai centoventi giorni previsti (dalla notifica dell’atto di invito avvenuta nella specie il 2.7.2008) per l’emissione dell’atto di citazione, anche il periodo assegnato dalla Procura  all’intimato (30 giorni) per  il deposito di controdeduzioni e audizioni il quale rimane, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, sospeso nel periodo feriale.

4. Quanto all’intervento dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania nel presente procedimento, va considerato che, nei giudizi di responsabilità amministrativa, è da ritenersi pienamente ammissibile l’intervento adesivo dipendente dell'Amministrazione danneggiata così come previsto dall'art. 47 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 e dall'art. 105 co. 2 c.p.c. (in terminis, C.Conti Sez. Umbria 30 dicembre 2006, n. 410; id., reg. Marche, sez. Giurisd., 3 marzo 2005, n. 203; Corte Conti , sez. II, 14 luglio 2004, n. 241; Corte Conti , sez. II, 16 marzo 2000, n. 87/A;  C.conti, reg. Umbria, sez. giurisd., 3 maggio 2000, n. 235;  C.Conti reg. Puglia, sez. contr., 26 febbraio 1993, n. 11). In tale evenienza, infatti, il terzo non esercita una azione autonoma né modifica l'oggetto del giudizio (il quale rimane quello fissato nella domanda della Procura attrice), ma si limita a sostenere la pretesa della parte adiuvata in ragione di un proprio autonomo interesse all'accoglimento della stessa.

Orbene, nel caso di specie, se dev’essere dichiarata ammissibile la domanda avanzata nella comparsa d’intervento dell’Ordine dei Giornalisti nel punto in cui lo stesso  “interviene nel giudizio n. 59044 al fine di sostenere la fondatezza delle domande formulate dalla Procura…(pag. 3), non altrettanto può dirsi laddove l’interveniente estende la pretesa risarcitoria e contesta ai convenuti il prodursi di un danno all’immagine dell’ente danneggiato, da quantificarsi nella misura ritenuta equa dal Collegio.

Tale ultima istanza, finalizzata ad una pronuncia ulteriore ed aggiuntiva rispetto al thema decidendum, si configura come intervento “adesivo autonomo” o litisconsortile, e come tale dev’ essere dichiarata inammissibile stante il principio della indisponibilità dell’azione di responsabilità, di esclusiva imputazione al Procuratore Regionale, unico soggetto titolare della legittimazione attiva.

5. Ciò considerato, questo Collegio deve affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti.

Al riguardo, si rileva che l'art. 1, II° comma, legge n. 20 del 1994, nel disporre "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso …..", fissa il dies a quo del termine prescrizionale dal momento in cui si è prodotto l’evento dannoso e cioè dalla data in cui si è verificata l'effettiva diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato ( cfr. in tal senso, SSRR n.5/QM/2007).

Azionare la pretesa risarcitoria quando il nocumento erariale non si è ancora materialmente verificato renderebbe, infatti, la domanda attrice inammissibile per carenza dell’elemento oggettivo della responsabilità amministrativa ed, in particolare, della sussistenza dei requisiti, legislativamente previsti, dell’attualità e della concretezza (e anche della certezza) del danno.

5.1. Ciò posto, il Collegio, al fine di valutare se effettivamente il termine prescrizionale sia decorso, reputa necessario considerare partitamente le voci di danno azionate dalla Procura attrice e quindi, da un lato, il danno da sanzioni e interessi moratori (applicati all’ente per il mancato versamento dei contributi previdenziali) di cui ai verbali di accertamento INPS del  3 settembre 2002 (euro 7998 versati in data 20/12/2002) e del 18 giugno 2004 (euro 22.150,72 versati ratealmente dal mese di aprile 2007) e, dall’altro, il danno derivato all’Ordine dei Giornalisti dalla liquidazione del compenso al curatore speciale nell’ambito del procedimento penale  n. 19.181-2004 R.G.G.I.P.( euro 6500).

5.1.a. Con specifico riferimento all’importo di euro 7.988 (verbale INPS del 13 settembre 2002), si osserva che l’ente danneggiato ha provveduto a versare (all’INPS) la  somma di cui trattasi (modello di pagamento F. 24 dell’ Agenzia delle Entrate) in data 20/12/2002 e che, di conseguenza, nei confronti del solo convenuto Trevisan, il termine prescrizionale di cinque anni deve ritenersi esaurito in considerazione sia della data (luglio 2008) di notifica dell’invito a dedurre ex art. 5, comma 1°, D.L. 15.11.1993 n. 453 (atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto avente i requisiti di forma e di sostanza dell’atto di costituzione in mora; cfr., CdC  SS. RR. dec. n. 1/QM del 2004 e n. 4/QM del 2007) e sia di quella (15/12/2008) dell’atto di citazione in giudizio.

A parere di questo Collegio non assume, infatti, efficacia interruttiva del predetto termine (diversamente da quanto prospettato dalla Procura attrice) la dichiarazione che sarebbe stata resa dal ragioniere Trevisan in data 1.3.2006, nell’ambito del procedimento penale n. 19181/04 R.G.G.I.P. (sommarie informazioni). In tale occasione, il dipendente avrebbe manifestato la propria disponibilità a rifondere l’Ordine delle spese sostenute a titolo di interessi e sanzioni per il ritardato versamento dei contributi previdenziali.

Tale dichiarazione - di cui viene provata l’esistenza dallo stesso Trevisan nelle controdeduzioni presentate il 4.8.2008 (a termine prescrizionale scaduto) alla Procura Regionale nonché dal sig. Ermanno Corsi all’udienza preliminare del 26 giugno 2006 innanzi al GIP del Tribunale di Napoli (vedasi relativo verbale) e dall’avv. Carlo Nanni nella lettera del 9.1.2008 inviata all’Ordine dei Giornalisti - non è stata, tuttavia, prodotta in giudizio dalla parte che vi aveva interesse.

Ciò impedisce ogni valutazione circa il reale contenuto di tale atto e circa la sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 2944 cc. affinchè lo stesso possa configurarsi come riconoscimento di debito con effetto interruttivo della prescrizione.

Il predetto effetto, infatti, discende esclusivamente da un atto (o altra inequivocabile manifestazione di volontà) con cui il debitore riconosca la propria posizione e che, pertanto: a) presenti i requisiti della consapevolezza, della inequivocabilità, della esternazione e della ricettività (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto); b) intervenga durante il corso del termine prescrizionale, c) non sia  oggetto di “ricomposizione” a posteriori attraverso dichiarazioni successive o integrazioni e/o a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo, in contesti e con finalizzazione diversi (cfr. in tal senso, Cass. dec. 16 giugno 2000 n. 8248, dec. 5 aprile 2004 n. 6644).

La pretesa risarcitoria in questione non risulta, viceversa, prescritta nei confronti del dott. Corsi Ermanno, imputato del reato p.e.p. dall’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, cp.; il termine in esame risulta, infatti, interrotto dalla costituzione di parte civile dell’ente danneggiato nel procedimento penale n. 19181/04 (verbale di udienza preliminare del 17.6.2006) instaurato nei suoi confronti (e conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli n. 258/06) espressamente riferibile “al danno consistito nel versamento all’INPS delle sanzioni necessarie per regolarizzare la posizione dell’ente ammontante ad euro ottomila” (vedi capo di imputazione).

5.1.b. Per quanto concerne, viceversa, l’importo di euro 22.150,72 relativo all’avviso INPS del 18.6.2004 - ripianato mediante rateizzazione scaduta nell’aprile del 2008 - è evidente che il termine di prescrizione non può dirsi esaurito dovendosi considerare la data del primo versamento (rateale) effettuato all’Istituto di previdenza (e successivo all’avviso del giugno 2004) e quella della notifica dell’atto di invito (luglio 2008) e del successivo atto di citazione in giudizio (dicembre 2008).

5.2. Anche con riferimento alla partita di danno corrispondente alla liquidazione del compenso al curatore speciale nell’ambito del procedimento penale n. 19.181 - 2004 R.G.G.I.P. (per euro 6500), il Collegio rileva che il termine prescrizionale non può dirsi decorso tenuto conto che l’Ordine dei Giornalisti soltanto in data 10 giugno 2008 ha provveduto a deliberare la liquidazione del compenso al curatore, dott. Mario Simeone (nota presidenziale n. V3105/06 del 24 giugno 2008).  

6. Nel merito, va ora valutata la sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per il configurarsi delle responsabilità amministrative contestate con l'atto introduttivo.

7. In primis, va accertato se la vicenda di cui è causa abbia prodotto effettivamente un danno pubblico (elemento oggettivo) e, in caso affermativo, quale ne sia l’entità alla luce delle risultanze probatorie in atti.

Come evidenziato in punto di fatto, la Procura ritiene che il danno in contestazione sia scaturito dal mancato versamento dei contributi previdenziali, pur iscritti nelle passività di bilancio dell’ente pubblico, e si identifichi, da un lato, nelle correlate sanzioni ed interessi moratori applicati dall’INPS (e pagati in maniera ingiustificata dall’ente) e, dall’altro, nel compenso del curatore speciale (dott. Mario Simeone) nominato dal GIP nell’ambito del procedimento penale (decreto n. 19.182/04 del 16 maggio 2006) originato dalla concomitante non veridicità delle poste passive dei bilanci consuntivi dell’ente.

7.1. Quanto alla prima voce di danno, il Collegio ritiene che la domanda  attorea sia sostanzialmente fondata; l’omissione nel versamento dei contributi previdenziali e la tardiva regolarizzazione ha cagionato una diminuzione patrimoniale certa ed attuale per l’ente pubblico in quanto l’esborso dovuto a titolo di sanzioni e interessi legali ha provocato una indubbia sottrazione di risorse dalle finalità proprie dell’Ente pubblico del tutto ingiustificata ed evitabile attraverso una condotta diligente e rispettosa dei termini previsti per gli adempimenti amministrativi di cui trattasi.

La quantificazione del predetto nocumento va individuata (come da atti di causa) in euro 30.138,72 .

7.2. Per ciò che concerne la seconda partita di danno di euro 6.500 (compenso del curatore), il Collegio non può non rilevare che lo stesso non presenta i necessari requisiti di certezza e attualità.

Al riguardo, rileva che la Procura ha allegato agli atti di causa soltanto la nota del Presidente dell’Ordine, dott. Ottavio Lucarelli del 24 giugno 2008 (già citata in precedenza) dalla quale si evince che il compenso dovuto al curatore è stato deliberato dall’ente in data 10 giugno 2008; tale delibera non risulta allegata agli atti di causa né è stato prodotto il relativo mandato di pagamento dal quale possa dedursi con certezza l’avvenuto pagamento e la misura dello stesso.

Non è stata fornita, quindi, alcuna prova sulla effettiva sussistenza del danno e sulla sua entità, tenuto conto, anche, che, come sostenuto dai convenuti, il curatore avrebbe, tra l’altro, presentato una parcella commisurata ad attività forense ad esso non attribuibile (non essendo avvocato) e non riconducibile al compito e alla funzione affidatagli dal Giudice penale.

8. Per tale ultima partita di danno, contestata esclusivamente al rag. Trevisan, non si ravvisa, inoltre, il nesso di causalità diretto ed efficiente con la condotta tenuta nella vicenda dal convenuto.

La scelta processuale del GIP di nominare un curatore nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di altri soggetti non può  ritenersi direttamente necessitata dal comportamento omissivo del predetto dipendente (mancato versamento degli oneri previdenziali) il quale avrebbe – mediante l’iscrizione non veridica delle risultanze passive in bilancio (la cui stesura rappresenta, tra l’altro, una procedura complessa a cui partecipano anche altri soggetti) - originato il procedimento penale in parola (restandone, peraltro, estraneo).

9. Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, viceversa, l’impostazione accusatoria può essere parzialmente condivisa.

Il danno - configurabile, per le motivazioni esposte, soltanto nelle sanzioni e negli interessi legali versati all’INPS e quantificato conclusivamente e complessivamente in euro 30.138,72 (ed addebitabile al Trevisan limitatamente ad euro 22.150,72) – deriva dalla condotta omissiva, gravemente negligente, del soggetto a cui era stato affidato l’incarico di provvedere al versamento dei contributi previdenziali.

9.1. Questi va individuato nella persona del sig. Costantino Trevisan secondo quanto emerso dalle risultanze penali e, di conseguenza, dalla sentenza n. 2258 del 2006 del GIP - Tribunale di Napoli la quale testualmente rileva: “La riferibilità della falsa appostazione nel bilancio del versamento dei contributi previdenziali al Corsi non trova comunque giustificazione negli atti del procedimento che depongono invece univocamente nell’individuazione dell’autore materiale del bilancio proprio nel Trevisan, cha aveva anche il compito, per sua stessa ammissione di provvedere ai relativi versamenti, anche perché più volte sollecitato sul punto dal tesoriere e dai revisori e che tale condotta ha giustificato adducendo la mancanza di tempo per la mole di lavoro che gli era stata affidata”.

Il Trevisan, ragioniere dell’ente pubblico, unico dipendente, doveva, quindi, provvedere al tempestivo versamento dei contributi previdenziali ben sapendo, per ruolo e funzione, che il ritardo nel pagamento avrebbe comportato, inevitabilmente, l’applicazione di sanzioni ed interessi.

L’inadempienza che ha determinato l’esborso supplementare non appare, pertanto, giustificata da concrete e valide motivazioni (non essendo tale né la mancanza di tempo per la mole di lavoro né l’indisponibilità  di danaro per effettuare i predetti pagamenti), ma risulta, viceversa, connotata da colpa grave in quanto reiterata nel tempo nonostante i solleciti e la consapevolezza delle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate.

9.2. Con riferimento, poi, alla posizione del Presidente pro-tempore, dott. Ermanno Corsi - rappresentante legale dell’Ente, il Collegio ritiene che lo stesso vada tenuto esente da responsabilità non potendo ravvisarsi, nei suoi confronti, una grave violazione del dovere di vigilanza  “…. in ordine al versamento dei contributi cui il datore di lavoro è normativamente tenuto” (pag. 7 citaz).

Va, al riguardo, considerato che, seppur spetta al Presidente dell’Ordine - quale  intestatario dei verbali Inps - sottoscrivere i modelli di versamento dei contributi (con ciò concorrendo all’attività di regolarizzazione previdenziale di competenza del datore di lavoro – pagg. 7, 8 citaz.), non può, però, allo stato della documentazione in atti, essergli addebitata non solo la falsa iscrizione in bilancio delle poste passive corrispondenti ai contributi INPS (vedasi, in tal senso la più volte richiamata sentenza GIP n. 2258/06), ma neppure una condotta gravemente negligente quanto alla verifica dell’avvenuto versamento dei contributi.

Il mancato pagamento all’INPS da parte del Trevisan ( tra l’altro, soggetto direttamente interessato alla corretta contribuzione previdenziale) poteva essere concretamente rilevato (come di fatto avvenne) soltanto al momento della procedura di redazione del bilancio (di competenza del ragioniere Trevisan) con il riscontro, da parte del consigliere tesoriere e dei revisori, della effettività delle poste passive del documento contabile. 

Secondo il Giudicante, pertanto, non può essere addebitata al Presidente dell’Ordine una condotta gravemente colposa, identificabile in un grave difetto di vigilanza  su una attività di stretta pertinenza del Trevisan il quale, come da risultanze di bilancio, dava per pagati oneri viceversa non assolti.

In mancanza di concreti elementi  a comprova di un comportamento gravemente colposo, il dott. Ermanno Corsi va assolto da ogni addebito posto che, diversamente, si verrebbe ad affermare una responsabilità di tipo oggettivo.

Nei suoi confronti, il ristoro delle spese di lite va posto a carico dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell’art. 3, co 2° bis, D.L. n. 543 del 1996 conv. dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 nella misura, ai sensi dell’art. 10/bis, co. 10° del D.L. n. 203 del 2005, come convertito dalla legge n. 248 del 2005, di euro 500,00 (comprensivi di IVA e CPA).

10. Per quanto concerne, infine, la quantificazione del nocumento finanziario da addebitare al ragioniere dell’Ordine (nei limiti di euro 22.150,72 come specificato ai precedenti punti 5 e 7),  il Collegio ritiene di dover limitare la posta risarcitoria in ragione sia dell’apporto concausale al prodursi del danno da parte di altri soggetti (pur con condotte non qualificabili, allo stato della documentazione di causa, come gravemente colpose) e sia dell’esercizio del potere riduttivo previsto dall’art. 52 del testo unico approvato con RD n. 1214/1934.

Va, al riguardo, rilevato che l’applicazione di sanzioni e di interessi per il mancato versamento dei contributi previdenziali concernenti gli anni dal 1997 al 2000 si sarebbe potuta evitare o quanto meno limitare se gli organismi (consigliere tesoriere, Consiglio e revisori dei conti) preposti al controllo dei bilanci redatti ogni anno dal Trevisan, avessero assunto immediati correttivi.

Appare, pertanto, equo, in considerazione, anche, della effettiva capacità economica del pubblico dipendente (desumibile dall'attività lavorativa svolta dal medesimo) addebitare, conclusivamente, al sig. Costantino Trevisan la somma di euro 10.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.

Gli interessi legali sulla somma decorreranno dalla pubblicazione della presente decisione come da prevalente giurisprudenza (cfr. Sez. Riunite n. 807 del 22/10/1992).

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA la parziale inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania per quanto in motivazione;

 ASSOLVE il sig. Ermanno Corsi dalla pretesa attorea e liquida, a suo favore e a carico dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania, le spese di lite (diritti ed onorari) quantificate in euro 500, 00 (comprensive di IVA e CPA);

CONDANNA il sig. Costantino Trevisan al pagamento della somma di euro 10.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, in favore dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Campania.

Detta somma sarà gravata di interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Il sig. Trevisan è tenuto, inoltre, al pagamento, nei confronti dell'erario, delle spese di giustizia che si liquidano in euro trecentoquarantaquattro/26 (€. 344,26).

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010.

IL CONS EST.                                IL PRESIDENTE

 (Marta Tonolo)                                   (Fiorenzo Santoro)

 

Depositata in Segreteria il

 

 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Volpe