Nella motivazione la Corte Costituzionale ha voluto sottolineare "l'anomalo ritardo di oltre 4 anni" con cui l'ordinanza era giunta da Brescia ed ha poi precisato che il rimborso Ires spetta comunque solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32716 del 18 dicembre 2018;
al 6° posto con un ritardo di 4 anni e 2 mesi l'ordinanza del 4 dicembre 2014 della Commissione tributaria provinciale di Trento su un ricorso contro l'Agenzia delle entrate e riguardante le detrazioni per le erogazioni in denaro effettuate in favore di partiti politici. Tutte le eccezioni sono state respinte dall'Alta Corte con ordinanza n. 182 del 6 giugno- 16 luglio 2019, che le ha ritenute inammissibili;
al 7° posto con un ritardo di 2 anni e 7 mesi l'ordinanza del 18 febbraio 2016 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vicenza sull'istanza promossa in un procedimento civile riguardante le spese per gli ausiliari di un magistrato e in particolare i compensi dell'esperto o dello stimatore. La Consulta ha respinto tali eccezioni ritenendole in parte inammissibili e in parte infondate con sentenza n. 90 del 17 aprile 2019;
all’8° posto con un ritardo di 2 anni l'ordinanza del 22 giugno 2017 della Corte d'appello di Torino su un provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;
al 9° posto con un ritardo di 2 anni l'ordinanza del 2 settembre 2016 della Commissione tributaria provinciale di Messina sul ricorso riguardante le spese di giustizia e il contributo unificato. La Consulta ha comunque respinto tali eccezioni ritenendole in parte inammissibili e in parte infondate con sentenza n. 67 del 3 aprile 2019;
al 10° posto, infine, con un ritardo di 2 anni l'ordinanza del 27 febbraio 2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli su un ricorso contro la Regione Campania e in particolare contro l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, nonostante il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione.
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