Strumenti. Il Giornalista si avvarrà degli strumenti tecnologici attualmente in dotazione. L’Editore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento di questi strumenti. Il Giornalista è tenuto a utilizzare gli strumenti tecnologici per l’attività lavorativa in conformità con le disposizioni di legge e le normative aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela della privacy, proprietà intellettuale e sicurezza informatica.

Sicurezza sul lavoro. L’Editore garantisce la salute e la sicurezza del Giornalista che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il Giornalista è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Editore ed avrà l'obbligo di utilizzare correttamente le apparecchiature fornitegli in conformità con le istruzioni tecniche che gli saranno fornite, così come di prendersi cura della propria sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali della Società, restando la stessa sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui dovessero incorrere, sia il Giornalista che eventuali terzi, qualora gli stessi fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate, ovvero a situazioni di rischio procurate nell'utilizzo della postazione di lavoro allestita dal dipendente.

Per quanto riguarda le norme di salute e sicurezza da osservare, si rimanda alle procedure aziendali in materia.

Buono pasto. Nelle giornate di prestazione in regime di lavoro agile verranno riconosciuti i ticket restaurant con le stesse modalità vigenti per la prestazione di lavoro in sede.

Disconnessione. Tenute in considerazione le peculiarità della professione giornalistica e le prerogative del Direttore ex articolo 6 CNLG, le Parti ritengono che la disconnessione sia un elemento fondamentale per garantire l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. Richiamando quindi questi elementi, le Parti non intendono ricorrere a meccanismi automatici di disconnessione, ma richiamano espressamente il senso di responsabilità sia del singolo Giornalista sia della Direzione. La prestazione lavorativa sarà quindi svolta nel rispetto degli orari stabiliti dalla Legge, dal CNLG e dalla normativa di secondo livello, considerando che, ex articolo 7 CNLG, “l’esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione”.

Eventi eccezionali. In caso di eventi eccezionali (quali ad esempio eventi politico economici straordinari, emergenze produttive, ecc.) che determinano la necessità di contributi individuali non fungibili, come già previsto per il richiamo dalle giornate di ferie, il Direttore può derogare ove indispensabile alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile, dandone tempestiva informativa al Cdr.

NORME FINALI

Il presente Accordo decorrerà dal 1° giorno successivo alla fine del periodo emergenziale, previo un confronto tra le Parti volto a verificare la compatibilità di questa decorrenza e dei relativi contenuti con la cornice normativa e sanitaria e avrà durata di 12 mesi.
Le Parti concordano sin d’ora che si incontreranno con cadenza trimestrale per la verifica della sperimentazione oggetto del presente Accordo e la valutazione circa eventuali aggiustamenti.
Prima del termine della sperimentazione prevista dal presente Accordo, le Parti si incontreranno per valutarne i risultati e discutere eventuale rinnovo, integrazioni e innovazioni alla regolamentazione. Nella cornice delle finalità previste dalla Legge 81/2017, il confronto in oggetto dovrà tenere in considerazione eventuali novelle normative in materia e possibili azioni di risparmio ed efficienza su processi, lavoro redazionale e organizzazione degli spazi, in correlazione ai paradigmi organizzativi di lavoro agile.
I contenuti degli accordi sottoscritti dal CDR con l’Azienda in data odierna sono sottoposti alla condizione sospensiva rappresentata dalla approvazione da parte dell’assemblea dei redattori della testata.