Accordo sugli inviati
tra azienda e Usigrai

Verbale di accordo
In linea con gli impegni presi con il verbale di incontro del 13 marzo 2018, tenendo conto delle valutazioni maturate fino a giugno 2021 e confermando la necessità di ridefinire i criteri contrattuali che regolano l’incarico di inviato, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo e alla revoca, il giorno 3 maggio 2022 la Rai Radiotelevisione Italiana e l’Usigrai si sono incontrate per aggiornare la disciplina dell’art.7 del vigente accordo integrativo Rai Usigrai riferita al tema dell’inviato, nei termini di seguito indicati, la cui applicazione decorre da gennaio 2023.

Art.7 (inviato) accordo integrativo Rai-Usigrai
Al giornalista incaricato di svolgere servizi come inviato verrà corrisposta una indennità di funzione che assicuri il trattamento economico del caposervizio.
L’incarico di inviato verrà assegnato - nel rispetto dei plafond come definiti di seguito - sulla base delle valutazioni del Direttore di Testata e che ne potrà decidere la revoca entro un termine di sei anni dall’assegnazione del predetto incarico.
In caso si disponga la revoca dell’incarico di inviato, in applicazione a quanto stabilito dal vigente CNLG, il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza. La suddetta revoca potrà essere disposta qualora il giornalista non raggiunga 70 giornate di trasferta per larealizzazione di servizi nell’anno precedente.
Per quanto riguarda le modifiche del relativo trattamento economico, si precisa che:

  • laddove l’incarico si concluda entro tre anni dall’ assegnazione, l’indennità di funzione verrà revocata;
  • laddove l’incarico termini successivamente ai predetti tre anni, l’indennità di funzione verrà revocata e il relativo importo verrà mantenuto sotto forma di “ad personam”, assorbibile da qualsiasi aumento della retribuzione ad eccezione della maturazione degli aumenti periodici di anzianità,

Nel caso in cui il giornalista svolga i compiti di inviato da almeno sei anni consecutivi, tale incarico, in considerazione della specifica esperienza professionale maturata, non sarà più soggetto a revoca, fatta eccezione per il caso di assegnazione di qualifiche/incarichi superiori.
Per quanto riguarda l’indennità di funzione, la stessa verrà mantenuta e assorbita solo in caso di assegnazione di qualifica superiore ovvero di riconoscimento del trattamento economico e normativo superiore.
L’inviato, quando non sia impegnato nei servizi esterni — per la realizzazione dei quali dovrà essere utilizzato prevalentemente — ha l’obbligo di prestare attività in redazione alle dipendenze del caporedattore delegato dal Direttore di Testata in mansioni che richiedano le sue competenze professionali, nei limiti di orario di cui all’art. 7 CNLG ed all’art. 3 dell’accordo integrativo Rai Usigrai e nel rispetto di quanto stabilito in tema di organizzazione del lavoro nello “stralcio verbale della Commissione Paritetica” del 13 marzo 2013.
Decorsi 8 anni di svolgimento consecutivo dell’incarico di inviato, verrà riconosciuto — a partire dal giugno 2023 — il trattamento economico e normativo del vicecapo redattore, assorbendo il precedente trattamento economico. Per i giornalisti assunti a tempo indeterminato successivamente al gennaio 2010 che non fruiscano della “indennità di qualificazione professionale”, il citato riconoscimento avverrà dopo 6 anni.
Tra gli inviati che abbiano maturato almeno dieci anni di svolgimento consecutivo dell’incarico, il Direttore di Testata potrà avanzare proposte per il riconoscimento di un trattamento economico e normativo da Capo Redattore — a partire da settembre 2023 — individuando chi maggiormente si è distinto per le competenze specifiche acquisite e per livello professionale raggiunto.