Mobbing, nuova
condanna Telecom

IL TRIBUNALE di Napoli ha confermato la condanna di Telecom per mobbing nei confronti della dirigente Bianca D’Amato, giornalista professionista responsabile delle pubbliche relazioni per Campania, Puglia e Basilicata. Il 23 aprile è stata depositata l’ordinanza firmata dal collegio della sezione lavoro (Linda D’Ancona, presidente e estensore, e giudici a latere

Gabriella Marchese e Maria Luparelli) con la quale viene rigettato il reclamo presentato da Telecom contro la decisione del giudice Edoardo Cilenti favorevole alla giornalista.
La vicenda giudiziaria scaturisce da un ricorso d’urgenza presentato dalla


Linda D'Ancona e Patrizia Totaro

D’Amato nell’autunno scorso contro il demansionamento professionale e il mobbing messi in atto nei suoi confronti dai dirigenti della sede di Napoli, in particolare dal direttore commerciale per il Sud Roberto Vergari.
Dopo aver esaminato la documentazione e ascoltati quattro testimoni, due per Telecom (Roberto Vergari e Paolo Castiglione) e due per Bianca D’Amato (Pompea Di Giacomo e Aldo Pandolfi), il 24 gennaio il magistrato ha accolto il ricorso della giornalista, che da relation manager dell’area Sud 1, pur avendo svolto “con successo, come ha scritto il giudice Cilenti, un lavoro riconosciuto ad appena sette persone in tutta Italia e quindi in rilevante autonomia organizzativa”, si era ritrovata a “imbustare lettere e comprare i relativi francobolli oppure curare la spedizione di volantini”.
Anche per il reclamo sono scesi in campo staff agguerriti: per la D’Amato gli avvocati Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro; per Telecom addirittura un quintetto all star: tre docenti universitari (Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca e Roberto Romei) e due nomi di spicco dell’avvocatura lavoristica nazionale (Franco Raimondo Boccia e Enzo Morrico).
Nelle nove pagine dell’ordinanza viene sottolineato che “la documentazione copiosa prodotta in giudizio dalla parte reclamata (la D’Amato, ndr) non è


Bianca D'Amato

stata disconosciuta dalla società reclamante (Telecom, ndr)”, la quale “al contrario, non ha prodotto, né nel corso del procedimento ex articolo 700, né nel presente giudizio di reclamo alcun documento da cui si evincessero le attività di elevato contenuto professionale e comunque corrispondenti all’inquadramento posseduto dalla reclamata”. La Telecom “ha eccepito che alla D’Amato non siano state affatto assegnate mansioni dequalificanti, ma non ha comprovato, quantomeno con un principio di prova suscettibile di integrazioni

e approfondimenti nelle successive fase di merito, che alla ricorrente siano state assegnate mansioni corrispondenti alla qualifica di settimo livello come sopra ricordata”. “In particolare, - scrive ancora il giudice D’Ancona - 
si rileva che le funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa: a tale proposito nulla hanno riferito gli informatori escussi (Vergari e Castiglione, ndr), i quali non hanno indicato quale autonomia e discrezionalità di poteri avesse la D’Amato nell’ambito della struttura in cui era inserita, come avesse esercitato detti poteri; né gli informatori hanno indicato quali compiti – nell’ambito di tale autonomia e discrezionalità – abbia svolto la reclamata”. E Castiglione si è limitato “a ricordare l’organizzazione di due soli eventi di inaugurazione a Trani e Molfetta”. Invece “dalla copiosa documentazione"

prodotta dalla giornalista "emerge con chiarezza l’attribuzione alla reclamata di compiti di carattere materiale e di natura meramente esecutiva, che risultano del tutto incongrui rispetto alla attribuzione di una funzione direttiva”.
Il collegio ha quindi rigettato il reclamo, confermato l’ordinanza del giudice Cilenti e ha condannato la Telecom spa al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in 1200 euro.
“Dopo la prima decisione della magistratura, subito notificata, - dichiara a Iustitia l’avvocato Marziale –


Aldo Pandolfi

e l’inerzia dimostrata da Telecom, abbiamo inviato una diffida stragiudiziale alla sede legale della società e ai dirigenti operativi a Napoli Roberto Vergari e Paolo Castiglione perché l’inosservanza dell’ordinanza sull’articolo 700 è un reato previsto dal codice e la responsabilità penale è personale. In risposta Telecom ha disposto il mutamento delle mansioni affidate a Bianca D’Amato, spostandola al settore Qualità, dove è sottoposta a una lavoratrice di grado inferiore, ma soprattutto viene mantenuta inattiva, in sostanziale inadempimento delle decisioni della magistratura”.