VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari, in particolare l' art. 8;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) e il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei (G.U. n. 266 del 12 novembre 2004);
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 - Determinazione delle classi delle lauree universitarie, pubblicato in S.O. n. 170 della G.U. del 19 ottobre 2000 n. 245;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), in particolare l'art. 22, comma 13;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, avente ad oggetto accordi tra amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che la legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista non prevede per l'accesso alla professione un titolo di studio universitario;
CONSIDERATO che l'Ordine Nazionale dei Giornalisti nel quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo, approvato il 17 aprile 2002 e successive modificazioni, considera la laurea triennale come titolo di accesso per frequentare i corsi biennali specialistici in dette strutture;
CONSIDERATO che detto Ordine intende favorire una riqualificazione sul piano universitario dei propri iscritti all'Albo, professionisti e pubblicisti;
CONSIDERATO che le Università in epigrafe, alla luce dell'articolo 5, comma 7, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" hanno avviato già da tempo programmi di riconoscimento dei crediti formativi universitari risultanti da conoscenze e abilità professionali certificate o conseguiti nel corso di altre attività formative di livello postsecondario;
CONSIDERATO che la Commissione Europea promuove il trasferimento di crediti e competenze acquisite nel lavoro e nella formazione superiore;
VALUTATA l'utilità di offrire agli appartenenti all'Ordine dei Giornalisti la possibilità di fruire di adeguate opportunità per il conseguimento di una laurea nell'ambito delle classi dei Corsi di laurea indicati in premessa.
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La presente Convenzione disciplina i seguenti aspetti:
1) Analisi dei fabbisogni formativi per la frequenza dei Corsi di laurea indicati in premessa;
2) Coprogettazione di percorsi formativi rispondenti ai profili, ai bisogni culturali e professionali degli appartenenti all’Ordine dei Giornalisti, che tengano anche conto delle esigenze dei lavoratori studenti;
3) Individuazione dei criteri omogenei tra tutte le Università aderenti alla Convenzione, per la valutazione ed il riconoscimento dei crediti formativi relativi ad abilità e conoscenze maturate durante lo svolgimento dell’attività professionale dagli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, ai fini del conseguimento delle lauree nei Corsi di studio indicati in premessa; |