Sono fatti salvi i percorsi universitari pregressi conseguiti presso le Università indicate in premessa o altre Università, italiane o straniere, che verranno valutati in crediti secondo le disposizioni di legge e riconosciuti in quanto compatibili con i percorsi di studio in oggetto.
Art. 2 - Iscrizione ai Corsi di laurea
Le Università si impegnano a prevedere per gli appartenenti all’Ordine dei Giornalisti che dall’anno accademico 2005/2006 si iscriveranno ai Corsi di laurea indicati in premessa percorsi formativi specifici. I percorsi verranno definiti dagli organi competenti della Facoltà, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato di coordinamento interistituzionale di cui al successivo art. 3; essi terranno conto del riconoscimento dei crediti formativi maturati dai giornalisti nel corso degli studi pregressi, nonché di quelli acquisiti per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. Inoltre, tale percorso avrà cura dei bisogni culturali e professionali dei giornalisti, come delle esigenze dei lavoratori studenti, e potrà prevedere specifiche modalità di frequenza e l’eventuale erogazione di corsi a distanza.
In conformità all’art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270, le Facoltà competenti riconosceranno come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché le conoscenze e le abilità maturate in corsi postsecondari alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso e, comunque, i crediti maturati in studi e percorsi universitari pregressi, a condizione che essi siano debitamente certificati.
L’Ordine Nazionale dei Giornalisti si impegna a rilasciare la documentazione derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale eventualmente organizzati dall’Ordine stesso, ovvero conseguiti nello svolgimento dell’attività professionale o acquisiti per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e a fornire una dettagliata attestazione sullo svolgimento di tutte le eventuali attività formative sviluppate di concerto con le Università aderenti o con altri Atenei ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi.
Art. 3 - Comitato di coordinamento interistituzionale per l'analisi dei percorsi di studio e dei criteri di valutazione dei crediti formativi
Al fine di sviluppare in modo ottimale la formazione degli appartenenti all'Ordine dei Giornalisti nel rispetto delle esigenze dell'Università, è istituito un Comitato di Coordinamento Interistituzionale, composto dai Presidi delle Facoltà interessate, o da un loro delegato, ovvero dai Rettori nel caso di più Facoltà aderenti, o da un loro delegato, dal Presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, o un suo delegato, e da tre membri dell’Ordine nazionale dei giornalisti, designati dall’Ordine stesso.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di:
a) verificare la pianificazione e la concreta attuazione dei percorsi formativi di cui al precedente art. 2 per tutte le sedi aderenti
b) definire una serie di criteri condivisi e omogenei per il riconoscimento in crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali maturate nel corso dello svolgimento delle attività professionali ovvero derivanti da corsi di formazione professionale organizzati dall’Ordine stesso, o acquisiti per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, nonché per la definizione delle equipollenze tra le attività di tipo tecnico-operativo-professionale e quelle universitarie, ferma restando l’autonomia dei singoli Atenei e delle singole strutture didattiche in materia di riconoscimenti dei crediti.
c) monitorare e verificare l’andamento delle procedure di riconoscimento e dei percorsi formativi specifici attivati presso le sedi aderenti. |