Art. 4 - Riconoscimento dei crediti formativi pregressi
Le Università aderenti, secondo le procedure definite dalla legge e dai loro regolamenti interni, procedono -con proprio accertamento - al riconoscimento dei crediti formativi il cui conseguimento sia previamente e debitamente certificato e che siano stati maturati nel corso degli studi pregressi (esami universitari già sostenuti, conoscenza informatiche, conoscenze linguistiche, corsi ed esami sostenuti presso pubbliche amministrazioni e presso corsi di formazione postsecondari, etc), nonché di quelli acquisiti per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e durante lo svolgimento dell’attività professionale e che siano attestati dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
I giornalisti interessati all’iscrizione presso le sedi previste dalla presente convenzione hanno l’onere di presentare tutte le certificazioni necessarie ad attestare il conseguimento dei crediti formativi di cui si richiede il riconoscimento.
Art. 5 -Altre forme di collaborazione
Nel quadro della collaborazione prevista dalla presente Convenzione, le Università aderenti e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti potranno concordare e definire l'organizzazione di corsi di studio, di aggiornamento o specialistici, riconosciuti ai fini dell'acquisizione di crediti formativi universitari nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea specialistica della stessa Università. A tal fine le parti potranno avvalersi delle competenze del Comitato di Coordinamento Interistituzionale.
Tali iniziative potranno prevedere modalità didattiche basate sulla flessibilità dell'erogazione, anche presso strutture edilizie diverse da quelle della Facoltà, nonché la realizzazione di lezioni in video-conferenza e in connessione internet, oppure on line.
L'Ordine Nazionale e le Università aderenti potranno pianificare e concordare interventi di giornalisti ed esperti nel corso dello svolgimento dei corsi universitari su argomenti della comunicazione, del giornalismo e dell'informazione.
Le Università si dichiarano disponibili a fornire agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, attraverso strumenti da definire, corsi e master organizzati dalla stessa Università su tematiche di carattere sociologico, giuridico, economico e della comunicazione.
Le Università potranno, inoltre, svolgere studi e ricerche su specifica committenza dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Le attività di cui al presente articolo saranno disciplinate con apposite convenzioni.
art. 6 – Protocollo attuativo
Le parti si impegnano a stilare entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione un Protocollo attuativo, nel quale verranno definite le modalità di riconoscimento dei crediti pregressi e le modalità di funzionamento del Comitato di cui all’art. 3. I primi sei mesi rappresentano una fase di sperimentazione durante la quale il Comitato avrà cura di monitorare l’esperienza e di studiare le tipologie di iscritti in modo da meglio individuare le diverse tipologie ed esigenze formative.
Il Protocollo attuativo verrà sottoscritto dal Presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti e dai Presidi delle Facoltà interessate, sentite le strutture didattiche competenti.
art. 7 – Durata, rinnovo ed estensione
La presente convenzione entra in vigore al momento della firma ed ha durata annuale per un |