3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità.
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l’emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all’Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L’Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall’interessato ai sensi del comma 2. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all’emissione della pronuncia.»
Rispetto al precedente testo del decreto 208/2021 che parlava genericamente di “trasmissioni”, il nuovo testo, che rafforza i motivi della rettifica di una notizia data per radio o in tv, presenta, però, di per sé molte criticità poiché queste modifiche appaiono solo parziali e non esaustive di una materia particolarmente delicata e complessa.
Insomma, l'art. 1, comma 23, che disciplina la rettifica di una notizia data per radio o tv, finisce comunque di fatto per intersecarsi e sovrapporsi alle proposte di rettifica tuttora all'esame della Commissione Giustizia del Senato (disegno di legge base del senatore Alberto Balboni n. 466 e relativi numerosi emendamenti presentati da senatori di tutti i partiti), riguardanti in particolare la diffamazione per un articolo pubblicato sulla stampa e ritenuto denigratorio dell’onore e/o della reputazione. Ad esempio, dovrebbe essere introdotto un meccanismo in base al quale l'avvenuta pubblicazione, effettuata nei termini di legge, costituisca un'esimente per il giornalista autore dell'articolo o servizio ritenuto diffamatorio e il direttore, rendendo non più punibile il reato.
Inoltre, l'avvenuta rettifica dovrebbe avere effetti anche ai fini di una riduzione dell'eventuale risarcimento del danno reclamato dal querelante. Ed ancora: prima di presentare querela per diffamazione o iniziare una causa di diffamazione dovrebbe essere obbligatoria - prima ancora dell'udienza in mediazione - una richiesta di rettifica da esercitare entro tempi brevi rispetto all'articolo ritenuto diffamatorio con possibilità di replica e di controreplica.
Un’ulteriore problematica che si evidenzia, è quella relativa alla rettifica che, se fosse risolutiva in caso di fatti falsi, non sarebbe comunque applicabile alla diffamazione che riguardi opinioni critiche per eventuale incontinenza verbale, che non può essere rettificata. Dunque, si creerebbe una disparità di trattamento fra chi ha mal esercitato il diritto di cronaca e chi ha mosso una critica, ma con un linguaggio illegittimo, che non potrebbe beneficiare della causa di non punibilità derivante dalla pubblicazione della rettifica.
Peraltro, la rimozione degli errori commessi dovrebbe comportare un coinvolgimento diretto della parte che si ritiene danneggiata. A sua volta il danneggiato, come condizione di procedibilità, sia civile sia penale, dovrebbe sempre richiedere la correzione/rettifica della notizia incompleta/sbagliata, indicando fatti e circostanze controversi, e non, invece, apodittici e generici contrattacchi o contumelie di ritorno. La rettifica, così circostanziata, dovrebbe essere quindi pubblicata tempestivamente in forme equipollenti. Cordialmente

Pierluigi Roesler Franz