Giraudo, in 161 pagine
la condanna a tre anni

Iustitia pubblica integralmente la sentenza firmata dal gup del tribunale di Napoli Eduardo De Gregorio sugli imputati di Calciopoli che hanno chiesto il rito abbreviato. Per rendere più agevole la lettura e la consultazione le 161 pagine depositate il 26 aprile 2009 sono state divise in dieci blocchi rispettando la ripartizione operata dal giudice: Gli imputati (da pagina 1 a 11); “Svolgimento processo” (da 12 a 20); “I mezzi di prova”(da 21 a 54); “La cogestione del campionato. Si salvi la Fiorentina” (da 55 a 70); “La cogestione del campionato. Il ruolo del presidente dell’Aia” (da 71 a 82); “Le frodi sportive” (da 83 a 99); “I  singoli capi d’imputazione / loro inquadramento” (da 100 a 129); “Valutazioni conclusive sul delitto di associazione per delinquere”(da 130 a 138); “Valutazioni conclusive sul delitto di associazione per delinquere / Le posizioni dei singoli imputati (da 139 a 155); “Il trattamento sanzionatorio” (da 156 a 161)


N 27685/06 R.G.N.R.
N 40777/08  R.G.G.I.P.

TRIBUNALE  DI  NAPOLI

SEZIONE DEL G.U.P. – UFFICIO 3

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U.P. dr.E. de Gregorio,ha pronunziato all’udienza del 14.12.2009 la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

  1. Baglioni Duccio, nato a Firenze il 22.12.1961
  2. Cassarà Stefano, nato a Palermo il 12.5.1966
  3. Dondarini Paolo nato a Bologna 1.10.1968
  4. Foschetti Giuseppe nato a Roma il 15.2.1965
  5. Gabriele Marco, nato a Sora ( Frosinone) 27.5.1964
  6. Giraudo Antonio, nato a Torino 2.9.1946
  7. Griselli Alessandro, nato a Livorno 31.5.1964
  8. Lanese Tullio, Nato a Messina 10.1. 1947
  9. Messina Domenico, nato a Cava de’ Tirreni ( SA) il  12.8.1962
  10. Pieri Tiziano nato a Genova il 16.11.1971
  11. Rocchi Gianluca, nato a Firenze il 25.8.1973

IMPUTATI

Luciano MOGGI - Antonio GIRAUDO - Innocenzo MAZZINI - Paolo BERGAMO - Pier Luigi PAIRETTO - Tullio LANESE  - Massimo DE SANTIS - Maria Grazia FAZI – Gennaro MAZZEI (omissis)- Francesco GHIRELLI - Duccio BAGLIONI – SCARDINA Ignazio – FABIANI Mariano – RACALBUTO Salvatore – CASSARA’ Stefano – DATTILO Antonio – BERTINI Paolo – GABRIELE Marco – PIERI Tiziano  – AMBROSINO Marcello
a) del reato p. e p. dall’art. 416 co. I, II, III e V cod. pen. perché, rivestendo ciascuno – all’epoca dei fatti - le seguenti cariche: 1) Luciano MOGGI, direttore generale della F.C. Juventus s.p.a.; 2) Antonio GIRAUDO, amministratore delegato della F.C. Juventus s.p.a.; 3) Innocenzo MAZZINI, vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 4) Paolo BERGAMO e 5) Pier Luigi PAIRETTO, entrambi designatori arbitrali nella stagione 2004/05, in quanto commissari della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B; 6) Tullio LANESE, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri; 7) Massimo DE SANTIS, RACALBUTO Salvatore, CASSARA’ Stefano, DATTILO Antonio, BERTINI Paolo, GABRIELE Marco, PIERI Tiziano, arbitri a disposizione della C.A.N.; 8) AMBROSINO Marcello e Duccio BAGLIONI, assistenti di gara a disposizione della C.A.N.; 9) Maria Grazia FAZI, impiegata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio; 10) Gennaro MAZZEI, vice-commissario della C.A.N. di serie A e B; 11) Francesco GHIRELLI, segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 12) FABIANI Mariano, direttore sportivo del F.C. Messina Peloro; 13) Ignazio SCARDINA, giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo;
si associavano tra loro e con altre persone in corso di identificazione, avendo già nel passato condizionato l’esito di campionati di calcio di Serie A, con particolare riguardo a quello del 1999/2000, che fu sostanzialmente condizionato sino alla penultima giornata (quando si giocò Juventus-Parma, diretto da Massimo DE SANTIS e terminato con il risultato di 1-0, e non riuscendo nell’intento di garantire alla Juventus la vittoria finale, in quanto gli accordi illeciti già stabiliti vennero compromessi dal clamore suscitato provocato dall’arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di DE SANTIS attraverso uno stabile vincolo associativo, realizzato e costantemente alimentato da molteplici contatti telefonici rilevati su numerose utenze, alcune riservatissime ( in particolare su utenze mobili di gestori svizzeri, sloveni e del Lichtestein ) fornite dallo stesso MOGGI e da Fabiani (che acquistavano o reperivano abitualmente - per se, per gli altri membri della organizzazione o per persone che comunque con la stessa entravano in rapporti - schede telefoniche rigorosamente anonime) ai designatori arbitrali BERGAMO e PAIRETTO, agli arbitri RACALBUTO, CASSARA', DATTILO, BERTINI, GABRIELE, DE SANTIS, PIERI, all'assistente di gara AMBROSINO nonché a Romeo PAPARESTA, padre dell'arbitro CAN A/B Gianluca PAPARESTA, e reiterati contatti personali avvenuti tra i componenti del sodalizio ovvero tra costoro e soggetti estranei all'organizzazione, finalizzati al conseguimento di una consolidata egemonia sia all'interno del settore arbitrale, sia - più in generale - in seno alla F.I.G.C. e, comunque, al condizionamento del campionato di calcio di Serie A e, almeno parzialmente, di quello di serie B;
allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive, ponendo in essere altresì strumentali condotte delittuose finalizzate al procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti l’esistenza di indagini giudiziarie o condotte da organi della FIGC e comunque –attraverso la sistematica e reiterata realizzazione di condotte illecite- allo scopo di predeterminare i risultati delle partite di calcio del Campionato di Serie A per la stagione 2004/2005, non solo quindi operando sul piano sportivo, ma determinando anche l’alterazione degli equilibri di natura economico-finanziaria relativi a talune società calcistiche ed operando, in definitiva, a vantaggio di soggetti (dirigenti di società di calcio, dirigenti della FIGC, dirigenti e componenti dell’AIA., ma anche di giornalisti e di collaboratori di trasmissioni televisive) funzionali al predetto progetto criminale e penalizzando, viceversa, coloro che ad esso sono estranei;
in particolare, realizzavano il programma criminale sia attraverso la consumazione di delitti di frode in competizioni sportive di cui ai capi che seguono, mediante sistematici interventi che si proponevano e realizzavano la predeterminazione della quaterna arbitrale, addirittura direttamente intervenendo nella predisposizione delle cd. “griglie” propedeutiche al sorteggio degli arbitri e la realizzazione di taluni delitti ad essi strumentali, sia, anche abusando o comunque avvantaggiandosi dei ruoli rispettivamente ricoperti ed al fine di rafforzare le condizioni necessarie per il perseguimento di tale programma, adoperandosi:
perché venissero utilizzate metodologie intimidatorie nei confronti di persone individuate quali antagoniste del sodalizio
in particolare: –immediatamente dopo essersi adoperati al fine di garantire l’elezione di Franco CARRARO quale presidente della FIGC- al fine di favorire Adriano GALLIANI  nell’elezione alla presidenza della Lega Nazionale Professionisti- raccogliendo informazioni (veri e propri dossier) per screditare Diego DELLA VALLE, che si opponeva all’elezione di GALLIANI ed ancora, in relazione all’allenatore Zdenek ZEMAN, che aveva reiteratamente denunciato le responsabilità della società juventina in ordine all’uso di sostanze dopanti, raccogliendo dossier per screditarne la reputazione ed ostacolarne la carriera di allenatore:
perché fossero costantemente pianificate strategie comportamentali di ampio respiro, volte a conseguire indebiti vantaggi (in termini di risultati sportivi);
perché non venissero segnalate plateali violazioni delle norme federali da parte di MOGGI  e di GIRAUDO, ad esempio dopo la conclusione dell’incontro di calcio Reggina – Juventus del 6.11.2004, terminato 2-1
perché venissero sempre tutelati gli arbitri che avevano favorito la Juventus o che comunque erano vicini alla società
perchè, invece, venissero arbitrariamente penalizzati gli arbitri che non avevano favorito la Juventus
perché venisse tutelato il gruppo da eventuali defezioni, che ne avrebbero potuto minare la compattezza, rafforzando il legame fondato sull’omertà
perché, attraverso il condizionamento di talune trasmissioni televisive (ad esempio, “Il Processo di Biscardi”, che andava in onda sull’emittente “La 7”) o di singoli giornalisti o commentatori del servizio pubblico radiotelevisivo o di altre emittenti private (Ignazio Scardina, Giorgio Tosatti, Ciro Venerato, Franco Melli, Lamberto Sposini, Gianni Di Marzio, Tony Dasmascelli, Mauro Sandreani ecc), venissero favoriti gli interessi del sodalizio o comunque di coloro che operano per esso, danneggiando chi invece ne ostacola la realizzazione
perché, in particolare, attraverso il giornalista Ignazio SCARDINA, venissero conseguite finalità di tutela del gruppo, sia mediante la predisposizione di compiacenti servizi giornalistici, sia rispetto al pericolo rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie che avrebbe potuto fornire all’Autorità Giudiziaria l’ex presidente dell’Ancona Ermanno Pieroni, che veniva indotto a non assumere tale atteggiamento in cambio di vantaggi economici e dell’incarico di direttore sportivo dell’Arezzo Calcio
perché, anche attraverso l’opera di Franco CARRARO e Francesco GHIRELLI, venissero realizzate finalità di condizionamento delle attività dell’Ufficio Indagini della FIGC, ovvero finalità di condizionamento degli organi della giustizia sportiva, con particolare riguardo alla Corte di Appello Federale ( in particolare in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione tesseramenti in relazione al tesseramento dei due calciatori di nazionalità extracomunitaria Zeytulaev e Boudianski e in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare di sospensione cautelare per positività doping del calciatore Mozart  ) e alla Commissione degli agenti dei calciatori in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’ agente Alessandro Moggi 
perché, attraverso l’opera di Innocenzo MAZZINI, venissero realizzate finalità di asservimento o di condizionamento dei vertici della FIGC (Franco CARRARO, Gabriele GRAVINA, membro del consiglio federale e Carlo TAVECCHIO, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti)
perché venissero favoriti gli interessi (sportivi e quindi economici) di altre società calcistiche alleate al sodalizio (particolarmente, MESSINA, REGGINA e SASSARI TORRES), ed in particolare per garantire la iscrizione al campionato di Serie A 2005/06 del Messina e della Reggina, nonostante la assenza dei presupposti di carattere finanziario, e, comunque, per tutelare gli interessi economici propri della famiglia FRANZA, proprietaria del Messina Calcio
perché venissero fornite specifiche indicazioni sulla composizione della formazione della Nazionale Italiana di Calcio, anche in relazione ai contingenti interessi della Juventus
perché venissero raccolte notizie riservate relative a procedimenti penali in corso;
avvalendosi dei servigi ovvero comunque stabilendo compiacenti relazioni con esponenti anche di vertice delle forze dell’ordine appartenenti alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato;
instaurando e coltivando, altresì, stabili rapporti con appartenenti alla magistratura ordinaria (alcuni dei quali anche con incarichi in ambito federale), allo scopo di conseguire indebiti vantaggi per il sodalizio
In tal modo predeterminando gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 (scudetto, piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni) e, più in generale, controllando e condizionando l’intero sistema del calcio professionistico italiano nell’interesse della Juventus e delle altre società, stabilmente o occasionalmente, legate all’associazione (MESSINA, REGGINA, LAZIO, FIORENTINA, AREZZO, SASSARI TORRES ecc.), realizzando in definitiva illeciti ed ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all’organizzazione ed ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento.
Con l’aggravante, per Luciano MOGGI, Antonio GIRAUDO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO, Pier Luigi PAIRETTO, Massimo DE SANTIS,e Mariano Fabiani di aver promosso, costituito ed organizzato l’associazione.
Associazione costituitasi in epoca e luogo imprecisati ed operante in tutto il territorio nazionale, con condotte delittuose manifestatasi, nella loro concreta operatività, fra l’altro, anche nel Settembre 2004 in Napoli ad opera degli organizzatori Luciano Moggi e Mariano Fabiani e protrattesi ininterrottamente almeno sino al Giugno 2005.

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO Antonio DATTILO
b) del delitto p. e p. dall’art. 110 c.p. e dall’art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Giraudo in qualità di istigatori, Dattilo quale direttore di Gara ( con gli assistenti Camerota e Alessandroni e Castellani quarto ufficiale di gara ) dell’incontro di calcio Udinese – Brescia ( 1 – 2 ), 4° giornata di andata del campionato di calcio di serie A 2004-2005, compivano atti fraudolenti consistiti, ad opera del Dattilo, nella dolosa ammonizione dei calciatori Pinzi, Muntari e Di Michele e nella dolosa espulsione del calciatore Jankulovski, tutti in forza alla squadra dell’ Udinese - successivo avversario della Juventus nella 5° giornata del campionato di calcio 2004/05 - così che il calciatore Jankulovski veniva, conseguentemente, squalificato dal giudice sportivo per l’incontro dell’ Udinese con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati ad influire sull’andamento della partita successiva, comunque alteravano l’andamento e la regolarità dell’incontro tra la squadra friulana e quella lombarda, in quanto la gara dell’ Udinese risultava condizionata dalle tre ammonizioni e dalla espulsione inflitte dal direttore di gara. 
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Udinese - Brescia 1 – 2 disputatosi a Udine il 26 Settembre 2004 in relazione all’ incontro di calcio Udinese – Juventus 0 – 1 disputatosi ad Udine il 3 Ottobre 2004.

Luciano MOGGI – Mariano FABIANI – Tiziano PIERI
d) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), Moggi e Fabiani quali istigatori, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell’incontro di calcio Juventus – Chievo 3- 0 - 9° giornata di andata del campionato di serie A 2004/2005 - risultato perseguito dal Pieri ( arbitro dell’incontro con gli assistenti Ayroldi e Foschetti e Bergonzi quarto ufficiale di gara ) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all’incontro di calcio Juventus – Chievo disputatosi a Torino il 31 Ottobre 2004  

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO – Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO - Massimo DE SANTIS  - Enrico CENICCOLA
e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara e quella per la designazione degli assistenti del direttore di gara, predeterminavano l’andamento e il risultato dell’incontro di calcio Lecce – Juventus 0-1, risultato perseguito mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale ( direttore di gara Massimo De Santis, assistenti Griselli e Ceniccola ), adoperandosi De Santis e Ceniccola per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra juventina, di cui MOGGI e GIRAUDO erano i massimi dirigenti;
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all’incontro di calcio Lecce - Juventus disputatosi a Lecce il 14 novembre 2004.

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO  Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO – Paolo DONDARINI – Duccio BAGLIONI 
f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara valida per il campionato di calcio di serie A 2004/05 e quella per la designazione degli assistenti del direttore di gara erano finalizzati a predeterminare il risultato dell’incontro di calcio Juventus – Lazio 2- 1-, risultato perseguito anche mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale ( Dondarini direttore di gara, Baglioni e Alvino assistenti ) adoperandosi Dondarini e Baglioni per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui MOGGI e GIRAUDO erano i massimi dirigenti;
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all’ incontro di calcio Juventus – Lazio disputatosi a Torino il 5 dicembre 2004.  

Luciano MOGGI – Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO - Massimo  DE SANTIS – Tiziano PIERI
i) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 co. 1° n. 1 c.p. e dall’art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi in qualità di istigatore ed organizzatore, Bergamo e Pairetto mediante la condotta delittuosa descritta sub i), prima attraverso l’arbitro Massimo De Santis quale Direttore di Gara dell’incontro di calcio Fiorentina – Bologna ( 1 – 0 ), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione da parte del De Santis dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C. - successivo avversario della Juventus nella 15° giornata di andata - giocatori, cioè Petruzzi e Nastase, già diffidati e, conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l’incontro del Bologna con la Juventus ( 0 – 1), poi, in particolare, attraverso l’opera prestata dall’arbitro Tiziano Pieri, alteravano la regolarità e l’andamento dell’incontro tra la squadra felsinea e quella juventina, in quanto la gara del Bologna, anzitutto, risultava condizionata dalle squalifiche inflitte a due difensori titolari della formazione ed in secondo luogo l’ arbitro Pieri si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi era dirigente. 
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Bologna – Juventus disputatosi a Bologna il 12 dicembre 2004.

Luciano MOGGI – Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO - Antonio GIRAUDO  – Pasquale RODOMONTI - Silvio GEMIGNANI - Giuseppe FOSCHETTI
q) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall’art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell’alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. “griglie arbitrali” ed il successivo sorteggio del direttore di gara, nonchè la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all’incontro Juventus - Udinese, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Juventus- Udinese 2-1, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui MOGGI e GIRAUDO erano i massimi dirigenti.
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Juventus - Udinese disputatosi a Torino il 13 febbraio 2005.

Franco CARRARO   - Paolo BERGAMO - Pier Luigi PAIRETTO - Innocenzo MAZZINI - Claudio LOTITO - Gianluca ROCCHI
u) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall’art. 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perché in concorso tra di loro e con altre persone da identificare ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell’alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. “griglie arbitrali” ed il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all’incontro Chievo-Lazio, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Chievo- Lazio 0-1, esito perseguito mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.
In particolare, il Presidente della FIGC, Franco CARRARO, rappresentava la necessità a BERGAMO di “dare una mano” alla LAZIO, circostanza comunicata da BERGAMO a PAIRETTO e, ancora, da MAZZINI a PAIRETTO ed allo stesso LOTITO; si perfezionava, dunque, un accordo per favorire la LAZIO, concretizzatosi con un sorteggio evidentemente fraudolentemente alterato, volto a designare l’arbitro ROCCHI al fine di garantire il risultato favorevole alla Lazio.
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Chievo-Lazio disputatosi a Verona il 20 Febbraio 2005

Franco CARRARO  - Paolo BERGAMO - Pier Luigi PAIRETTO - Innocenzo MAZZINI - Claudio LOTITO - Domenico MESSINA  
v) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall’art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), compivano atti fraudolenti consistiti nell’alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. “griglie arbitrali” ed il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all’incontro Lazio-Parma 2-0, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lazio-Parma, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Lazio- Parma disputatosi a Roma il 27 febbraio 2005

Luciano MOGGI – Antonio GIRAUDO - Salvatore RACALBUTO
z) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Moggi e Giraudo quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell’incontro di calcio Roma - Juventus 1 - 2, risultato perseguito dal Racalbuto ( direttore di gara con gli assistenti Pisacreta ed Ivaldi e Gabriele quarto ufficiale di gara ) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi e del Giraudo.
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all’incontro di calcio Roma - Juventus disputatosi a Roma il 5 marzo 2005.

Paolo BERGAMO – Pier Luigi PAIRETTO – Gennaro MAZZEI  - Innocenzo MAZZINI - Antonio GIRAUDO – Duccio BAGLIONI
A3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall’art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell’alterare la corretta e genuina procedura di designazione dell’assistente di gara in relazione all’incontro Siena - Milan, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005 - 12° giornata di ritorno - atti finalizzati a predeterminare il risultato di Siena - Milan 2-1, esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta dell’assistente Baglioni che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra senese (in particolare segnalazione di fuorigioco del giocatore milanista Schevchenko il cui goal veniva annullato al 10° p.t.) in quanto la sconfitta del Milan avrebbe agevolato la Juventus, diretta competitrice per lo scudetto;
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Siena - Milan disputatosi a Siena il 17 aprile 2005.

Diego DELLA VALLE – Andrea DELLA VALLE - Sandro MENCUCCI - Paolo BERGAMO - Innocenzo MAZZINI – Luciano MOGGI - Paolo DONDARINI
A5) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall’art 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell’alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. “griglie arbitrali” ed il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all’incontro Chievo-Fiorentina, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, XVI giornata di ritorno, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Chievo-Fiorentina 1-2, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra dei Della Valle.
In particolare, Diego ed Andrea DELLA VALLE (rispettivamente presidente onorario e presidente del C.di A. della AC Fiorentina s.p.a.) e Sandro MENCUCCI, amministratore esecutivo della società,  si accordavano con MAZZINI (con l’assenso di MOGGI) perché i designatori arbitrali BERGAMO e PAIRETTO fossero sensibilizzati in relazione alle designazioni perché fosse garantito alla Fiorentina un percorso finale di campionato che ne assicurasse la salvezza in serie A
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Chievo-Fiorentina disputatosi a Verona l’8 maggio 2005

Paolo BERGAMO – Pasquale FOTI – Tiziano PIERI
A8) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e art. 1 co. 1° e 3° legge 13-12-1989 n. 401, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell’incontro di calcio Palermo - Reggina 1 - 1, risultato perseguito dal Bergamo e dal Pieri ( arbitro dell’incontro unitamente agli assistenti Rossomando e Angrisani ) che si adoperavano per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all’incontro di calcio Palermo - Reggina disputatosi a Palermo il 15 Maggio 2005.  

Diego DELLA VALLE – Andrea DELLA VALLE – Sandro MENCUCCI - Paolo BERGAMO - Innocenzo MAZZINI – Luciano MOGGI - Massimo DE SANTIS – Alessandro GRISELLI :
A10) del delitto p. e .p. dagli artt. 110, 112 c.p. e dall’art. 1 co. 1° e 3° legge 401/89 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell’alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. “griglie arbitrali” ed il successivo sorteggio del direttore di gara nonchè la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all’incontro Lecce-Parma, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, XIX giornata di ritorno, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lecce - Parma 3-3, esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale che si adoperava per il raggiungimento del risultato di parità, favorevole alla squadra dei Della Valle che con esso, in virtù del meccanismo della classifica avulsa, conseguiva la permanenza in serie A, a scapito del Bologna e del Parma, squadre costrette a disputare lo spareggio per la permanenza in serie A
Con l’aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all’incontro di calcio Lecce-Parma disputatosi a Lecce il 29 maggio 2005.


1-2 (imputazione modificata all’udienza preliminare del 8.2.08)