IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Prima di affrontare il merito dell’entità delle pene da irrogare è necessario operare alcune semplici puntualizzazioni sui reati per i quali gli imputati Dondarini, Giraudo, Lanese e Pieri sono stati condannati.
Il delitto di cui all’art 416 cp è aggravato dal numero delle persone associate, superiore a dieci, e quello di frode sportiva dal fatto che sicuramente i risultati delle partite di calcio alterati erano influenti ai fini dello svolgimento di concorso pronostici regolarmente esercitati, nel caso di specie perlomeno il Totocalcio.
A tale ultimo proposito per completezza di motivazione va osservato che secondo la relazione illustrativa della legge 401/89 – anzi dell’originario ddl – la fattispecie di cui al comma terzo è un’autonoma fattispecie criminosa, la cui specialità rispetto a quelle previste nei commi precedenti è data proprio da detta influenza ed è sanzionata più gravemente, poiché presenta una più diretta potenzialità lesiva di interessi di natura pubblicistica e segnatamente degli interessi finanziari dello Stato, gestore di questi concorsi, essendo, pertanto,maggiore il disvalore sociale della condotta così aggravata.
Fatte queste premesse va dato conto dei criteri adottati da questo Giudice nella determinazione delle pene, precisando che nessuno dei difensori ha avanzato richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ai sensi dell’art 133 cp deve osservarsi che i reati per i quali gli imputati sono stati condannati risultano gravi poiché, come emerge con chiarezza da tutto quanto finora scritto, le condotte furono molto ben organizzate, coinvolgendo un numero sicuramente notevole di persone, operanti in più ambiti afferenti al mondo del calcio ; esse furono reiterate per lungo tempo con mezzi efficaci,tra cui le riunioni ideative ed organizzative dei piani criminosi ed anche con l’uso di strumenti quali le schede riservate, idonei ad eludere i controlli da parte dell’AG e, talvolta, come si è accennato, anche con l’adozione di metodi – come il cambio di utenze per il medesimo soggetto –  tristemente mutuati da ambienti criminali “classici”; il danno cagionato alle persone offese sia società concorrenti, sia enti di appartenenza degli imputati, fu notevolissimo sia riguardo al profilo patrimoniale per le prime, sia con riguardo alla lesione dell’immagine per la Figc, se solo si considera l’enorme popolarità del gioco del calcio nel nostro Paese e gli scopi di detto Ente cui si è fatto cenno in premessa; l’intensità del dolo che sostenne tali complessi comportamenti criminosi, per conseguenza, fu notevolissima.
Per completare il giudizio sulla gravità dei reati e l’intensità del dolo vale la pena ricordare che gli imputati si mossero non tanto allo scopo, pur molto deprecabile in sè, di ottenere risultati positivi sul piano sportivo anche a costo dell’illecito ma, a dispetto delle regole degli ordinamenti interni e di quello statuale-penale, nell’ambito della dimensione affaristico-patrimoniale cui si è fatto breve riferimento, soprattutto allo scopo di  conseguire notevoli vantaggi sotto questo profilo.
In questo quadro specialmente grave è la posizione di coloro cui era affidata una funzione di garanzia specifica della correttezza dello svolgimento delle gare sportive e generica nel settore, vale a dire gli arbitri ed il loro esponente di vertice.
 Tali valutazioni giustificano un trattamento sanzionatorio più severo, commisurato per gli arbitri nel massimo della pena edittale prevista dalla legge per il delitto di frode sportiva.
Va, altresì, osservato che il vincolo della continuazione tra i reati ed in particolare tra il delitto associativo ed i reati fine, in astratto ben configurabile secondo il consolidato insegnamento della SC, si desume nelle fattispecie in esame dagli accertati elementi già indicati, dai quali si ricava che i reati fine rientravano ab initio nella programmazione criminosa dell’associazione, e dal contesto unitario in cui si realizzarono tutti i delitti.
Tanto premesso appare equo condannare gli imputati alle pene per ciascuno di seguito indicate .
Per Dondarini Paolo, pena base per il più grave delitto di cui al capo F) anni due di reclusione ed euro 25mila di multa, aumentata ai sensi dell’art 81 cpv cp per il delitto di cui al capo A5) di anni uno ed euro cinquemila di multa, così determinandosi la pena in anni tre di reclusione ed euro 30mila di multa. La pena è ridotta per il rito scelto a quella di anni due di reclusione ed euro 20mila di multa.
Per Giraudo Antonio, ribadita l’esclusione dell’aggravante di cui all’art 416 cp co 1 e 3, pena base per il più grave delitto di cui al capo A) anni uno mesi dieci di reclusione, aumentata in ragione dell’aggravante del numero delle persone ad anni due di reclusione,  ed  aumentata ancora,ai sensi dell’art 81 cpv cp per ciascuno dei delitti fine di mesi dieci, così commisurandosi la pena in : anni due e mesi dieci per l’aumento per il delitto di cui al capo B), in anni tre e mesi otto per l’aumento per il delitto di cui al capo F), in anni quattro e mesi sei  per l’aumento per il delitto di cui al capo Q). La pena è ridotta per il rito scelto a quella di anni tre di reclusione.
Per Lanese Tullio, responsabile del delitto di cui al capo A), in ragione della gravità della violazione dei doveri che inerivano al suo incarico di presidente AIA, di cui si è gia scritto nella parte motiva dedicata alla sua posizione, va stabilita la pena di anni due e mesi dieci di reclusione, aumentata per l’aggravante del numero delle persone ad anni tre di reclusione. La pena è ridotta per il rito scelto a quella di anni due di reclusione.
Per Pieri Tiziano, deve ritenersi in concreto più grave il delitto di frode sportiva, per i motivi di cui sopra attinenti alla sua qualifica di arbitro e per il ruolo svolto in ambito associativo, importante ma limitato ad un ruolo esecutivo;in particolare violazione più grave è quella di cui al capo I) e per questa va condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 25mila di multa, aumentata ai sensi dell’art 81 cpv cp per il delitto di cui al capo D), di anni uno di reclusione ed euro cinquemila di multa, così determinandosi la pena in anni tre di reclusione ed euro 30mila di multa e per quello di cui al capo A) di mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa e così complessivamente alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 33mila di multa . La pena è ridotta per il rito scelto a quella di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 22mila di multa.
Gli imputati devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Agli imputati Dondarini Paolo e Lanese Tullio, consentendolo i limiti di pena irrogata e potendo pronosticarsi che essi, finora incensurati, sappiano astenersi dal commettere ulteriori delitti va disposta la sospensione condizionale della pena detentiva.
Agli imputati condannati per il delitto di frode sportiva vanno applicate, ex art 5 legge 401/89 co 1 e 2, le pene accessorie del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate, nonché quella dell’interdizione dagli uffici direttivi delle società di calcio; dette sanzioni sono disposte, ai sensi del co 3 della medesima norma, per la durata di tre anni. 

Decisione sulle domande di risarcimento.
Le parti civili costituite hanno avanzato domanda di risarcimento del danno, che deve essere accolta nei limiti propri della pronunzia in sede penale, per la quale è sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio, per quanto finora scritto, che i fatti ritenuti provati provocarono conseguenze negative per le parti civili, sia con riguardo alle società di calcio concorrenti al medesimo campionato, il cui intero andamento fu stravolto, conseguendone piazzamenti peggiori in classifica, sia per la Figc riguardo alla lesione dell’immagine, se solo si considera l’enorme popolarità del gioco del calcio nel nostro Paese e gli scopi di detto Ente, indicati in premessa.
Pertanto gli imputati Dondarini, Giraudo, Lanese, Pieri vanno, altresì, condannati, su domanda delle costituite parti civili, al risarcimento dei danni ad esse cagionato, secondo quanto precisato nelle rispettive istanze, con pronunzia ex art 539 cpp in quanto le prove acquisite non consentono la liquidazione per l’intero ed a tal uopo le parti vanno rimesse davanti al giudice civile.
L’accoglimento della domanda di risarcimento comporta, in virtù del principio della soccombenza, l’ulteriore condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. Va,peraltro, osservato che quelle richieste nelle note depositate dai difensori non possono essere integralmente accolte, poiché pur dando atto del loro apprezzabile e costante impegno professionale, si ritiene equo liquidarle secondo i valori medi delle tariffe vigenti e, pertanto, in euro cinquemila per ciascuna parte civile, ivi comprese le spese generali, iva e cpa, come per legge
Quanto alle richieste di provvisionale formulate ai sensi dell’art.539 co 2° cpp, il giudicante si attiene al principio della SC secondo il quale:”In tema di provvisionale non è necessaria, ai fini della liquidazione, la prova dell’ammontare del danno stesso,ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all’ammontare della somma liquidata.” (Cass Sez 5 sent. 12634 del 29.3.2001 – ud.13.12.2000.), osservando che le richieste di provvisionale delle parti civili devono essere rigettate, essendo rimasto del tutto indeterminato, proprio per la complessità della vicenda di cui al processo e per l’ampiezza degli interessi in gioco, l’ammontare del danno da esse subito.
La richiesta di risarcimento del danno proposta dalla Salernitana calcio deve essere respinta, poichè detta società non frequentava il campionato di calcio di serie A, di cui il processo in rito abbreviato si è occupato ed ovviamente anche l’imputazione di cui al capo A7), in cui la società campana è coinvolta, è estranea  a questa decisione.
PQM
Letti gli artt 442, 533,535 cpp dichiara Dondarini Paolo  responsabile dei delitti  ascrittigli ai capi F) ed A5); Giraudo Antonio responsabile dei delitti  ascrittigli ai capi A),esclusa l’aggravante di aver promosso o costituito o organizzato l’associazione, B),F),Q); Lanese Tullio responsabile del delitto ascrittogli al capo A); Pieri Tiziano responsabile dei delitti ascrittigli ai capi A), D), I);    
 e unificati i reati ascritti  a Dondarini Paolo sotto la violazione più grave di cui al capo F) , con la diminuente del rito,  lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 20 mila di multa;
unificati i reati ascritti  a Giraudo Antonio  sotto la violazione più grave di cui al capo A) , con la diminuente del rito, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione;
unificati i reati ascritti  a Pieri Tiziano sotto la violazione più grave di cui al capo I) , con la diminuente del rito,  lo condanna alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 22mila di multa;
condanna Lanese Tullio, con la diminuente del rito, alla pena di anni due di reclusione.
Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art 163 cp dispone la sospensione condizionale della pena detentiva nei confronti di Dondarini Paolo e di Lanese Tullio.
Letti gli artt 538 e ss cpp condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danno da liquidarsi in separata sede,  rigetta le richieste di provvisionale.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Salernitana Calcio.
Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, che liquida in complessivi euro cinquemila per ciascuna, di cui euro duemilacinquecento per onorari.
Letto l’art 5 legge 401/89 dispone il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate e l’interdizione dagli uffici direttivi di società sportive a carico di Dondarini, Giraudo e Pieri per la durata di anni tre.
Letto l’art 530 cpv cpp assolve Baglioni Duccio dal delitto di cui al capo F) e Rocchi Gianluca da quello di cui al capo U) per non aver commesso il fatto.
Letto l’ art 530 co 1 cpp assolve Baglioni Duccio dai delitti di cui ai capi A) ed A3), Cassarà Stefano dal delitto di cui al capo A), Foschetti Giuseppe dal delitto di cui al capo Q),Gabriele Marco dal delitto di cui al capo A), Giraudo Antonio dai delitti di cui ai capi  E),Z), A3) ,Griselli Alessandro dal delitto di cui al capo A10),Messina Domenico dal delitto di cui al capo V), Pieri Tiziano dal delitto di cui al capo A8) per non aver commesso il fatto.

Letto l’art 544 cpp indica in gg 90 il termine per il deposito della sentenza

Napoli, 14.12.2009

Il Giudice
Dr E. de Gregorio