Valutazioni conclusive sul delitto di associazione per delinquere
Le posizioni dei singoli imputati.
A seguito di tale pronuncia vanno ora esaminate la posizioni dei singoli imputati cui il delitto è addebitato, premettendo a fini di orientamento, anche in questo caso, qualche principio elaborato dalla giurisprudenza della SC.
Con riguardo alla partecipazione del singolo all’associazione, la giurisprudenza più attenta al rispetto del principio di materialità ed offensività, ormai da tempo sottolinea la necessità che per ritenere integrato l’inserimento di taluno nel tessuto associativo occorre accertarne l’espletamento di attività finalizzate al mantenimento in vita della stessa oppure al suo incremento e/o al perseguimento degli scopi associativi; in definitiva è necessario che l’agente abbia dato un effettivo, concreto ed apprezzabile contributo all’esistenza dell’ente.
Poiché più volte nel percorso motivazionale si è scritto che i partecipanti nel perseguire gli scopi comuni avevano come obbiettivo anche fini ed interessi personali, sembra opportuno citare la seguente massima, secondo la quale non vi è incompatibilità tra i due atteggiamenti, che possono coesistere nel singolo aderente : “non è sempre necessario che il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo vantaggio della stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate ad una durata limitata e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l’obbiettivo vantaggio del sodalizio criminoso per gli scopi propri di quest’ultimo,comprenda anche il perseguimento da parte del singolo di vantaggi ulteriori, suoi personali di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una funzinone strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale.” ( cfr Cass Sez 1 sent 2331 del 1995).
Alla luce di tali chiari principi devono ora giudicarsi le posizione degli imputati cui è addebitato il delitto associativo.
Cassarà : Principale elemento di prova a suo carico è dato dal possesso ed uso della scheda riservata, di cui si è già trattato nella parte dedicata a questo argomento ed a quella si rimanda con riguardo alla ritenuta validità del metodo usato per la sua attribuzione; deve, altresì, ricordarsi che la scheda a lui assegnata è una di quelle acquistate da Bartolini per conto di Moggi ed intestata a De Cillis, trattandosi, quindi, di un dato certo, poiché proveniente dal medesimo venditore e fu in uso all’arbitro nel periodo dal 17 Novembre 04 al 15 Maggio 05, cioè per buona parte dello svolgersi del campionato di calcio; con detta utenza l’imputato contattò Moggi su due cellulari 13 volte in uscita e tre in entrata e Fabiani 14 in uscita e 23 in entrata, nonché il collega e coimputato Pieri.
Il PM adduce come ulteriori dati a carico le informazioni rese da Manfredi Martino, secondo le quali l’imputato era uno degli arbitri cui si interessava De Santis, nonché la conversazione intercettata la sera dell’ 8 Febbraio 2005 tra Fazi e Bergamo; in essa, la prima, che aveva avuto un colloquio con Moggi, ne riferì il contenuto all’amico, chiarendo che Moggi era arrabbiato un pò con tutti, anche con gli arbitri ed in specie con Cassarà; il PM collega la riferita ostilità alla partita di pochi giorni precedente,Chievo-Messina, persa da quest’ultima - squadra secondo l’accusa nell’orbita del sodalizio - ritenendo che l’animosità di Moggi doveva essere provocata da un comportamento dell’arbitro e quindi, con argomento logico a contrario, che di regola costui era un “fischietto” su cui l’associazione poteva contare.
Va osservato che la consistenza degli ultimi due elementi è veramente esigua, in ragione della massima genericità e scarsezza delle notizie di Martino e della opinabilità di quanto ricavato dalle parole di Fazi, pur valutate nel coacervo di tutti gli elementi di prova; d’altra parte non può non osservarsi che in una delle pochissime occasioni in cui l’imputato compare nelle moltissime conversazioni in atti, la sua opera fu negativamente commentata con riguardo ai fini che la compagine si prefigurava, desumendosene, al più, che non aveva dato il contributo sperato.
A completare il quadro deve sottolinearsi che, come emerge dalla memoria difensiva, Cassarà nel campionato sotto processo diresse solo poche partite, per di più di squadre non di primo piano e tale dato appare inconciliabile con la ipotizzata partecipazione all’associazione che, invece, in modo capillare controllava gli incontri.
In questa situazione probatoria il dato accertato dell’uso e del possesso della scheda riservata resta isolato e, pertanto, non è da solo sufficiente a determinare la declaratoria di inserimento di Cassarà nel tessuto associativo, con speciale riguardo alla mancanza di un apprezzabile contributo alla sua vita e rafforzamento.
L’imputato deve essere, pertanto, assolto per non aver commesso il fatto.
Marco Gabriele : Principale elemento di prova a suo carico è dato dal possesso ed uso della scheda riservata, di cui si è già trattato nella parte dedicata a questo argomento ed a quella si rimanda, con riguardo alla ritenuta validità del metodo usato per la sua attribuzione, precisandosi che essa fu una delle 12 individuate in base al traffico telefonico delle prime nove.
Il PM ha inoltre evidenziato a suo carico informazioni rese da Dal Cin, ex amm.re unico del Venezia e da Cellino, presidente del Cagliari.
Il primo dichiarò che un gruppetto di arbitri, Gabriele, Palanca e De Santis, successivamente definiti la combriccola romana, erano collegati alla Gea di Moggi.
Il secondo affermò che tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio sapevano che vi era un gruppo di arbitri, cioè Palanca, Gabriele e l’assistente Ceniccola, legati a De Santis; secondo il PM da questo legame nasceva la dipendenza anche con il sodalizio capeggiato da Moggi; lo stesso Cellino parlò di una partita Fiorentina Cagliari del 2005/06, anno successivo a quello per cui è processo,precisando che Gabriele prima della partita gli disse …sei già di cattivo umore? Pensa a come lo sarai dopo .. e che vi fu un arbitraggio unilaterale a favore dei viola; il PM ha sottolineato che in quell’epoca era in corso un’inchiesta sportiva ed un indagine giudiziaria su scommesse sulle partite del campionato di calcio, in cui erano coinvolti Palanca, lo stesso Gabriele e DE Santis, prospettando la probabilità che il comportamento di Gabriele denunziato da Cellino era una ritorsione, poiché quest’ultimo fu testimone d’accusa in quelle procedure.
Altri dati di carico sono alcune conversazioni che si svilupparono tra De Santis e Palanca a margine dell’indagine sulle scommesse; in particolare il 12 Ottobre 2004 il secondo disse al primo che Marco – Gabriele – insisteva perché lui si facesse interrogare; da altre conversazioni risulta che De Santis non solo si interessava della vicenda giudiziaria, ma dava dei consigli su come Palanca doveva rispondere e comportarsi con gli inquirenti, essendone previsto l’interrogatorio pochi giorni dopo, e che dopo l’atto istruttorio chiese notizie a Gabriele.
Su questi ultimi elementi l’imputato nel suo interrogatorio si difese dicendo : ho avuto solo una generica richiesta da De SAntis di sapere come era la situazione processuale, non richieste specifiche; non ho rapporti con Moggi e Girando se non funzionali.
L’Accusa ha ancora dato peso alla conversazione del 9 Dicembre 04 in cui Lanese comunicò a Moggi, prima di ogni altra persona di aver reintegrato Gabriele e Palanca, che in precedenza erano stati da lui stesso sospesi per l’indagine sul calcio scommesse, nonché all’intervento di Bergamo in occasione della partita Roma Juve del 5 Marzo 05, quando Gabriele fu quarto uomo, tendente a fargli portare un cellulare con sé, già illustrato quanto a ricostruzione dei fatti.
Su questo aspetto Gabriele nel suo interrogatorio spiegò che si trattava di una partita molto delicata e per prudenza accettò il consiglio di Bergamo, evidenziando di aver ricevuto un sms da costui tra il primo ed il secondo tempo, in cui comunicava che il gol Juve era in fuorigioco, egli consegnò il telefonino per accertamenti ed effettivamente fu riscontrata la presenza del messaggio e la sua provenienza dal designatore.
Deve osservarsi che le notizie acquisite da Dal Cin e Cellino non sono significative ai fini in esame, potendosene, ricavare al più la sussistenza di un collegamento tra Gabriele e gli altri arbitri romani, peraltro spiegabile con le comuni attività di allenamento e/o normale frequentazione; d’altra parte non può neppure prendersi in considerazione l’affermazione di Cellino circa il dedotto contegno dell’imputato prima del match con la Fiorentina per l’esiguità e l’ambiguità del suo contenuto; quanto ai dialoghi pertinenti alle inchieste, in essi Gabriele non vi comparve come protagonista, né gli furono attribuiti atteggiamenti significativi di partecipazione ad attività associative ma di interesse personale per vicende che potevano riguardare anche lui; quanto all’uso del cellulare durante l’incontro Roma Juve va osservato che l’imputato, in sostanza, obbedì ad un’indicazione del designatore, ed in ogni modo il suo telefono servì a far segnalare un sicuro errore degli arbitri, per di più avvenuto a favore della Juve, cioè per uno scopo contrario a quello conforme alla tesi di Accusa.
Essendo questo lo stato delle prove deve giudicarsi che il solo dato del possesso ed uso della scheda riservata non è bastevole a considerare Gabriele inserito nella compagine di cui al capo A) della richiesta di giudizio, sotto il profilo della mancanza del contributo apprezzabile all’asociazione e l’imputato va mandato assolto per non aver commesso il fatto.
Baglioni : con riguardo a questo imputato il PM ha messo in rilievo alcune dichiarazioni : quelle dell’ex arbitro Rosario Coppola, secondo le quali era amico personale di Mazzini, che per certo lo aveva segnalato per farlo diventare arbitro internazionale; quelle di Cosimo Ferri, che aveva chiesto a Mazzini di interessarsi per aiutare a passare di categoria una persona da lui segnalata, guardialinee di serie inferiore, e Mazzini gli rispose che avrebbe fatto seguire la vicenda dal suo amico Baglioni,precisando che la persona doveva mettersi in contatto con lui e poi insieme dovevano recarsi a Coverciano dallo stesso Mazzini; quelle di Cuttica, secondo cui Puglisi gli riferì che Baglioni era tra gli assistenti pro Juve, insieme a diversi altri.
Altri dati nei confronti dell’imputato si ricavano - a parere del PM - dalle conversazioni intercettate, tra le quali, quelle successive a Siena MIlan, in cui fece annullare un gol regolare dei milanesi ed in seguito Meani ed un altro assistente, Contini, commentarono che Baglioni era molto legato a Pairetto; quella del 19 Aprile 2005, in cui DE Santis parlando con un suo omonimo, assistente delle serie inferiori, che voleva acquisire meriti e punteggi per fare carriera,gli disse “ sei un toscano, se l’osservatore che ti deve dare il voto è un toscano, chiama Baglioni e gli dici ha detto Massimo che ti devo chiamare, gli dici mi è venuto a vedere questo; il giorno dopo De Santis chiamò Baglioni e : devi chiamare Camerlenghi – osservatore della C che aveva assistito al match - chiamalo subito è un 8, 60 mi raccomando , dettandogli il voto da mettere ; poi DE Santis chiamò l’interessato e gli riferì di aver dato il messaggio a quello aggiungendo non ti preoccupare è roba nostra. Secondo il PM Baglioni sarebbe stato in particolare a disposizione di De Santis e quindi dell’associazione.
Va premesso che l’imputato è stato assolto dalle imputazioni di frode sportiva e la mancata prova della sua partecipazione all’attività essenziale e tipica dell’associazione si riflette inevitabilmente sulla valutazione dei dedotti ulteriori e diversi elementi di connessione con essa, evidenziati dal PM.
Deve, in proposito, osservarsi che le notizie di Coppola e Cuttica risultano di consistenza inapprezzabile a causa della loro esiguità e della mancanza di riscontri, mentre quelle di Ferri riguardano Baglioni solo indirettamente e sono monche, nel senso che da esse non si desume se l’incontro in effetti avvenne; secondo quanto, in modo incontrastato, emerge dalla memoria difensiva è probabile che l’appuntamento fu mancato da Mazzini; per quanto attiene alle conversazioni di DE Santis, deve rilevarsi che, nonostante l’espressione di costui circa l’appartenenza di Baglioni a qualcuno, la vicenda appare abbastanza eccentrica rispetto agli scopi essenziali dell’organizzazione e verosimilmente sembra riguardare il solo De Santis, né vi fu un contatto diretto tra l’imputato e l’osservatore, che anzi risulta smentito e dalla valida produzione documentale difensiva e dalla constatazione del voto, che effettivamente l’assistente ricevette, inferiore a quello proposto da De Santis.
Per i motivi suesposti, le prove a carico dell’imputato sono inadeguate a dichiararne la responsabilità e lo stesso deve essere assolto per non aver commesso il fatto.
Pieri : primario elemento di prova a carico di questo imputato sono il possesso e l’uso di due utenze svizzere, la prima dal 26 Ottobre 04 al 24 Marzo 05 e la seconda dal 26 Dicembre 04 al 29 Marzo 05, risultando così coperto quasi l’intero arco del campionato di calcio e dunque delle partite che egli poteva arbitrare; il collegamento con dette utenze avvenne, con il metodo delle celle agganciate nel corso del loro uso, già positivamente valutato nella porzione di motivazione sullo specifico argomento, che non è riproposta per evitare l’appesantimento del testo, dovendo qui solo utilmente sottolinearsi che, secondo il resoconto degli investigatori con detto telefono l’imputato contattò un’ utenza di Moggi per 266 volte in uscita e 151 in entrata, e con riguardo all’altra scheda straniera, che essa apparteneva al primo gruppo di nove, di cui il rivenditore De Cillis dette gli estremi alla PG, essendo, pertanto, certo per prova diretta che proveniva da Moggi; secondo il resoconto degli investigatori con detto telefono l’usuario contattò due utenze di Moggi per 65 volte in uscita e 29 in entrata, nonché quella del coimputato Fabiani 19 volte in uscita e 27 in entrata e quella del collega Cassarà per alcune volte.
Va, altresì, ricordato che proprio l’uso delle schede straniere ed i contatti con Moggi nei giorni degli incontri di calcio a lui affidati sono la base per la declaratoria di responsabilità dell’imputato per due delitti di frode sportiva ed è sufficiente rinviare a quegli elementi e valutazioni.
Ai fini del giudizio circa l’inserimento dello stesso Pieri nella compagine criminosa deve, ora, porsi in rilievo che la sua determinante partecipazione all’attività fraudolenta tipica ed essenziale dell’associazione, cioè la distorsione della correttezza delle partite e della genuinità dei risultati, verificata in un congruo arco di tempo, ne costituisce sicura e consistente dimostrazione di appartenenza alla stessa; d’altra parte la stessa accettazione di designazioni che egli sapeva fraudolente e fatte allo scopo di alterare il risultato di gara, denota l’esistenza del vincolo associativo con gli altri componenti, poiché, alla luce del complessivo quadro probatorio, deve ritenersi che egli fu scelto proprio a causa della sua disponibilità nei confronti del sodalizio di cui, quindi, fu parte integrante.
Nei confronti dell’imputato, con riguardo alla partecipazione all’associazione assume peso probatorio anche la solita conversazione tra Moggi e Baldas all’indomani dell’incontro Cagliari Inter del 14 Novembre, finito in parità, nella quale il primo sollecitò il secondo a “salvare” l’arbitro riguardo ad un fuori gioco non rilevato; l’attenzione di Moggi nei confronti di Pieri e la sua protezione anche per una partita a cui non partecipava né la Juve, né altre squadre sotto la sua sfera di influenza, è significativa di un legame che, per quanto nell’occasione evidenziatosi solo con il ds juventino, era per logica esistente con l’intero gruppo per conto del quale, infatti, Moggi agiva e, peraltro, nella circostanza implicava anche il condizionamento del settore televisivo, più volte chiamato in causa dagli atti per la sua permeabilità alle pressioni del gruppo.
Da ultimo deve darsi la giusta ponderazione al dato costituito dal possesso ed uso di due schede segrete, che accompagnarono l’imputato durante gran parte della sua attività di arbitro nel campionato sotto accusa e che furono cospicuamente adoperate soprattutto per interloquire con Moggi e Fabiani.
Questa sicura acquisizione probatoria, insieme a tutte le altre di cui si è scritto anche nella parte inerente le frodi sportive, impone di ritenere l’esistenza di un costante inserimento di Pieri nel tessuto associativo, che con la sua presenza contribuì a rafforzare e cui dette un importante apporto nelle due partite la cui correttezza fu alterata a causa della sua direzione. Egli ebbe contatti prevalentemente con Moggi e con Fabiani ma tale constatazione non incide sulla valutazione di organica inclusione nella compagine criminale, data la natura dei compiti che gli furono affidati, limitati alla fase esecutiva e per lo svolgimento dei quali era necessaria e sufficiente la collaborazione con questi coimputati; d’altra parte egli beneficiò, di certo essendone a conoscenza e giovandosene, del condizionamento in suo favore dell’ambiente televisivo,che fu uno dei modi di esplicazione e rafforzamento dell’associazione criminosa.
Nelle dichiarazioni rilasciate all’ufficio indagini della FIGC, Pieri negò puramente e semplicemente di aver posseduto ed usato le schede svizzere e di aver parlato al telefono con Moggi e Fabiani.
Nelle sue dichiarazioni spontanee in udienza ha ribadito di non aver avuto utenze straniere ed ha precisato di aver arbitrato la squadra del coimputato Fabiani, il Messina, per 2 volte ma in entrambi i casi questa aveva perso; ha evidenziato che nella partita Palermo - Reggina – secondo l’accusa altra società nella sfera di influenza di MOggi - aveva ammonito quattro giocatori della seconda ed aveva dato quattro minuti di recupero nel secondo tempo, quando la squadra calabrese era in vantaggio ed il Palermo aveva pareggiato.
Tali affermazioni sono inaccoglibili per quanto riguarda l’asserita estraneità all’uso di schede riservate, di cui ne è, invece, certo il possesso e l’uso, anche in concomitanza con partite da lui dirette - riguardo alle quali l’imputato nulla ha inteso dire a sua discolpa - e non incidono sul valore probatorio dei suindicati elementi a carico, che sono plurimi e diversificati ed attengono ad un più che consistente arco temporale; la ragionevole difesa dell’imputato limitatamente all’episodio della partita Palermo Reggina, trova accoglimento nell’assoluzione dalla relativa imputazione.
L’imputato va, dunque, dichiarato responsabile del delitto di cui al capo A).
Lanese : Gli elementi di fatto a carico di questo imputato sono stati elencati e soppesati nella parte di motivazione dedicata alla sua posizione di presidente dell’AIA ,ed a quella necessariamente si rimanda per la loro puntuale esposizione, anche con riguardo alle valutazioni già formulate circa i forti e molto signifivativi collegamenti tra Lanese e gli altri coimputati del delitto associativo.
La richiamata precedente trattazione forma parte integrante ed essenziale di queste valutazioni conclusive che vanno, quindi, lette in combinazione con le precedenti in special modo con riguardo ai dati fattuali ivi contenuti.
In questo pezzo della sentenza è opportuno - per motivi di ordinata redazione del provvedimento e per la più agevole lettura del testo - riproporre esclusivamente le considerazioni già rassegnate sul punto dell’inserimento dell’imputato nella compagine, che ora si è qualificata ai sensi dell’art 416 cp.
In particolare va, dunque, osservato che,tramite le condotte e gli episodi innanzi esplicitati e valutati in maniera precisa, Lanese, abusando della sua funzione di rappresentanza nei confronti della FIGC e dei terzi, nonché della posizione ordinamentale di vertice, dell’influenza sugli arbitri e del prestigio che nei fatti gliene derivavano, anche per avere ricoperto detta carica dal 2000, intrattenne frequenti e costanti rapporti, molto significativi ai fini in esame, con gli altri imputati, dai quali quali doveva, invece, per rispetto dei ruoli, mantenersi distante; gestì insieme a loro vicende importanti del settore, anche quelle con le quali non aveva nulla a che fare,impegnò se stesso e la categoria che dirigeva e rappresentava per fini di parte, garantendo con la sua presenza attiva - in occasione dei plurimi incontri tante volte citati - che il mondo arbitrale fosse condizionato, tramite la sua figura, dagli interessi del gruppo di Moggi e dei suoi amici; inoltre, come si è scritto con riguardo alle vicende Ingargiola e Paparesta, in una determinò l’insabbiamento di iniziative disciplinari che, di certo, se adottate avrebbero nuociuto gravemente a Moggi e Giraudo, indebolendoli nell’ambiente; nell’altra presentò a Moggi un nuovo soggetto tramite il quale egli avvicinò – per di più in posizione di forza - un arbitro che, invece, appariva lontano dal suo gruppo, contribuendo, così, ad estendere il potere del sodalizio criminoso sulla categoria. Infine, con riguardo alla conversazione dell’8 Maggio con il giornalista Capone si deve osservare, con valutazione pesantemente negativa per l’impuatato, che il presidente AIA fu al corrente di una prassi illegale molto diffusa, che perlomeno violava i doveri disciplinari di correttezza, e nulla fece per porvi fine ed anzi, mostrò di accettarla; sul punto vale la pena aggiungere che secondo il nuovo regolamento AIA il presidente ha il potere/dovere di segnalare tale tipo di illecito alla Procura arbitrale ( art 32 regolamento AIA) e che detta funzione di certo anche all’epoca dei fatti era coerente con il sistema e con il ruolo di vertice ricoperto da Lanese; questa grave omissione contribuì a far proseguire il consolidato ed illecito meccanismo di alterazione delle partite e sul piano probatorio deve cogliersene il significato di stretto legame con gli altri soggetti interessati alle fraudolente determinazioni dei risultati sportivi e del contributo al gruppo di Moggi, così fornito.
Tra i molti dati di fatto già innanzi illustrati e valutati riguardanti la posizione di Lanese nei confronti dell’organizzazione, se ne rammenta in particolare uno, per la sua significanza sotto il profilo dell’esistenza del vincolo associativo.
Ci si riferisce alla comunicazione della revoca della sospensione dall’attività degli arbitri Palanca e Gabriele, in precedenza decretata dallo steso imputato, che il 9 Dicembre 2004 alle ore 19,04 Lanese così comunicò a Moggi :….Palanca e Gabriele da domani possono tornare ad arbitrare, ho fatto un provvedimento personale… Moggi commentò entusiasta… alla grande vai, troppo forte..e Lanese.. è giusto che lo sappia tu per primo… glielo dici tu ad Antonio [Giraudo nde] .
In questa sede si vuole mettere in risalto, ai fini in questione, il significato di tale informazione immediata (è giusto che lo sappia tu per primo…). Dunque, il Presidente AIA adottò un provvedimento nella sua veste ordinamentale ed avvertì la necessità di darne notizia direttamente e personalmente a Moggi, esplicitando al contempo che questi avrebbe dovuto metterne a parte anche Giraudo.
All’apparenza sembrerebbe un’iniziativa inutile, poiché è certo che Moggi in ogni caso avrebbe appreso la notizia in breve tempo ed altrettanto avrebbe fatto Giraudo; dunque non fu questo il vero - o solo - scopo del messaggio; si tratta, piuttosto, di una chiara sottolineatura del ruolo personale che Lanese stesso aveva avuto e della consapevolezza - volutamente mostrata - della presa di interesse che la società di Torino (glielo dici tu ad Antonio) aveva per la sorte degli arbitri, del resto platealmente confermata dalle espressioni di giubilo di Moggi; da queste ultime - che altrimenti non avrebbero senso logico - e dal complessivo contesto probatorio emerso, è da ritenere che gli juventini considerassero detti arbitri potenzialmente a loro disposizione.
Dunque Lanese, all’evidenza, sapeva che il gruppo aveva grande interesse verso la sorte dei due arbitri e fu sollecito ad informarne due tra i più autorevoli esponenti ( Moggi ed indirettamente Giraudo) della loro reintegrazione in attività, intendendo con ciò, verosimilmente mettere in risalto agli occhi degli altri l’importanza del contributo da lui dato nell’occasione.
Tale comportamento, nel quadro probatorio generico e specifico per la sua posizione, induce a ritenere che l’imputato fu spinto a fornire l’informazione alle persone cui la notizia era diretta, dallo stetto legame che lo univa a loro per gli scopi innanzi precisati, ed è, pertanto, significativo della sua inclusione nella compagine e dell’esistenza di un forte vincolo associativo.
Per completare l’esposizione su questo imputato va rimarcato che la sua presenza quale Presidente Aia fu necessaria per coinvolgere e garantire allo stesso tempo, tramite il massimo esponente istituzionale, il settore arbitrale, sui cui singoli componenti i designatori o altri coimputati, di volta in volta intervenivano per alterare la regolarità delle partite.
In conclusione, le condotte reiteratamente mantenute in un lungo arco di tempo, precisamente da Settembre 04 a Giugno 05, durante l’intero corso del campionato di calcio - tra cui in sintesi e solo a titolo di esempio è necessario e sufficiente citare la costante partecipazione alle riunioni, già giudicate momento essenziale dello svolgimento della vita e delle illecite programmazioni dell’associazione per delinquere, tramite le quali i componenti si organizzavano con riguardo agli obbiettivi illeciti da perseguire - dimostrano, per facta concludentia, l’esistenza della duratura inclusione dell’imputato nella compagine associativa che gestì il campionato di calcio in modo illecito e fraudolento; egli, come più volte evidenziato, dette un forte contributo alla sua esistenza,al suo rafforzamento ed al raggiungimento concreto degli obbiettivi prefigurati.
L’imputato deve essere, pertanto, dichiarato responsabile del delitto ascritto al capo A).
Giraudo: i dati probatori a carico di questo imputato sono disseminati in atti e lungo l’intero percorso motivazionale fin qui seguito e di seguito si sintetizzano solo quelli maggiormente significativi, facendo in ogni caso rimando epresso e formale alle esposizioni di elementi di fatto ed alle valutazioni che via via sono state operate con riguardo alla posizione di costui.
Assumono, quindi, importante peso probatorio le plurime riunioni avvenute periodicamente con i coimputati Moggi, Bergamo, Pairetto, Lanese e Mazzini, cui Giraudo fu sempre presente, contribuendo, oltre che alla composizione delle “griglie” dei sorteggi, ad adottare le determinazioni importanti per la vita dell’associazione, di cui si è diffusamente scritto; grande rilievo deve attribuirsi ai fini in esame anche, per i motivi già esplicati, all’incontro - avvenuto a Maggio 2005 - tra Bergamo, il Vice Presidente Figc Mazzini ed i Della Valle, poiché l’avvicinamento degli esponenti della società di Firenze a Bergamo, avvenne a seguito del placet dato da Giraudo.
Ai fini del giudizio circa l’inserimento dello stesso Giraudo nella compagine criminosa deve altresì, considerarsi la declaratoria di responsabilità dell’imputato per tre delitti di frode sportiva, già in sé sintomatici del contributo dato al perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione e riguardo ai quali occorre, ancora, osservare che la sua determinante partecipazione all’attività fraudolenta tipica ed essenziale dell’associazione, cioè la distorsione della correttezza e lealtà delle partite di calcio ne costituisce sicura e consistente dimostrazione di appartenenza alla stessa.
Il verificarsi dei delitti fine in un congruo arco di tempo, e precisamente da Ottobre 2004 a Febbraio 2005, è uno degli indici del duraturo inserimento dell’imputato nel sodalizio.
D’altra parte deve evidenziarsi che Giraudo non limitò la sua attività al perseguimento degli interessi della sua società ma fu pienamente coinvolto nell’intero ambito di operatività del sodalizio.
A dimostrazione basta richiamare la già ricordata partecipazione a tutte le riunioni, in cui si ritrovarono i principali componenti del gruppo ed in particolare porre attenzione alla sua adesione alle accertate iniziative della stessa compagine tendenti ad ingerirsi negli ambiti riservati agli organismi isitituzionali, come la Figc e/o associativi, come la Lega - di cui si è ponderato il valore ai fini in esame nella parte dedicata ala configurabilità del reato, bastando ora farvi richiamo. Dette iniziative, in realtà, furono momenti di estrinsecazione della vita e dell’attività dell’associazione e furono utili a rinsaldare i legami al suo interno ed a rafforzarla, in vista del primario obbiettivo di condizionare gli esiti del campionato di calcio.
A proposito della riunione di Febbraio - ribaditi i giudizi di grave anomalia già espressi nella parte generale ed in quella riguardante l’imputato Lanese - è necessario in specie sottolineare la posizione di Giraudo, che in quel contesto assommava il doppio ruolo di consigliere federale ed esponente della Juve e che partecipò all’incontro con soggetti estranei alla Federazione, anche allo scopo di definirne l’organigramma; se ne deve desumere che, nell’occasione, in particolar modo questi si rese disponibile alle volontà del gruppo di controllare la Federazione, manifestando un chiaro intendimento a piegarne le regole di funzionamento e l’autonomia agli interessi della compagine che, all’evidenza, avvertiva come prevalenti rispetto a quelli dell’Ente istituzionale.
A proposito dell’influenza della compagine sull’ambiente calcistico, di cui come osservato, sono molti gli elementi dimostrativi in atti, va citato il colloquio che vi fu tra Giraudo e Mazzini, che lo mise a parte delle piazzate che Lotito aveva fatto commentando l’arbitraggio di Trefoloni nella partita Lazio Juve, lamentandosene in maniera forte e volgare .. mi sono rotto i co.. di aiutare le teste di ca.. e Giraudo concordando su entrambi i concetti : è stato utile in fase di elezione di Lega ma adesso fuori dai co.. perché è un poco di buono… ed a successive doglianze di Mazzini, rincarò la dose definendo il presidente della Lazio un imbecille.
L’argomento, che si trae dal greve dialogo tra Giraudo e Mazzini, è con sicurezza pertinente al tema della partecipazione del primo al sodalizio criminoso, e chiama in causa i motivi per cui il secondo lo mise a conoscenza dei modi di agire di Lotito, dovendosi per logica ritenere che tra il presidente romano e l’esponente FIGC non vi fosse un rapporto esclusivamente personale, ma che in questo vi era coinvolto anche l’amministratore della Juventus e che, nell’occasione, il vice presidente volesse provocare la pronuncia di un’opinione dell’altro su futuri atteggiamenti da adottare nei confronti di Lotito, da concordare insieme. Non si tratta solo di una fondata considerazione logica, poiché è certo dalle parole di Giraudo e dal contesto indiziario (è stato utile in fase di elezione di Lega ma adesso fuori dai co.. perché è un poco di buono) che i due colloquianti avevano in precedenza orientato le decisioni di Lotito in occasione dell’elezione del Presidente di Lega e che, in quel momento, avessero, invece, il proposito di emarginarlo, determinazioni rientranti, come visto, nella complessiva strategia dell’associazione, tesa ad influenzare l’andamento del campionato di calcio e gli orientamenti degli organi associativi.
Un’ altra chiara acquisizione circa il coinvolgimento pieno di Giraudo nelle iniziative dell’associazione criminosa dei cogestori del calcio, e che non riguardarono la sua squadra, è ritrovabile nel ruolo svolto nell’ambito dell’impresa di salvare la Fiorentina dalla retrocessione in serie B.
Infatti, l’iniziativa - come peraltro si è già scritto nella parte ad essa dedicata - si sviluppò solo in seguito ad una conversazione tra Mazzini e Giraudo, che per comodità espositiva e per chiarezza di motivazione è riproposta.
Il vice presidente Mazzini, nel pomeriggio del 26 Aprile, coinvolse Giraudo direttamente nell’operazione di salvataggio della Fiorentina. Infatti, nel corso di una conversazione ad ampio spettro sull’attualità del mondo del calcio, gli riferì il succo delle conversazioni precedenti, intrattenute con gli esponenti della società toscana: mi hanno cercato i Della Valle perché vogliono salvarsi .. l’amministratore Juve chiarì che doveva incontrarli per risolvere alcune comproprietà di calciatori e Mazzini, tra l’altro, affermò …devo dire che perderli come pagatori in serie A mi dispiace, ricevendo la concorde opinione di Giraudo, e proseguì: questi i soldi ce li hanno davvero…per cui se si potesse.. te pensaci a come fargliela pesare… ma tu vedrai che chiederanno anche a te … di aiutarli... io gli ho detto, amico mio, il tuo uomo di riferimento è Giancarlo Abete, che avete promozionato anche in Città e che è un’offesa per me e va sempre a dire che c’è da cambiare tutto, c’è da mandare via i designatori ma come fa la gente a volervi bene?allora sai cosa mi ha detto ?”perdere persone di grande capacità ed esperienza come Bergamo ci dispiace” ..sarà difficile …però studiala un pò la situazione perché si sentono cadere la terra sotto i piedi.
Nello stesso giorno Mazzini a Mencucci, dopo aver premesso che stava per fornirgli notizie molto riservate, aggiunse : ho parlato con Giraudo e m’ha detto che lui e Moggi si incontrano con Diego Della Valle per le comproprietà… loro parleranno della politica della Fiorentina … ho fatto sapere che pur essendo questo una testa di c…però Firenze merita e li ho convinti.
La conversazione tra Mazzini e Giraudo svela che il dirigente della Juve, era tra i soggetti, insieme a Bergamo, che Mazzini sapeva di dover impegnare per iniziare l’operazione tesa ad evitare la retrocessione in serie B dei gigliati; infatti, a Giraudo Mazzini ripropose i ragionamenti fatti a Mencucci, evidenziandogli come avesse sottolineato negativamente le posizioni dei Della Valle, antitetiche alle loro sotto molti profili, che li avevano isolati e condotti a navigare in cattive acque sul piano sportivo, esortandolo esplicitamente, infine, ad aiutare Della Valle, input ben recepito.
La valutazione di cui sopra è coerente con l’intero quadro probatorio acquisito e in nulla è contraddetta dalla dichiarazione di Giraudo all’ufficio indagini Figc,che è stata allegata alla memoria difensiva e richiamata quale interrogatorio; infatti sul punto, ascoltata la conversazione del 26 Aprile con Mazzini, l’imputato disse “.. io ho semplicemente preso atto di quanto mi diceva e ho detto che li avrei incontrati [i Della Valle nde] per la definizione di calciatori importanti come Miccoli, Maresca e Chiellini.” , trattandosi di una dichiarazione che non fornisce neanche un principio di spiegazione alternativa a quella qui assunta sui motivi che indussero Mazzini a metterlo a parte di una questione di sicuro delicata come quella rappresentatagli dagli esponenti fiorentini.
Infatti, la riprova che entrambi gli esponenti della Juve erano stati effettivamente coinvolti nell’aiuto alla Fiorentina si ottiene leggendo la lunga conversazione di pochi giorni successiva, quando Moggi, che fino ad allora non si era intromesso nella vicenda, parlò a lungo direttamente con Diego Della Valle e nel corso della conversazione lo esortò ad essere più presente … stai addosso anche a quelli che ti dissi , non ti stancà.. senza fare grosse cose ufficiali , tanto le abbiamo fatte noi, ci siamo incazzati noi per voi … ed ancora …tu devi far capire che la persona tua è presente dappertutto!lì compreso… concludendo con un… pensiamo a salvà la Fiorentina dai…nel contesto discorsivoeloquente circa l’avvenuto inglobamento del piano di aiuto ai toscani nel programma criminoso dell’associazione, che, infatti portò a termine l’alterazione perlomeno del risultato di una partita dei viola, Chievo Fiorentina, di cui al capo a 5).
Del resto la piena e determinante complicità di Giraudo nella illecita impresa di salvare la Fiorentina si deduce con molta chiarezza dalla conversazione del pomeriggio del 18 Maggio tra Della Valle e Moggi, dopo un non brillante risultato della squadra, nel corso della quale il primo iniziò lamentandosi … brindate solo per i fatti vostri… tu ed Antonio ci avete lasciati ...e l’altro di rimando : io faccio il tifo anche per te ..se non vi salvate è roba da dilettanti, anche perché l’ultima partita credo siano tre punti sicuri e uno a Roma.
Il dialogo - con gli altri pertinenti al momento storico riportato estesamente nella parte motiva di riferimento - si inserì in una situazione in cui il gruppo non demordeva dall’intento programmato: infatti, Mazzini predisponeva un piano, Della Valle insistè nel chiedere aiuto a Moggi e Giraudo (..tu ed Antonio ci avete lasciati..) incassando le necessarie rassicurazioni (andate in tranquillità c’è sempre qualcuno che vi guarda con attenzione) mentre Bergamo, nell’ambito di un discorso più complesso da fare agli juventini, tra l’altro avrebbe chiesto di avere a disposizione De Santis, uomo della Juventus per l’ultima domenica,nella quale vi sarebbero state impegnate le squadre in lotta per non retrocedere, tra cui quella di Firenze.
L’importanza di Giraudo nelle strategie della compagine e nella sua vita ed attività emerge, tra l’altro, nitidamente da quanto registrato intorno alla importante riunione che si tenne il 21 maggio tra Bergamo Moggi,lo stesso Girando e Mazzini a casa di Bergamo, il cui oggetto come osservato, fu prevalentemente il destino di Bergamo e la posizione che Giraudo e Moggi avrebbero assunto nei suoi confronti.
I discorsi che si tennero nell’occasione sono comprensibili tramite alcuni colloqui avuti da Bergamo nei giorni seguenti, tra cui quello con la fidata amica Fazi.
L’uomo così raccontò alla donna, in modo inizialmente piuttosto ingarbugliato, i discorsi dianzi sostenuti: gli ho detto che Massimo ha lavorato prima per loro…lui lavorava per loro mica per me….… gli ho detto quest’anno ho avuto tutti contro… gli arbitri quando hanno saputo che Carraro ha chiamato Collina…sono tornato anche alla gita di Lanese a Torino ho dovuto anche dì che Lanese ha giocato contro di me. Il designatore confidò, altresì, ai due dirigenti di aver scritto una relazione per Carraro nella quale evidenziava che non vi erano le condizioni per la sua riconferma... gli ho detto che Carraro s’è messo contro di loro e io non sono un traditore… questa è la relazione che gli ho fatto ..loro sono rimasti sconvolti Giraudo disse :…questa è una dimissione anticipata e … avete fatto un ottimo lavoro…sconsigliandolo dal presentarla effettivamente e raccomandandosi di ripensarci; Bergamo continuando sui suoi rapporti con Giraudo : gli ho detto … Antonio …devo ringraziarti perché in momenti in cui con il mio lavoro mi sono dedicato tanto a questa cosa, che ho avuto bisogno di un tuo aiuto me lo hai dato ed io di questo te ne sarò sempre grato, non perché io pensi di essere andato lì, perché mi ci hai messo te, perché io avevo presentato un bel progetto e voi l’avete condiviso, mi ero guadagnato la vostra fiducia e voi me l’avete data e credo di essermela mantenuta… però nel momento in cui mi accorgo che devo tradire non me la sento…
Sotto il profilo dell’apprezzamento probatorio deve premettersi che la conversazione con Giraudo, pur essendo di seconda mano per quanto riguarda le parole di costui, oltre ad essere in sé verosimile, appare coerente con le complessive emergenze processuali e, pertanto, ne può essere preso in considerazione il contenuto anche per la parte inerente l’amministratore della Juve .
La valutazione che se ne ricava induce a riconoscere l’esistenza di un forte e duraturo legame tra i due uomini, poiché Giraudo in specie fu destinatario, oltre che delle confidenze, anche della dichiarazione di sempiterna gratitudine di Bergamo, essendo questi riuscito a mantenerne la fiducia, e di profonda lealtà.
Del resto lo stretto rapporto tra i due è testimoniato dalle espressioni dello stesso Giraudo nella conversazione del 22 Aprile, quando, parlando con Mazzini della designazione degli assistenti che sarebbero stati impegnati a dirigere la partita degli avversari del Milan, disse esplicitamente : per la prima volta in tanti anni ho avuto una delusione dal nostro amico Paolo [Bergamo] perché mandare Babini e poi Puglisi al MIlan dopo che Shevcenko si è lamentato non mi è piaciuto…è stata una cosa che mi ha deluso molto bisogna farci caso ai due sbandieratori perché quella è una cosa che decide lui.
Dunque, anche Giraudo manifestò la sua grande amicizia con Bergamo, nell’ambito di un duraturo rapporto che aveva sempre soddisfatto le sue aspettative.
Tali conversazioni pongono in luce, in particolare, la relazione significativa, ai fini in esame, tra l’amministratore della Juve e Bergamo, dovendosi sottolineare la posizione di notevolissima influenza che il primo ebbe nei confronti del secondo, che si ricava con chiarezza dalle convergenti espressioni di entrambi.
Questa conclusione è di notevole peso per valutare l’importanza del contributo di Giraudo al raggiungimento degli scopi illeciti perseguiti dall’associazione criminosa, di cui Bergamo, a causa del ruolo di designatore, costituiva elemento di primo piano, nel contempo avendo per i motivi detti, un rapporto privilegiato con l’imputato.
Da ultimo e, ad abundantiam, va posto in rilievo che Giraudo fu colui che maggiormente si adoperò per isolare l’allenatore Zeman, grande critico della Juve e dei suoi dirigenti con le sue esternazioni su fatti specifici quali l’uso del doping, per cui anche Giraudo fu imputato.
In proposito Zeman riferì che diversi presidenti di società calcistiche furono da Moggi e Giraudo persuasi o indotti a non impiegarlo come allenatore delle loro squadre, trovando conferma quanto dichiarato dal boemo perlomeno dalle parole del presidente Gazzoni del Bologna; infatti secondo costui nella parte finale del campionato 04/05 – quello in esame - egli aveva previsto la sostituzione di Mazzone con Zeman, ma Giraudo gli chiese se ce n’era proprio bisogno e l’operazione non andò in porto anche per questa sollecitazione.
Questo dato è qui rilevato non quale indizio diretto circa il tema dell’inserimento di Giraudo nell’associazione a delinquere ma solo allo scopo di sottolineare il peso che l’uomo aveva nell’ambiente calcistico; peso sul piano logico compatibile piuttosto che con la sua qualità di amministratore di una società avente pari dignità di altre, con la sua appartenenza ad un gruppo organizzato ed influente sulle cose del calcio.
Alla luce delle considerazioni precedenti, e tenuto conto anche della illustrazione di dati di fatto e delle valutazioni rese nell’intera motivazione circa la posizione di Giraudo, deve ritenersi che questi fu inserito stabilmente nel sodalizio che ebbe lo scopo di determinare l’andamento del campionato di calcio oggetto del processo, partecipando in modo attivo ai momenti essenziali della sua vita e contribuendo in modo determinante, anche tramite la partecipazione diretta alla consumazione di tre dei delitti scopo, al raggiungimento di tutti i suoi obbiettivi e non solo di quelli legati agli interessi della sua società.
Tale conclusione discende, come si è scritto, dal rigoroso esame e dalla ponderazione di comportamenti concreti tenuti dall’imputato, puntualmente descritti in motivazione.
Nel rispondere doverosamente alle osservazioni dell’autorevole difesa deve sottolinearsi, dunque, che detto giudizio non risulta sostenuto né dalla considerazione del ruolo ricoperto nella società Juventus, né dal solo criterio dell’interesse che l’imputato aveva alle migliori fortune della sua squadra, né dal puro e semplice abbinamento con il coimputato Moggi, del quale di certo Giraudo non fu il gemello,mantenendo un ruolo defilato nella cogestione illecita delle cose del calcio, rispetto all’onnipresenza dell’altro.
A tale ultimo proposito deve notarsi che a Giraudo, insieme ad altri, è contestata l’aggravante di aver promosso, costituito ed organizzato l’associazione per delinquere ed osservarsi che, nonostante l’importanza del ruolo svolto con continuità, dagli atti non emerge con la necessaria chiarezza che egli sia stato tra coloro che si adoperarono affinché venisse realizzato il sodalizio, né tra quelli che concorsero a determinare la nascita dell’organizzazione, né ebbe compiti di coordinamento dell’attività altrui per assicurare la vita l’efficienza e lo sviluppo del sodalizio.
Il ricorrere di tale aggravante va, dunque, escluso e l’imputato deve essere dichiarato responsabile del delitto di cui al capo a), esclusa detta aggravante.
I dati relativi sono in info 28.3.07 pagg 49-51
Cfr info 28.3.07 pagg 4-7
Cfr info 1 Dic 2007 tabella riassuntiva pag 47
Cfr info 1.12.07 pag 37-39.
Cfr info 28.3.07 pagg 4-7
Cfr info 28.3.07 pag 3-7 e pagg 45-48
Le tre telefonate sono riportate per intero dalla pag 154 alla pag 157 dell’info 2 Nov.
Cfr info 2 Novembre pagg 287 e ss
“ “ “ “ 293-294
Si tratta della relazione allegata all’interrogatorio di Bergamo
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