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La denuncia
della Muscarà |
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Ill.mo Procuratore,
con il presente esposto-segnalazione si intende sottoporre all’attenzione della Procura Regionale della Corte dei Conti i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche |
PREMESSO CHE |
1) L'articolo 5 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, sostituendo integralmente l'articolo 45 (Esercizio della professione di giornalista), della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), dispone: "Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave".
2) La Legge 150 del 2000 sulla “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, all’articolo 1, comma 4, esplicitamente distingue tra le attività di informazione e le attività di comunicazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche. All'articolo 8 (Ufficio relazioni con il pubblico), si dispone che "L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati". L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) si occupa dunque delle attività di comunicazione rivolte ai cittadini (singoli e associati), alle imprese e gli altri enti. È compito di questo ufficio garantire i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. All'articolo 9 (Uffici stampa), la legge 150/2000 dispone al comma 1: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa"; inoltre dispone al comma 2: "Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità". L'ufficio stampa si occupa pertanto delle attività di informazione. Al contrario dell’URP, è un organo facoltativo e le Amministrazioni Pubbliche non sono tenute a dotarsene. L’Ufficio stampa, per esplicita disposizione, è diretto da un capo ufficio stampa ed è formato da addetti stampa iscritti all’albo nazionale dei giornalisti (professionisti o pubblicisti).
La medesima normativa, all'articolo 7 (Portavoce) stabilisce che "l''organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche". La figura del portavoce è anch'essa facoltativa e può essere anche esterna all’amministrazione. Si occupa delle attività di informazione, ma a differenza dell’ufficio stampa, è un collaboratore diretto dell’organo di vertice dell’amministrazione, di cui segue i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di stampa. Per ricoprire il ruolo di portavoce, la cui natura è fiduciaria, va precisato che la legge 150/2000 non prescrive specifici requisiti professionali. |
SI ESPONE CHE |
In data 7/09/2015 L'Unità dirigenziale di staff del Consiglio regionale della Campania (allegato 1) emana la determina di liquidazione di spesa N.19, recante in oggetto la dicitura “Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Attività 2015 - convegno "il carcere dei diritti, verso gli Stati Generali - Napoli 9 giugno 2015”. Tale atto determina di "liquidare in favore del sig. Stefano Albamonte la somma di euro 650,00 (Seicentocinquanta/00), al lordo della ritenuta di acconto per servizio attività di comunicazione e informazione". |
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