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In data 7/09/2015 L'Unità dirigenziale di staff del Consiglio regionale della Campania (allegato 1) emana la determina di liquidazione di spesa N.19, recante in oggetto la dicitura “Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Attività 2015 - convegno "il carcere dei diritti, verso gli Stati Generali - Napoli 9 giugno 2015”. Tale atto determina di "liquidare in favore del sig. Stefano Albamonte la somma di euro 650,00 (Seicentocinquanta/00), al lordo della ritenuta di acconto per servizio attività di comunicazione e informazione".
Giova ricordare che alla data di emanazione del predetto provvedimento della pubblica amministrazione Stefano Albamonte (nato il 13/04/1973) non è ancora iscritto all'Ordine nazionale dei giornalisti, circostanza che - stando a quanto risultava fino almeno all'ottobre 2022 dall'elenco iscritti dell'Ordine nazionale giornalisti -, era avvenuta solo a partire dal 26/09/2016, cioè un anno dopo (allegato 2). Tale circostanza pare confermata anche da un post sul social network Facebook dell'account "Stefano Albomonte", certamente riconducibile a Stefano Albamonte (allegato 3), datato 19/01/2017 nel quale l'Albamonte posta una foto di un tesserino dell'Ordine nazionale giornalisti (N.164426) che egli definisce testualmente "il mio" (allegato 4). Ad un successivo controllo del novembre 2023 sulla stessa piattaforma dell'Ordine nazionale giornalisti, tuttavia, la data di iscrizione dell'Albamonte risulta differente, datando precisamente al 29/04/2021 (allegato 5). Tale discrepanza tra le date di iscrizione potrebbe essere dovuta ad un errore materiale. Comunque sia, essa non rileva ai fini della circostanza de quo. Tanto il settembre 2016 quanto l'aprile 2021, infatti, sono date posteriori alla determina di liquidazione di spesa N.19, emanata dalla Unità dirigenziale di staff del Consiglio regionale della Campania, risalente al settembre 2015. Vi è da aggiungere che lo stesso Stefano Albamonte, pubblicando il 25/06/2022 un post su Facebook dal suo principale profilo (allegato 6), dichiara riguardo la sua attività professionale: "Per circa un decennio sono stato il portavoce della garante regionale dei detenuti, l'indimenticabile Adriana Tocco". La predetta garante Tocco è deceduta il 17/08/2017. Il dato rende presumibile – sempre stando alle dichiarazioni dell'Albamonte – che l'avvio del rapporto professionale con l'Ufficio del garante regionale dei detenuti possa risalire a prima del 2010, o quantomeno ai primi anni dello scorso decennio.
A tal riguardo vi è da sottolineare, come precisa l'articolo 7 della Legge 150/2000, che la figura del “portavoce” nelle pubbliche amministrazioni - per il quale la normativa richiamata, giova ribadire, non sembra prescrivere l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti - possa coadiuvare soltanto l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica, nel caso di specie rappresentato dal presidente della giunta della Regione Campania. Il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - secondo il dettato dell'articolo 1 della legge regionale della Campania N. 18 del 24 luglio 2006 – è il titolare di un ufficio costituito presso il consiglio regionale. Parimenti, sembra da escludere l'attribuzione all'Albamonte - soggetto che risulta estraneo alla pubblica amministrazione - di un incarico all'interno dell'URP della Regione Campania, ufficio per il quale il D.P.R. 21/9/2001 n. 422, all'articolo 5 (Soggetti estranei all'amministrazione), comma 1, disciplina unicamente il caso di conferimenti dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa. Incarichi, peraltro, di cui non risulta traccia formale, e subordinati al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del D.P.R. 21/9/2001. Ovvero: all'articolo 2, comma 2: "Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli postuniversitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento".
L'articolo 2, comma 4, dispone inoltre che "nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento". L'articolo 3 (Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione), al comma 1 recita che "l'esercizio delle attività di informazione nell'àmbito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni". L'articolo 16 del D.P.R 5 gennaio 1967, n. 18, è tuttavia relativo esclusivamente all'Amministrazione degli affari esteri. Il D.P.R. 21/9/2001, all'articolo 3, comma 2, dispone inoltre che "il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni". Pertanto: |
SI CHIEDE |
di accertare, in base a quanto esposto, la presenza di un eventuale danno erariale scaturente dall'atto emanato il 7/09/2015 dalla Unità dirigenziale di staff del Consiglio regionale della Campania, relativo alla determina di liquidazione di spesa N.19, recante in oggetto la dicitura “Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - Attività 2015 - convegno "il carcere dei diritti, verso gli Stati Generali - Napoli 9 giugno 2015”. Parimenti si chiede di accertare, in base alle leggi richiamate, la presenza di un eventuale danno erariale causato dalla erogazione a Stefano Albamonte della somma di euro 650,00 (Seicentocinquanta/00), al lordo della ritenuta di acconto, per servizio attività di comunicazione e informazione. In via subordinata, si chiede anche di accertare, per quanto di competenza, le ragioni dell'apparente anomalia costituita tra le due diverse date di iscrizione dell'Albamonte all'Ordine nazionale dei giornalisti, che nel corso del tempo risultano differire l'una dall'altra di quasi cinque anni. |
CHIEDO |
altresì, di essere sentita di persona dal Procuratore procedente per fornire elementi di prova, precisazioni e riscontri, qualora codesta onorevole Procura lo ritenesse opportuno, nonché di essere informati dell’eventuale archiviazione della presente istanza. |
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