L'Ordine condannato
a pagare il 'curatore'

IL GIUDICE DELLA decima sezione civile del tribunale di Napoli Michele Magliulo ha forse messo la parola fine a uno strano contenzioso. Nel maggio del 2006 il gip Lucio Aschettino nomina ‘curatore speciale’ dell’Ordine dei giornalisti della Campania Mario Simeone. Il compito di Simeone è tutelare gli iscritti nel processo che vede imputato l’allora presidente dell’Ordine regionale Ermanno Corsi per il mancato versamento dei contributi all'unico

dipendente, Costantino Trevisan, che pure figuravano nei bilanci approvati dall’assemblea degli iscritti. L’incarico del ‘curatore speciale’, che si avvale della consulenza del professore di Diritto


Carlo Di Nanni e Mario Simeone

commerciale della facoltà di Giurisprudenza della Federico II Carlo Di
Nanni
, dura sei mesi, mentre Corsi viene prosciolto dal gip Silvana Gentile, anche se dalle indagini vengono certificati il mancato versamento dei contributi e i  conseguenti falsi nei bilanci dell’Ordine. Nel 2008 Simeone e Di Nanni presentano all’Ordine le parcelle, 6500 euro a testa, per il lavoro svolto due anni prima, ma il consiglio, dal 2007 presieduto da Ottavio Lucarelli, decide di saldare Di Nanni e di ignorare, non si sa perché, Simeone, che, assistito dall’avvocato Damiano Iuliano, cita in giudizio l’Ordine.
Nell’ottobre del 2010 il gip del tribunale di Napoli emette un decreto “con il quale ingiunge all’Ordine dei giornalisti della Campania di pagare al Simeone la somma di 6500 euro a titolo di compenso per l’attività da lui svolta nella qualità di curatore speciale di detto Ordine”. Ma ‘detto Ordine’ resiste e l’anno successivo presenta opposizione e, con una scelta anomala, si fa 


Ottavio Lucarelli e Innocenzo Militerni

difendere in giudizio dall’avvocato Innocenzo Militerni, fino al maggio del 2013 consigliere dell’Ordine campano.
Trascorrono altri due anni e arriviamo all’ordinanza firmata dal giudice Magliulo, secondo il quale Simeone non va considerato un “ausiliario

del giudice”, ma un “mandatario di coloro nel cui interesse è nominato”. Riconosce quindi il diritto di Simeone a essere retribuito e dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’Ordine, ma, “tenuto conto della peculiarità della fattispecie, rispetto alla quale non risultano precedenti giurisprudenziali specifici”, decide di compensare le spese.