Ciò si riflette negativamente anche su un altro delicato tema, quello della ragionevole durata del processo, oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l’art. 111, comma 2, della Costituzione, secondo cui la «La legge […] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l’art. 6, par. 1, della Cedu (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali) in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge».
Nel rendere noti i risultati dell'inchiesta il Sindacato Cronisti Romani si augura di aprire un dibattito sull'argomento anche tra i giuristi e i politici e confida nel potere persuasivo di una corretta campagna di stampa al fine di risolvere una volta per tutte con saggezza e buon senso una questione che non può più essere procrastinata, in quanto impedisce assurdamente ai giudici della Consulta di prendere in carico incartamenti processuali importanti dove è in ballo la legittimità di norme di legge.
Poiché ci sembra giusto dare a Cesare quel che è di Cesare va dato merito alla Consulta di essere oggi, senza possibilità di smentita, la Corte più efficiente del Paese, cioè quella con il minor arretrato di carte processuali in carico. Quaranta anni fa, subito dopo la celebre sentenza del 1° marzo- 2 agosto 1979 sullo scandalo Lockheed, la Corte si trovò, invece, a fronteggiare un arretrato enorme dovuto alla paralisi per alcuni anni della sua attività primaria e istituzionale, arretrato che fu smaltito via via nel tempo e azzerato nel 1990 durante la presidenza di Francesco Saja - anch'egli magistrato di carriera ed ex Avvocato generale della Cassazione.​
Il Presidente Lattanzi nella sua ultima relazione del 21 marzo 2019 ha voluto sottolineare che "i tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale risultano ragionevolmente brevi. Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo che intercorre tra la pubblicazione dell' "atto di promovimento" e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 389 giorni. Si tratta di un valore contenuto benché superiore a quelli registrati negli anni precedenti (362 del 2017 e 344 del 2016)".​ In pratica alla Consulta viene in media discussa un'ordinanza di presunta incostituzionalità di norme di legge entro 13 mesi dal suo arrivo in cancelleria. Ed è un ottimo risultato.​
C'è, però, una grave falla nel sistema, falla che si trascina ormai da troppo tempo e che non figura mai nelle varie statistiche anche se di fatto incide negativamente sulla tempistica finale di un'eccezione di incostituzionalità. Si tratta dei cosiddetti "tempi morti" che intercorrono tra la data dell'ordinanza di presunta illegittimità e la sua pubblicazione sull'apposita Gazzetta Ufficiale.
Per sgombrare il campo da possibili equivoci e/o fraintendimenti va precisato che di questi "tempi morti" la Consulta non è assolutamente