responsabile perché essi sono addebitabili esclusivamente alle cancellerie giudiziarie e/o alle segreterie delle Commissioni tributarie, che, nonostante continui corsi di formazione e aggiornamenti professionali, hanno continuato ad ignorare precise prescrizioni di legge. In proposito l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, contenente "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" prevede testualmente che "l’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso".
La stessa norma prevede che "la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L’ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato".
Di fronte ad un termine così preciso, drastico e ultimativo "l’autorità giurisdizionale dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale" nessuno poteva, però, immaginare che dovessero passare in media tra l'agosto 2018 e il luglio 2019 quasi 6 mesi prima che un'ordinanza arrivasse alla Consulta, ledendo così i diritti dei cittadini perché l'Alta Corte ha la potestà di cancellare le leggi e/o di interpretarle in modo conforme alla Costituzione con le cosiddette sentenze interpretative di rigetto. Quando poi questo ritardo supera addirittura un anno, come si è verificato in più casi, la situazione diventa quasi surreale, per non dire grottesca, se si pensa, ad esempio, che 50 anni fa la missione Usa Apollo 11 ha impiegato 8 giorni - tra il 16 e il 24 luglio 1969 - per portare l'uomo sulla luna e ritornare sulla terra.
Il Sindacato cronisti romani intende segnalare i risultati dell'inchiesta e le gravi anomalie riscontrate al Presidente della Corte Giorgio Lattanzi e allo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per circa 3 anni e mezzo (dall'11 novembre 2011 al 2 febbraio 2015 quando fu eletto Presidente della Repubblica) ha ricoperto la carica di giudice costituzionale, al fine di risolvere al più presto un fenomeno negativo |