• trasmissione delle esperienze e del sapere che hanno contribuito a far grande la tradizione di Repubblica, il ricorso settimanale al lavoro da remoto non potrà superare i tre (3) giorni sui cinque (5) lavorativi. Su base mensile il lavoro da remoto non potrà superare i 12 (dodici) giorni lavorativi. Questa soluzione consente di evitare l’isolamento digitale del singolo giornalista e il suo distacco dal contesto lavorativo comune.
  • Pur considerando le peculiarità della professione, per evitare che lo smart working generi un meccanismo indotto di reperibilità totale del giornalista, l’attività quotidiana deve restare nei limiti stabiliti dal Cnlg vigente e degli accordi collettivi ed individuali in essere per quanto riguarda il lavoro straordinario, con l’obiettivo sostanziale che il lavoro da remoto non comporti uno strutturale maggiore impegno rispetto all’attività svolta in presenza.
  • L’orario di lavoro deve rispettare i limiti fissati dal CNLG, con particolare riferimento all’arco di impegno giornaliero. Non essendo possibile, date le tipicità della professione giornalistica, agire sulla chiusura degli accessi al sistema editoriale e/o delle dotazioni tecnologiche, il Comitato di Redazione terrà verifiche periodiche per accertare che il diritto alla disconnessione sia rispettato. Nessuna disposizione di incarico, comunque, potrà considerarsi valida né legittima se impartita al singolo giornalista attraverso chat WhatsApp su cellulare o su piattaforme come Teams al di fuori dell’orario quotidiano concordato. Per lo stesso principio, dovranno svolgersi all’interno del predetto orario tutte le riunioni per le quali è richiesta la presenza del giornalista.
  • Il giornalista che aderisce allo smart working mantiene intatte la posizione contrattuale, l’eventuale qualifica, la retribuzione con tutte le indennità maturate e presenti nella sua busta paga nonché la sede di destinazione e l’appartenenza alla struttura cui è assegnato. Le prestazioni svolte in regime di straordinario o notturno, la cui certificazione resta onere dei capistruttura, dovranno essere retribuite in aggiunta se già non comprese in voci forfettarie della busta paga.

Il giornalista che ha aderito allo smart working ha diritto al buono pasto anche per le giornate lavorate da remoto.
I giornalisti che svolgono il servizio di copertura notturna del sito internet possono effettuare tale turno da casa anche se non aderiscono allo smart working.

  • Il giornalista in smart working può usufruire dei giorni di ferie o di permesso allo stesso modo dei colleghi che lavorano in presenza. In nessun modo l’adesione al lavoro agile può rappresentare un ostacolo alla progressione di carriera né limitare le prospettive di avanzamento professionale. Durante il periodo di attività svolta in lavoro da remoto i giornalisti godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri inerenti al rapporto di lavoro, al potere direttivo e disciplinare della direzione e dell’azienda.
  • La possibilità di accedere al lavoro agile è consentita a tutti i giornalisti di Repubblica, a prescindere dalla qualifica, dal ruolo e dalla mansione, con l’eccezione già indicata dei praticanti.
  • Il limite delle 3 (tre)giornate di lavoro agile settimanali, o delle 12 (dodici) mensili,può essere superato su richiesta del giornalista, d’intesa con la direzione e informato il CdR,in presenza di situazioni particolari. In questa possibilità rientrano anche i seguenti casi:
  • giornaliste nei tre anni successivi alla fine del periodo di congedo di maternità;
  • giornalisti nei tre anni successivi alla fine del periodo di congedo parentale;
  • giornalisti con situazioni rientranti in quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n.104 o con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge;
  • il genitore unico con a carico figlio minore di 14 anni;
  • neogenitori con figli fino a 36 mesi di vita;
  • giornalisti con percentuale di invalidità superiore al 46%;