Nonostante le rassicurazioni verbali, questa nota non è stata riscontrata in nessun modo, né da un punto di vista sostanziale, né da un punto di vista formale.
Il Consiglio, nel frattempo, chiede di visionare il ricorso in giudizio che la sottoscritta aveva in corso contro Il Denaro.
Il ricorso viene consegnato e protocollato in data 28/10/04. Nello stesso giorno, con un telegramma, il Consiglio comunica che il ricorso richiesto alla sottoscritta non era giunto in tempo utile ai fini del completamento della pratica e che pertanto aveva deliberato di soprassedere a quanto richiesto dalla sottoscritta in data 22/10/04.
La sottoscritta viene quindi a conoscenza della decisione del Consiglio di chiamare in udienza l’editore (nonché direttore) del Denaro Alfonso Ruffo. Ciò, nonostante la Corte Costituzionale abbia stabilito con sentenza n. 71/1991 che gli editori non hanno il diritto di intervenire riguardo al provvedimento di iscrizione d’ufficio nel Registro dei praticanti.
Visto il perpetrarsi dell’omessa trattazione della pratica e il silenzio dell’Ordine rispetto alla nota degli avvocati, il 24/01/05 la sottoscritta reiterava ogni sua rischiesta, stavolta con ampio anticipo rispetto alla sessione di aprile, con una seconda nota, anch’essa protocollata. Nella nota, a tutto quanto detto nella precedente si aggiungeva che dal 27 ottobre in avanti, da informazioni assunte, la trattazione dell’istanza non era mai stata ammessa all’ordine del giorno del Consiglio. Si diffidava pertanto nuovamente il Consiglio a definire con la massima urgenza la pratica, o alternativamente, ad indicare eventuali e ipotetici motivi ostativi alladefinizione della stessa.
Anche questa nota ad oggi, non è stata riscontrata dall’Ordine.
A sedici mesi di distanza dalla domanda di iscrizione d’ufficio, fiduciosa in un vostro sollecito e incisivo intervento nella vicenda oggetto della presente, resto in attesa di un Vostro cortese e rapido riscontro.

Napoli, 25/03/05

Laura Cocozza