Rigettata citazione
vs Iustitia e Chiaia

IL 3 DICEMBRE Fiammetta Lo Bianco, giudice dell’ottava sezione civile del tribunale di Napoli, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dal giornalista Bruno De Stefano, autore del libro ‘Giancarlo Siani. Passione e morte di un cronista scomodo’, nei confronti dei direttori del settimanale on line Iustitia, Nello Cozzolino, e del mensile Chiaia Magazine, Massimiliano De Francesco. La difesa dei direttori è stata affidata all’avvocato Paolo de Divitiis, mentre Paolo Leone e Francesco Cristiani sono stati i legali di De Stefano.
All’origine della citazione due articoli del settimanale (‘Siani, un libro a tempo scaduto’ e ‘Pacco alla giuria del premio Siani’) e due del mensile (il

servizio ‘Premio Siani, un furbetto sul podio’ firmato da Rita Giuseppone e ‘Questa foto non andava pubblicata’) ritenuti da De Stefano diffamatori e quindi da risarcire con il pagamento di 25mila euro. I servizi mettevano in evidenza la scelta

Massimiliano De Francesco e Bruno De Stefano

'singolare' della giuria di un ‘premio per la legalità’, presieduta dal magistrato Armando D’Alterio, di consegnare il riconoscimento e un assegno a un libro che non aveva i requisiti previsti dal bando a cominciare dalla pubblicazione entro il 20 giugno.
Con riguardo alla veridicità della notizia
– scrive il giudice nelle diciassette pagine della sentenzasecondo cui l’opera presentata dall’attore (De Stefano, ndr) non rispondesse alle prescrizioni del bando” si tratta “pacificamente di opera non pubblicata, come del resto ammesso dallo stesso attore”. E continua: “in ogni caso il 30 agosto 2012 un post ‘pubblicato’ dallo stesso De Stefano sul suo profilo Facebook preannunciava la prossima pubblicazione del libro, di cui si mostrava la copertina, con la dicitura ‘tra breve in libreria’ e non è contestato che la presentazione del libro fu effettuata solo in data 18 settembre 2012 presso la libreria Feltrinelli, mentre la giuria aveva già annunciato il vincitore del premio in data precedente, il 17 settembre”.
Il magistrato esamina poi il secondo passaggio della citazione, cioè “l’infondata accusa – secondo De Stefano – circa la profonda diversità tra l’opera presentata alla giuria e quella distribuita nelle librerie”.
Il giudice Lo Bianco chiarisce: “Quanto alla differenza tra i due testi essa, oltre a risultare agevolmente ricavabile dal mero confronto tra i due testi prodotti dallo stesso attore (De Stefano, ndr), risulta ex actis dalle valutazioni compiute dalla giuria la quale, dopo la pubblicazione degli articoli di giornale impugnati ha ritenuto di sospendere la consegna del premio e ha inviato a Bruno De Stefano e all’editore Giulio Perrone una missiva, riconoscendo la sostanziale differenza tra la versione da essa esaminata e quella poi distribuita in libreria, determinata prevalentemente dall’appendice fotografica prima inesistente, e ha concluso affermando che il premio era stato da essa assegnato ‘in buona fede e inconsapevolmente’.
Potrebbe bastare ma il magistrato, con grande scrupolo, dettaglia ancora di più perché gli autori degli articoli di Iustitia e di Chiaia Magazine hanno esercitato correttamente il diritto di cronaca e di critica: “stante il

Armando D’Alterio e Paolo de Divitiis

mancato rispetto dell’articolo 2 del bando e la differenza – tutt’altro che marginale - tra la copia prodotta per la gara e la copia poi pubblicata, risponde al vero che l’opera era ‘impremiabile’ e che la decisione della giuria di assegnare il premio

all’attore legittimamente suscitasse forti perplessità e rendesse necessario chiedere alla giuria di rivedere le proprie valutazioni”.
Esaminati con estrema cura i testi dei quattro articoli il giudice non tralascia i titoli, esprimendosi anche in questo caso con parole nette: “quanto ai titoli asseritamente diffamatori non esprimono alcuna carica diffamatoria giacché muovono da presupposti veritieri. E infatti “un libro a tempo scaduto” vuol significare un libro non pubblicato, ovvero pubblicato in edizione sostanzialmente difforme dopo la scadenza del termine previsto nel bando; “pacco alla giuria del Premio Siani” ricalca il fatto che, come effettivamente riconosciuto dalla giuria, il libro vincitore non era lo stesso del libro pubblicato; “Premio Siani un furbetto sul podio” riconosce in colui che ha raggiunto il podio la qualità di aver vinto nonostante la tardiva pubblicazione del testo. Non pare poi doversi osservare alcunché sull’espressione “Questa foto non doveva essere pubblicata né premiata” che esprime la non condivisione nella scelta di pubblicare e premiare ‘questa’ foto”.
Inevitabile la conclusione: “Il tribunale rigetta la domanda attorea e condanna l’attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano in 7.638 euro per onorari, oltre il 15 per cento per rimborso spese generali su diritti e onorari, cpa e iva come per legge”. Per un totale di 11.144,76 euro.
La sentenza del giudice Fiammetta Lo Bianco sarà una lettura interessante anche per i giurati dell’edizione 2012 del premio Siani, in particolare per l’allora presidente Armando D’Alterio e per Paolo Siani, il fratello maggiore del cronista massacrato dalla camorra il 23 settembre del 1985. Attendiamo loro comunicazioni.