esattamente con la materia dei profili, per la quale è prevista la loro piena partecipazione). Del resto, se così non fosse, bisognerebbe concludere per l'illegittimità dell'Atto di indirizzo all'Aran: basterebbe altrimenti il semplice trucco di scorporare ed avocare il tema dei profili degli addetti stampa al livello superiore della negoziazione per aggirare un disposto come quello in argomento, che intende far pesare il parere di organizzazioni relative ad una categoria particolarmente “sensibile”, tale da richiedere e meritare una tutela eccezionale, rafforzata da parte della stessa legge.

P.Q.M.

la ricorrente Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), in persona del legale rappresentate pro tempore , come sopra rappresentata e difesa, ricorre all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché fissi udienza di comparizione e discussione della causa davanti a sé per ivi udire ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, azione od eccezione disattesa e rigettata, con sentenza immediatamente esecutiva:

Accertare e Dichiarare il diritto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 5, legge n. 150/00, a partecipare alle trattative relative all'individuazione e alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni

e per gli effetti

Disporre da parte dell'Aran la fissazione di un incontro, entro un termine perentorio che vorrà fissare l'Ecc.mo Tribunale, per l'apertura delle suddette