potrebbe, pervero, ipotizzare che il legislatore, circoscrivendo l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti all'interno di una speciale area di contrattazione compartimentale, lo abbia subordinato all'effettiva istituzione dell'area medesima.
Una simile lettura, tuttavia, è smentita da un'interpretazione funzionale e sistematica dell'art. 9, la quale induce a ritenere che, una volta disposto, al comma 2, l'obbligo per gli addetti stampa di iscrizione all'albo dei giornalisti, si sia voluto garantire, al c. 5, una tutela speciale per questi ultimi, così stabilendo una composizione del tavolo negoziale sui profili professionali allargata ai sindacati rappresentativi della categoria. L'istituzione di una speciale area di contrattazione è evidentemente una previsione strumentale alla realizzazione di tale obiettivo: poiché dalla definizione dei profili professionali dipendono elementi come l'inquadramento ed il trattamento economico-normativo oggetto della contrattazione di comparto, il legislatore ha dato per scontato che anche la negoziazione sui profili degli addetti stampa avvenisse a tal livello; ha, pertanto, voluto isolare in un'area speciale quest'ultima materia, distinguendola dalle numerose altre contrattate erga omnes (cioè con riguardo a tutti i lavoratori del comparto), sì da garantire la partecipazione delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Ora, sembra chiaro che se si devolve il negoziato ad un apposito accordo quadro, avente ad esclusivo oggetto la disciplina dei profili professionali, il bisogno di costituire un'area ad hoc scompare. Non per questo, tuttavia, la ratio dell'art. 9, c. 5 viene meno; sicché i sindacati categoriali non potranno assolutamente perdere la titolarità a negoziare, ma, al contrario, la estenderanno all'intero ambito regolamentativo del contratto quadro (coincidendo questo |