sopravvissuto alla “prima” e alla “seconda” privatizzazione – rispettivamente realizzatesi nel 1992-1993 e nel 1997-1998 – ; nulla a che vedere, dunque, con la successiva L. n. 150/2000 , che, infatti, neppure appare all'interno della bozza di testo unico licenziata il 23 novembre 2000.
Resta, infine, da valutare che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comprende, come parte construens , una mera rivisitazione aggiornata e integrata del D.Lgs. n. 29/1993, con una conseguente parziale rinumerazione degli articoli (…); e contiene come pars destruens , una elencazione delle disposizioni abrogate, oltre che dalle leggi, dalla sola prima tornata contrattuale” (F. CARINCI, Spes ultima dea , in LPA , 2001, 2, 7). Insomma, nulla più di un testo unico compilativo, meramente ricettivo del testo finale del D.Lgs. n. 29/1993, tanto doversene escludere il carattere novativo. In effetti, quando la legge speciale (L. n. 150/2000) fu promulgata era già in vigore – come più volte ricordato - il D.Lgs. n. 29/1993, che aveva, per gli aspetti che interessano, contenuto identico al D.Lgs. n. 165/2001 (per le medesime conclusioni, con riguardo ad un caso analogo, v. Corte Conti, sez. controllo, 27 luglio 1994, n. 53, cit.). Di qui la necessità, a tutt'oggi, di ragionare ancora sulla L. n. 150/2000 quale legge speciale successiva ad una legge generale, prevalente come tale su quest'ultima, in forza del principio lex speciali derogat legi generali .
IV. Sulla legittimazione della Fnsi anche con riferimento alla trattativa a livello di accordo quadro.
L'avocazione a livello quadro dell'accordo sui profili professionali, operata dall'atto di indirizzo all'Aran del 18 luglio 2002, potrebbe ad una valutazione superficiale far propendere per l'inapplicabilità in casu dell'art. 9, c. 5, della L. n. 150/2000, siccome calibrato sulla contrattazione di comparto; si |