da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva” (Cass. 20 marzo 1995, n. 4420, MGI , 1995; Cons. Stato, sez. Comm. spec., 19 gennaio 1998, n. 390, in CS , 1998, I, 2062 ss.; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 giugno 2001, n. 5414, in FA , 2001). La questione si traduce, allora, nella “esatta determinazione della voluntas legis ”, cioè in un problema “di interpretazione” dell'atto legislativo cronologicamente successivo (S. PUGLIATTI, Abrogazione , in ED , I, Giuffré, Milano, 1958).

Nel nostro caso, si tratterà di verificare l'intenzione del legislatore del D.Lgs. n. 165/2001, domandandosi se questi abbia «sancito» – per usare le parole della giurisprudenza – «una estensione della legge generale posteriore tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali» (T.A.R. Lazio, sez. III, 19 giugno 2001, n. 5414).

L'analisi ermeneutica del D.Lgs. n. 165/2001 conduce, in verità, ad escludere qualsiasi intenzione legislativa di far cessare l'efficacia del precedente art. 9, c. 5, della L. n. 150/2000. Intanto, non è senza significato che la L. n. 150/2000 sia intervenuta addirittura a distanza di oltre un anno dalla L. n. 50 dell'8 marzo 1999, nel cui ambito il progetto di testo unico aveva trovato iniziale collocazione, con scadenza del 31.12.1999, poi prorogata al 31.3.2001 tramite l'art. 1, c. 8, L . 24 novembre 2000, n. 340.

C'è poi da considerare che la legge delega, imponendo “«una pars costruens » del testo unico, di «riordino delle norme diverse da quelle del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» poneva fondamentalmente una domanda alla commissione di studio incaricata di redigere il testo: quanto e cosa del vecchio apparato pubblicistico sarebbe