All'Ordine nazionale c'è un nuovo ricorso

Caro Cozzolino,
va avanti la querelle originata dal reclamo presentato da Pier Paolo Petino sulle presunte irregolarità nelle elezioni del 26 maggio scorso per il rinnovo dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Il 7 novembre l’Ordine nazionale ha respinto a maggioranza il reclamo, ma il consigliere Pierluigi Roesler Franz, determinato a non lasciar cadere la questione, ha scritto una lettera al presidente dell’Ordine nazionale Enzo Iacopino sollecitando un ripensamento perché la decisione adottata si presta, a suo giudizio, a essere agevolmente affondata in un eventuale grado di giudizio davanti alla magistratura.
Iacopino ha risposto rinviando la palla al consiglio nazionale convocato per il 17 dicembre e a questo punto Roesler Franz ha investito della questione il consiglio in maniera ufficiale inviando un ricorso dettagliato, con una serie di decisioni dell’Ordine che vanno nella direzione opposta rispetto a quella adottata in questo caso.
Toccherà ora alla commissione ricorsi, presieduta da Lino Zaccaria, presentare una propria proposta al consiglio che su di essa dovrà pronunciarsi. Questo il testo firmato da Roesler Franz.

Ricorso in autotutela al consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (nuovo testo rettificato e corretto)
Il sottoscritto dottor Pierluigi Roesler Franz, nato a Roma il 21 agosto 1947 e ivi residente in via Alessandro Serpieri 7, giornalista professionista (tessera n. 67827), codice fiscale RSLPLG47M21H501H, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ente pubblico, con sede in Roma via Parigi 11, con la presente propone formale ‘ricorso in autotutela al consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti’ avverso la decisione adottata  in data 7 novembre 2013 a maggioranza dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti durante una temporanea assenza mia e del presidente Enzo Iacopino (momentaneamente sostituito dal vice presidente Santino Franchina) con cui é stato respinto il reclamo elettorale presentato dal giornalista professionista Pier Paolo Petino contro i risultati elettorali del 26 maggio 2013 dell'Ordine regionale dei giornalisti della Campania per i seguenti

motivi di diritto

La decisione del consiglio nazionale appare viziata da un evidente errore che ne inficia alla radice la sua validità giuridica e ne consente quindi il suo annullamento in autotutela con equità, buon senso e nel pieno rispetto della legalità degli atti della pubblica amministrazione (vedi articolo 21-octies della legge 241/1990) da parte dello stesso Organo che l'ha emessa.
Infatti la delibera in questione, da un lato, ha rigettato nel merito il reclamo elettorale presentato dal giornalista professionista Pier Paolo Petino tendente all'annullamento dei risultati elettorali del 26 maggio 2013 dell'Ordine regionale dei giornalisti della Campania perché al 2° turno avrebbero partecipato dei colleghi non in regola con il pagamento delle quote fino ad una settimana prima, e dall'altro, ha ritenuto inammissibile la sua richiesta di riconteggio delle schede di votazione scrutinate a Napoli relative a 3 candidati classificatisi con 1 solo voto di distacco e cioè Giuseppe De Martino, ultimo dei 6 professionisti eletti con 244 voti, Massimiliano Amato, 1° dei non eletti con 243 voti, e Pier Paolo Petino (poi ricorrente) 2° dei non eletti, ex aequo con 243 voti.
L'inammissibilità della richiesta sarebbe dovuta al fatto che la richiesta di annullamento delle votazioni precluderebbe a un candidato di ricorrere congiuntamente anche per ottenere il riconteggio delle schede. Infatti, secondo il parere della commissione ricorsi, convalidato dal consiglio nazionale, si tratterebbe di 2 domande del collega Petino confliggenti tra loro e quindi inammissibili. Inoltre "il ricorrente Petino non ha fornito alcuna prova che giustifichi la richiesta di riconteggio. Le ulteriori censure hanno carattere formale e, in base al principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, sono inammissibili".
Nel suo reclamo tempestivamente presentato ex articolo 8 della legge n. 69 del 1963 dal collega Petino si legge, invece, testualmente: "In ogni caso si chiede che codesto consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti voglia disporre il riconteggio delle schede votate al fine di verificare il rispetto della volontà degli elettori-votanti anche in relazione alla dicitura riportata nella scheda".
Tengo a precisare e a sottolineare che la mia richiesta di annullamento in autotutela riguarda esclusivamente proprio il mancato riconteggio non avendo nulla da osservare in merito all'ottimo lavoro svolto dalla commissione ricorsi che al termine di un'accurata istruttoria non ha riscontrato nella relazione congiunta dei colleghi Antonio Borra, Aleandro Di Silvestre e Santo Gallo alcuna irregolarità contabile-amministrativa riguardante i votanti nel 2° turno delle elezioni del 26 maggio 2013 dell'Ordine regionale dei giornalisti della Campania.
A mio parere, invece, il mancato riconteggio crea un pericolosissimo e inaccettabile "precedente" per future elezioni nell'ambito della nostra categoria e presenta "ictu oculi" evidenti e gravi lacune violando palesemente norme costituzionali direttamente applicabili a un ente pubblico come il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Ricordo in proposito che l'articolo 4, D.P.R. 3 maggio 1972, numero 212 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1972, numero 138) ha introdotto nel regolamento di attuazione della legge numero 69 del 3 febbraio 1963 l'articolo 20-bis in base al quale "il consiglio nazionale per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei consigli regionali".
Ebbene la giurisprudenza del consiglio nazionale prima del 7 novembre 2013 era assolutamente pacifica e univoca nel senso da me prospettato.
Infatti dal massimario del consiglio nazionale risulta quanto segue:
1) Questioni elettorali. Quando si procede al riconteggio schede.
Quando nell'unica scheda per l’elezione dei consiglieri regionali e dei revisori dei conti, in ciascuna delle due categorie o solo in una, sia riportato un numero di preferenze eccedente quello previsto dalla legge le schede vanno dichiarate nulle.
A seguito di un ricorso elettorale erano state annullate 28 schede per la elezione del consiglio regionale con eccesso di preferenze. Il consiglio nazionale, in via di autotutela, ha deciso un nuovo riconteggio delle schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti e, attesa la loro unicità, di procedere all’annullamento - in applicazione dell’articolo 13, 2° comma, del DPR 115/65 - delle schede riportanti un numero in eccesso di preferenze anche solo dei revisori dei conti.
Consiglio nazionale Ordine del giornalisti 31 marzo 2009 numero 27 - Presidente Del Boca - Relatore Ocera
È stato così accolto il reclamo di Franco Abruzzo avverso la proclamazione degli eletti nel consiglio regionale professionisti Lombardia del 22 maggio 2008 con contestuale riconteggio delle schede. Richiesta commissione ricorsi: conforme
2) Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate.
Quando, dopo avere annunciato l’esito di uno scrutinio, si decide di effettuare l’operazione di riconteggio, va dato atto a verbale di tutte le procedure seguite e deve essere sempre riportato il numero dei votanti e dei voti validi, assieme a quello delle schede bianche e di quelle nulle. Inoltre, nel caso in cui il distacco tra due candidati risulti minimo e siano sorti dubbi circa possibili errori nell’attribuzione delle preferenze, è legittimo procedere al riconteggio delle schede.
Il consiglio nazionale ha, pertanto, accolto un ricorso con cui si lamentavano irregolarità procedurali ed ha autorizzato la commissione ricorsi a procedere alla verifica della corrispondenza fra numero dei votanti e numero delle schede votate e ad effettuare il riconteggio dei voti di preferenza ottenuti dall’ultimo candidato dichiarato eletto e del primo dei non eletti nel ballottaggio per l’elezione dei giornalisti professionisti in seno al consiglio regionale dell’Ordine del Lazio.
Cconsiglio nazionale 12 novembre 2010 numero 91 - Presidente Iacopino – Relatore Partipilo.
È stato così accolto il ricorso di Ignazio Ingrao avverso i risultati delle elezioni al consiglio dell'Ordine del Lazio del 30.31 maggio 2010. Parere della commissione ricorsi: conforme (vedi successiva decisione numero 96)
3) Irregolarità o errori nel conteggio delle preferenze. Il consiglio nazionale ‘corregge’ la graduatoria e ne proclama il risultato.
Quando, in sede di riscontro dei voti di preferenza di uno o più candidati, effettuato a seguito di ricorso, emergono errori nei conteggi effettuati dal seggio elettorale, il consiglio nazionale delibera le conseguenti modifiche alla graduatoria e proclama il risultato.
Nel caso in esame, la commissione ricorsi, delegata dal consiglio nazionale, ha proceduto al conteggio delle preferenze per l’elezione dei professionisti in seno al consiglio regionale dell’Ordine del Lazio, limitatamente all’ultimo degli eletti ed al primo dei non eletti. Poiché è risultato che quest’ultimo aveva riportato due voti in più del giornalista dichiarato eletto, il consiglio nazionale ha ‘corretto’ la graduatoria proclamandone il risultato (vedi precedente decisione numero 91 del 2010).
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2010 numero 96 - Presidente Iacopino – Relatore Partipilo
Elezioni Ordine Lazio 30-31 maggio 2010 - Decisione assunta in esecuzione deliberazione consiglio nazionale nuemro 91 del 2010
Questi rilievi erano stati sinteticamente evidenziati nell'intervento che ho svolto nella seduta pomeridiana del consiglio nazionale del 5 novembre 2013 e ritenevo che fossero stati recepiti dalla commissione ricorsi nella seduta mattutina del 7 novembre. Purtroppo, così non é stato e il ricorso del collega Petino é stato definitivamente respinto in toto, mentre doveva essere semmai emessa una sentenza parziale limitata alla sola bocciatura della richiesta di annullamento delle elezioni sul punto riguardante la partecipazione di colleghi non in regola con il versamento delle quote ordinistiche.
Ribadisco che doveva essere, invece, esaminata in via prioritaria la richiesta di riconteggio prima di entrare nel merito della richiesta del collega Petino di annullamento delle elezioni in Campania che doveva superare il cosiddetto principio della "prova di resistenza", essendovi 3 candidati nell'arco di 1 solo voto di preferenza di distacco in graduatoria, cioé: Giuseppe De Martino, ultimo dei 6 professionisti eletti con 244 voti, Massimiliano Amato, 1° dei non eletti con 243 voti e Pier Paolo Petino (poi ricorrente) 2° dei non eletti, ex aequo con 243 voti.
E se é vero che il presidente del seggio di Napoli Giovanni Lucianelli ha affermato di aver effettuato in seduta pubblica 4 riconteggi senza, però, ricordare di averli verbalizzati, é altrettanto vero che nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2010 anche a Roma furono effettuati 4 riconteggi con l'assegnazione per 2 voti in più al collega Massimo Signoretti del 6° ed ultimo posto disponibile tra i professionisti al consiglio dell'Ordine del Lazio, ma poi il posto fu riassegnato dopo il riconteggio del consiglio nazionale al collega Ignazio Ingrao per 2 voti.
Non é pertanto condivisibile il parere della commissione ricorsi, convalidato dal consiglio nazionale, secondo cui si tratterebbe di 2 domande del collega Petino confliggenti tra loro e quindi inammissibili. Tale conclusione non é assolutamente suffragata dalla legge numero 69 del 1963 che non prevede nulla in merito ed anzi, appare in contrasto con gli articoli 24 e 97 della Costituzione che garantiscono il diritto di difesa e il buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Né tantomeno é giuridicamente valida l'affermazione secondo cui "il ricorrente Petino non ha fornito alcuna prova per giustificare la richiesta di riconteggio".
Ma v'é di più.
Infatti, ammesso e non concesso, che il riconteggio da parte del consiglio nazionale confermasse l'esito ufficiale del 26 maggio 2013, l'elezione dei consiglieri della Campania avvenuta nel ballottaggio potrebbe essere ugualmente annullata se fosse provato che sulle schede della votazione risultasse scritto - come sostenuto dal collega Petino a pagina 4 del suo ricorso - che ogni elettore poteva votare 4 preferenze, cioè poteva esprimere tante preferenze quanti fossero i candidati. Era anche questo un punto decisivo perché sulla scheda doveva essere scritto: "Si possono esprimere fino a 4 preferenze", e non "Si possono esprimere 4 preferenze". È una differenza sostanziale che meritava un'adeguata risposta. Ma anche questa censura é stata erroneamente ritenuta di "carattere formale e, in base al principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, inammissibile".
In conclusione 
Il sottoscritto, in qualità di Consigliere nazionale dell'Ordine, chiede che, previo inserimento dell'argomento da parte del presidente Enzo Iacopino nell'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio nazionale del 17 dicembre prossimo, il consiglio nazionale in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 241 del 1990, voglia revocare la sua delibera del 7 novembre 2013 limitatamente alle 2 sole parti in cui:
a) é stata bocciata la richiesta di riconteggio delle schede dei 3 candidati classificatisi nell'arco di un solo voto di scarto tra loro, e cioè Giuseppe De Martino, ultimo dei 6 professionisti eletti con 244 voti, Massimiliano Amato, 1° dei non eletti con 243 voti, e Pier Paolo Petino (poi ricorrente) 2° dei non eletti, ex aequo con 243 voti;
b) non é stata esaminata la censura relativa al numero di 4 preferenze indicate sulle schede di votazione.
In aderenza a quanto deciso dal consiglio nazionale con delibera numero 27 del 2009, in occasione del riconteggio dovranno naturalmente essere annullate d'ufficio e in via di autotutela le eventuali schede per l'elezione del consiglio regionale della Campania riportanti un numero in eccesso di preferenze anche solo dei revisori dei conti.
Infine, dovranno essere segnate a parte il numero di schede in cui fossero state espresse tutte e 4 le preferenze per consentire eventualmente al consiglio nazionale di pronunciarsi anche su questo punto decisivo.
Il sottoscritto propone che venga espressamente autorizzata ad hoc come in passato la commissione ricorsi a procedere alla verifica della corrispondenza fra numero dei votanti e numero delle schede votate e a effettuare il riconteggio dei voti di preferenza ottenuti dall’ultimo candidato dichiarato eletto e dai primi due dei non eletti nel ballottaggio per l’elezione dei giornalisti professionisti in seno al consiglio regionale dell’Ordine della Campania, annullando d'ufficio e in via di autotutela le eventuali schede per l'elezione del consiglio regionale della Campania riportanti un numero in eccesso di preferenze anche solo dei revisori dei conti e indicando a parte il numero di schede in cui fossero state espresse tutte e 4 le preferenze come sarebbe stato riportato sulle schede di votazione per un eventuale successivo riesame da parte del consiglio nazionale.
Così circoscritta la questione si confida nell'accoglimento della presente istanza. Cordialmente

Pierluigi Roesler Franz,
consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti
 
Pierluigi Roesler Franz
Enzo Iacopino