Assunzioni, le condizioni
previste dalla legge 407/90
Su internet chi si collega al motore di ricerca Google e clicca “assunzioni agevolate legge 407 del 1990” trova 515 link. Noi ci siamo fermati al terzo (Antex News – Assunzioni agevolate di disoccupati….), che indica con chiarezza alcune delle condizioni necessarie per usufruire dei contributi agevolati per le assunzioni. Questo il testo.

Assunzioni agevolate di disoccupati o sospesi in cigs da almeno 24 mesi: i chiarimenti del ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con  Nota 14 novembre 2005, prot. n. 2693, a fornire chiarimenti in merito alla fruizione delle agevolazioni contributive previste in caso di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria da almeno 24 mesi, sempre che tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi, per qualsiasi causa, dalla stessa impresa. Si ricorda che tali benefici contributivi sono previsti dall’art. 8, comma 9,  Legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Viene, in particolare, precisato che tali benefici contributivi (50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per 36 mesi, sgravio totale se il datore di lavoro è operante al Sud o impresa artigiana) spettano anche per il lavoratore part-time (nel caso di specie, fino a 20 ore settimanali), in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, occupato ad orario ridotto presso altro datore di lavoro.
Lo svolgimento di altra attività di lavoro non comporta, infatti, la perdita dello stato di disoccupazione, a condizione che non venga superato nell’anno il limite di reddito annuo escluso da tassazione. Tale limite reddituale, in caso di attività di lavoro dipendente o assimilato, è pari a 7.500 euro, per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni.
Il Ministero del Lavoro riconosce, inoltre, la spettanza delle agevolazioni contributive in caso di nuova assunzione di un lavoratore ad orario ridotto di 20 ore settimanali, già assunto presso lo stesso datore di lavoro, che, in relazione a tale assunzione, ha già fruito delle riduzioni contributive, a condizione che:
  • sussista il requisito dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi; si ribadisce che tale requisito è conservato se per l’attività di lavoro svolta in precedenza non sono stati percepiti nell’anno redditi (di lavoro dipendente o assimilati) superiori a 7.500 euro, considerando un periodo di lavoro di 365 giorni;
  • non venga superato il periodo massimo di applicazione delle agevolazioni contributive di 36 mesi decorrenti dall’instaurazione del primo rapporto di lavoro.
In materia di accertamento dello stato di disoccupazione, secondo quanto disposto dal  D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, successivamente modificato dal  D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, tale stato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio per l’impiego competente in base al proprio domicilio, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità dello stesso che attesti il precedente svolgimento di attività lavorativa e l’immediata disponibilità a prestare attività di lavoro.
Ai fini della conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, sono altresì stabiliti i seguenti criteri:
  1. conservazione dello stato di disoccupazione anche a seguito di svolgimento di attività lavorativa, che sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da tassazione (7.500 euro, se nel reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato, con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni). Tale limite reddituale non si applica, in ogni caso, ai soggetti percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (a zero ore), mobilità o altro trattamento speciale di disoccupazione impegnati in lavori socialmente utili nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili o in attività formative previste nell’ambito dei progetti di l.s.u. e non percettori di trattamenti previdenziali; perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del competente servizio per l’impiego che adotti misure di prevenzione della disoccupazione di lunga durata (colloqui di orientamento, iniziative di formazione, riqualificazione professionale, inserimento lavorativo); perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione almeno superiore a 8 mesi (4 mesi se si tratta di giovani, vale a dire, soggetti con più di 18 anni e fino a 25 anni compiuti o 29 anni compiuti, se laureato, o alla diversa superiore età secondo gli indirizzi dell’Unione europea), nell'ambito dei bacini, della distanza dal domicilio e dei tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle Regioni;
  2. sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore a 8 mesi (4 mesi, se si tratta di giovani).