dovrebbero riscontrarsi – secondo quanto ipotizzato dal pubblico ministero – le impronte digitali della vittima);
2- conferimento di incarico ad un consulente tecnico d’ufficio affinché rilevi la presenza di tracce di sangue della vittima sul coltello citato al punto n. 1 (sul medesimo dovrebbero riscontrarsi – sempre secondo quanto ipotizzato dal pubblico ministero – anche tracce di sangue della vittima, deceduta a seguito di due colpi di arma da fuoco che le hanno trafitto il torace, con conseguente copiosa perdita di sangue - riferita da tutti i presenti e dalle fotografie in atti -, per cui il coltello dalla medesima impugnato non potrebbe non recarne traccia);
3- conferimento di incarico ad un consulente tecnico d’ufficio affinché proceda a perizia balistica per accertare le esatte traiettorie dei due proiettili, che hanno attinto la vittima,e la loro inclinazione,nonché la loro compatibilità con la ricostruzione della vicenda fornita dall’indagato, Cerqua Antonio, in ordine alla distanza tra l’indagato e la vittima, la loro differente altezza e la loro posizione;
4- omissis

Preliminarmente, in tema di legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, la giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà del difensore, precedentemente nominato dalla persona offesa, a proporre la predetta opposizione (cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. 10/07/2002, n. 35126: “il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell'art. 101, comma 1, c.p.p., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p., per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti”).


La vicenda trae origine dal decesso – avvenuto in data 5/6/2003 – di Mohamed Khaira CISSE, attinto da due proiettili esplosi dalla pistola di ordinanza dell’Appuntato dei Carabinieri, Antonio CERQUA.

Le indagini avrebbero dovuto chiarire se quanto accaduto configurasse eccesso colposo in legittima difesa o mera legittima difesa.

Il pubblico ministero chiede l’archiviazione del procedimento per la “necessità che alla versione della parte lesa (o comunque di altre persone non propriamente disinteressate) si accompagnino idonei, estrinseci e, in particolare, univoci” elementi di riscontro.

Al di là dell’ovvia considerazione che tali elementi sono acquisibili unicamente con la prosecuzione delle indagini e non certo con l’archiviazione della notizia di reato (che equivarrebbe a perdere ogni