nuove e diverse riesce, infatti, a ricomporre ogni disarmonia o contraddizione con le disposizioni generali sottostanti.

III. Segue: sull'inconfigurabilità di un'abrogazione della legge n. 150/00 ad opera del d.lgs. n. 165/2001 .

E' assai semplice smentire anche quanto obiettato dall'Aran, quando ha escluso dalle trattative la FNSI sul presupposto, dato per scontato, più che argomentato, di un contrasto della L. n. 150/2000 con il D.Lgs. n. 165/2001 cfr. doc. 6). A tale fine, è bene concentrare subito l'attenzione sul tema del rapporto tra leggi successive nel tempo, prendendo le mosse dal determinante dato sopra acquisito: la natura speciale dell'art. 9 c. 5, L . n. 150/2000. Tale elemento è, infatti, idoneo ad incidere ampiamente sull'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, il quale, nello stabilire che “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori”, prevede tre forme paradigmatiche di abrogazione: per dichiarazione espressa del legislatore; per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti; per nuova regolamentazione dell'intera materia.

III.1. La dottrina, come noto, distingue tra abrogazione espressa (quando la volontà novativa dipende da una dichiarazione esplicita del legislatore) e abrogazione tacita (nell'ipotesi di incompatibilità della norma anteriore con quella successiva, oppure in quella di nuova regolamentazione dell'intera materia) (v. GIULIANI, L'abrogazione della legge , in Trattato di diritto privato , diretto da P. RESCIGNO, 1. Premesse e disposizioni preliminari , 2a ed., Utet, Torino, 1999, 461) anche se poi non manca di affermarne “la riconducibilità (…) allo stesso denominatore comune della incompatibilità ” (F. MODUGNO, Abrogazione , in EGT , Roma, 2).