Ci si è chiesti se e in quale misura tali regole si applichino alla relazione lex specialis - lex generalis . S'è già detto di come nel rapporto di successione cronologica tra legge generale e legge speciale, quest'ultima sia destinata a prevalere, salvo che sia diversamente stabilito, secondo il noto brocardo latino lex specialis derogat legi generali . La ragione di ciò è chiara e risiede nelle caratteristiche stesse della specialità, la quale non implica incompatibilità, bensì possibilità di applicazione simultanea delle due leggi: la norma speciale contiene un quid pluris rispetto a quella generale e si aggiunge ad essa, per disciplinare una fattispecie diversa e più circoscritta. Pertanto, laddove ad una legge generale ne segua un'altra speciale, può tendenzialmente escludersi una volontà abrogatrice della seconda nei confronti della prima (abrogazione tacita), a meno che ciò non venga dichiarato esplicitamente (abrogazione espressa): non siamo infatti né di fronte all'emanazione di una nuova regolamentazione dell'intera materia che sostituisca la precedente, né di fronte all'impossibilità di una concorrente applicazione delle due normative, tale da determinare la cessazione di efficacia di quella anteriore.
Se ciò è vero per una norma speciale successiva rispetto ad altra anteriore e generale, lo è anche viceversa, per una disposizione speciale precedente in confronto ad altra generale e susseguente: la prima prevarrà comunque sulla seconda, salvo che sia diversamente stabilito. In dottrina si afferma che “la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale” (T. MARTINES, Diritto costituzionale , 9a ed., Giuffré, Milano, 1997, 132). Il principio è sintetizzato nel noto brocardo latino legi speciali per generalem non derogatur (o lex posterior generalis non derogat priori speciali ) e si spiega, appunto, in virtù delle già