dipendenti (l'ultimo è dell'11 aprile 2001 - doc. 2), nonché, sempre con la medesima organizzazione degli editori, l'accordo collettivo sulla disciplina del lavoro autonomo (doc. 2 cit.); ha inoltre sottoscritto, il 3 ottobre 2000, il contratto collettivo nazionale di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindycations e agenzie di informazione radiofonica (doc. 3).
E' il medesimo legislatore, peraltro a riconoscere alla Fnsi la piena ed esclusiva rappresentatività nazionale dei giornalisti italiani laddove dispone, all'art. 3, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che le forme di prestazione e contribuzione gestite dall'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) - presso il quale ogni giornalista subordinato (e, con decreto legislativo n. 103 del 1996, anche ogni giornalista “autonomo”) deve essere obbligatoriamente iscritto - sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale (che, come prima illustrato, è sottoscritta da quasi un secolo, in rappresentanza dei giornalisti, esclusivamente dalla Fnsi).
3. Il processo di attuazione della legge n. 150/2000 prendeva avvio con il d.p.r. 21 settembre 2001, n. 422 e procedeva con la Direttiva 7 febbraio 2002, predisposta dall'allora Ministro della Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire ulteriori adempimenti per l'attuazione della legge n. 150/00, si sollecitava il negoziato con le organizzazioni sindacali categoriali previsto dal citato art. 9 , comma 5, della legge n. 150/00 (doc. 5).
4. Ciò nonostante, le trattative non iniziavano, stante l'immobilismo dell'Aran; il Segretario generale della Fnsi si vedeva così costretto, in data 26
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