giugno 2002, ad inviare una lettera aperta al Ministro della Funzione Pubblica, auspicando l'invio di un Atto di indirizzo all'Aran (doc. 4).

4.1. Atto di indirizzo che interveniva in data 18 luglio 2002 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ex art. 41, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, nel quale si prescriveva all'Aran di stipulare « un apposito accordo quadro … con le confederazioni rappresentative e, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge n. 150 del 2000, con le organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti », ferma restando comunque la possibilità di concordare, poi, regole peculiari per ciascun comparto nell'ambito della specifica area di contrattazione di cui alla legge n. 150/00 (doc. 5 bis).

5. Nonostante i presupposti per l'avvio delle trattative fossero ormai tutti presenti, l'Aran persisteva nel suo atteggiamento ostruzionistico, come ben evidenzia l'intervista rilasciata del Presidente dell'Agenzia, Avv. Guido Fantoni, in data 5 marzo 2004: « La trattativa è ferma per un'imperfezione della legge, che prevede che siano i contratti collettivi, stipulati previo consenso della Federazione Nazionale della stampa a regolamentare alcuni aspetti della professione », aggiungendo che questo « non è tecnicamente possibile perché il sistema del pubblico impiego prevede che al tavolo delle trattative si siedano solo le rappresentanze sindacali del comparto e, fra queste, non figura la Fnsi » (doc. 6).

6. Quanto dichiarato dall'Aran, nella persona del suo Presidente, provocava oltre al perdurare del blocco delle trattative, l'ulteriore reazione della Fnsi, che si era già attivata in diverse iniziative, anche di sciopero (il 18 dicembre 2002 - doc. 7; 10 giugno 2003 - doc. 8; 10 febbraio 2004 - doc. 18). L'atteggiamento assunto dall'Aran provocava, altresì, le reazioni di alcuni