legittimazione dei sindacati rappresentativi alla partecipazione alle trattative relative alla regolamentazione di alcuni profili relativi agli addetti presso gli uffici stampa delle pp.aa.: « negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti »

La disposizione si spiega per un motivo di semplice coerenza: una volta stabilito, al c. 2, sempre dell'art. 9, che « gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti », non si poteva poi “mettere alla porta” proprio il sindacato rappresentativo di quella stessa categoria.

I.2. Circostanza che, vale la pena precisare, si sarebbe sicuramente realizzata se si fossero applicate le regole generali sulla legittimazione a negoziare nelle pubbliche amministrazioni. Come noto, queste regole si fondano su un criterio di rappresentatività sindacale rigorosamente misurata nell'ambito del comparto (o area dirigenziale) in base ad un mix quantitativo di iscritti e voti: di talché « l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale di livello compartimentale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto » medesimo « una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale » (art. 47 bis , c. 1, D.Lgs. n. 29/1993, ora confluito nell'art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001), mentre per quel che riguarda la contrattazione quadro, sono ammesse le sole « confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti (…), siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi » del criterio sopra citato (art. 47 bis , c. 4, D.Lgs. n. 29/1993, ora confluito nell'art. 43, c. 4, D.Lgs. n. 165/2001).