essere presente sia al tavolo “privato” che “pubblico” (Cfr. analiticamente punto 2 della narrativa in fatto).

C'è, dunque, un errore nelle conclusioni dell'Aran circa l'assenza in capo alla FNSI della rappresentatività sindacale necessaria per contrattare alcuni aspetti della professione degli addetti stampa pubblici. L'errore sta nell'aver valutato detta rappresentatività alla luce del D.Lgs. n. 29/1993, ora confluito nel D.Lgs. n. 165/2001, e dunque in base a criteri legali di tipo quantitativo, mentre il legislatore vi ha imposto volutamente una deroga, prescrivendo una verifica di rappresentatività calibrata su criteri diversi, giurisprudenziali e di tipo qualitativo. Quella che, pertanto, potrebbe apparire una « imperfezione della legge » (così il Presidente dell'Aran, Avv. Fantoni – doc. 6 cit.) o un aspetto controverso della normativa corrisponde, allora, ad una precisa scelta legislativa, che l'Aran è chiamata a rispettare .

I.4. L'utilizzo dell'espressione « intervento » per sottolineare la necessaria presenza delle suddette organizzazioni alla contrattazione non deve poi trarre in inganno: non sta certo ad imporre un «semplice confronto ed un esame congiunto al di fuori del tavolo formale», come pare sostenere l'Aran (cfr. doc. 6 cit.), bensì un effettivo e diretto negoziato con la controparte. Anzi, come si è già detto, la previsione di una speciale area negoziale in ambito compartimentale può spiegarsi proprio e solo in ragione di ciò: riconoscere piena legittimazione a negoziare alle «organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti», ma relativamente ad un oggetto circoscritto - la individuazione e regolamentazione dei profili professionali degli addetti stampa delle pp.aa. - rispetto a quello ben più ampio del contratto nazionale di comparto.