I.5. Alla luce di quanto fin qui detto può ben concludersi che in quanto dotata di rappresentatività ex art. 9, c. 5, L . n. 150/2000, la FNSI abbia piena legittimazione a negoziare e sottoscrivere il contratto collettivo.

II. Segue: sul carattere di specialità della legge n. 150/00.

Fermo restando la conclusione appena raggiunta, occorre ora sgombrare il campo da dubbi che l'Agenzia odierna convenuta ha cercato volta per volta di frapporre alla indiscutibile legittimazione negoziale della Fnsi.

II.1. Si è detto di come l'art. 9, c. 5, L . n. 150/2000 abbia introdotto regole peculiari per la selezione dei soggetti sindacali titolati a negoziare la disciplina dei profili professionali negli uffici stampa delle pp.aa., così ponendosi in una posizione di deroga alle disposizioni generali dell'art. 47-bis D.Lgs. n. 29/1993 (come modificato dai decreti della c.d. seconda privatizzazione), ora art. 43 D.Lgs. n. 165/2001.

Bisogna, a questo punto, rilevare che l'istituto della “deroga” designa tecnicamente «un modo d'essere delle norme nei loro rapporti reciproci» (M. S. GIANNINI, Problemi relativi all'abrogazione delle leggi , Cedam, Padova, 1942; G. U. RESCIGNO, Deroga (in materia legislativa) , in ED , XII, Giuffré, Milano, 1964, 303); in particolare, qualifica la relazione che si instaura tra disposizioni di un ordinamento, allorché una di queste regolamenti con effetti suoi propri un'ipotesi di specie rispetto a quella disciplinata da un'altra. La deroga presuppone, in altri termini, l'intervento di «una norma di contenuto deviante da quello di una norma generale e relativa ad una situazione di fatto (…) particolare» (M. S. GIANNINI, Problemi , cit., 31). Si ha, così la «contemporanea vigenza di ambedue le norme secondo il rapporto lex generalis lex specialis che si istituisce fra di esse» (G. U. RESCIGNO, Deroga , cit., 304),