anche se la sopravvenienza dell'una (la norma speciale) fa sì che la seconda (la norma generale) «perda di efficacia qualificatoria rispetto alla situazione particolare», e purtuttavia conservi «il suo carattere generale rispetto a tutte le altre situazioni omogenee, indeterminatamente» (M. S. GIANNINI, Problemi , cit., 31).
Il principio è quello di cui al noto brocardo latino lex spe c ialis derogat generali : la disposizione speciale successiva, “derogando”, ossia disciplinando in maniera nuova e diversa una classe più ristretta di casi, prevale su quella generale antecedente, salvo che sia altrimenti stabilito. Quest'ultima, tuttavia, non essendo stata abrogata (ma solo, appunto, derogata), conserva “ulteriore vigenza (…) nel suo campo, per così dire, naturale” (L. BIGLIAZZI GERI, F. D. BUSNELLI, U. BRECCIA, U. NATOLI, Diritto civile. 1.1. Norme, soggetti e rapporto giuridico , Utet, Torino, 1986, 55).
Ora, se tra le previsioni legislative oggetto d'analisi nel caso di specie – l'art. 9, c. 5, L . n. 150/2000 e l'art. 47- bis D.Lgs. n. 29/1993 – esiste un rapporto di deroga, bisognerà convenire sul fatto che la prima, l'art. 9, c. 5, è norma speciale , prevalente su quella generale, l'art. 47- bis , almeno per quanto riguarda la species dell'individuazione e regolamentazione convenzionale dei profili professionali negli uffici stampa delle pp.aa.
Ciò è confermato, del resto dalle caratteristiche stesse della nozione di specialità, tutte riscontrabili nell'art. 9, c. 5, L . n. 150/2000. Senza entrare troppo nel merito della controversa distinzione tra legge generale , speciale ed eccezionale , può definirsi norma speciale quella volta ad introdurre una disciplina nuova e diversa di una fattispecie peculiare e circoscritta. La specialità esprime, più che una antiteticità, «una complementarietà rispetto alla |